Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia Relazione art. 161, comma 3 Legge Fallimentare nel concordato in continuità aziendale Dott. Filippo Riccardi Perugia, 10 Maggio 2013
PROGRAMMA Il dettato normativo del nuovo art. 186-bis L.F., le novità di tipo privatistico e pubblicistico e la moratoria di anno per il pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari (dott. Giulio Rossetto) La prosecuzione dei contratti tra parti private (avv. Alessandro Bacchi) La prosecuzione dei contratti pubblici e la possibilità di partecipare a gare (avv. Daniele Spinelli) I presupposti del piano: il business plan con cessione d’azienda o con conferimento in altra società, anche di nuova costituzione (Eros Faina) Il ruolo del professionista alla luce delle novità normative: le attestazioni del piano - l' attestazione che la prosecuzione dell’attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori - aspetti civilistici e penalistici delle relazioni di attestazione (Filippo Riccardi) Gli aspetti fiscali del concordato in continuità (Gianni Cianetti).
INDICE Le attestazioni del Piano I requisiti del professionista Il monitoraggio del piano e la riasseverazione Gli aspetti civilistici e penalistici
LE ATTESTAZIONI DEL PIANO PARTE 1 LE ATTESTAZIONI DEL PIANO
IL DETTATO NORMATIVO Art. 186-bis. Concordato con continuità aziendale Articolo aggiunto con DL n. 83 del 22.06.2012, art. 33, comma 1, lett. h) come modificato dalla Legge (di conversione) n. 134 del 07.08.2012. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Nei casi previsti dal presente articolo: a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. (segue)
IL DETTATO NORMATIVO Art. 186-bis. Concordato con continuità aziendale Articolo aggiunto con DL n. 83 del 22.06.2012, art. 33, comma 1, lett. h) come modificato dalla Legge (di conversione) n. 134 del 07.08.2012. (segue) L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.
IL DETTATO NORMATIVO Art. 161. Domanda di concordato La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta (1). Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. (…)
RIEPILOGO L’esame della norma evidenzia tre tipologie di «attestazione»: Comma 2, lett. b): Attestazione del Piano la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; Comma 3: Attestazione per la continuazione dei contratti pubblici L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 (lo stesso che ha rilasciato l’attestazione «generale») ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento; Comma 4, lett. a): Attestazione per la partecipazione a procedure di gara L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista (anche un altro rispetto a quello che ha rilasciato l’attestazione «generale») in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
LA ATTESTAZIONE «GENERALE» DEL PIANO I contenuti della attestazione «generale» si evincono dal combinato di due norme: Art. 186 – bis, comma 2, lett. b): la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; Art. 161, comma 3: Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano Su tali basi, il professionista deve attestare: La veridicità dei dati; La fattibilità del piano; Che la prosecuzione è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori.
LA ATTESTAZIONE «GENERALE» DEL PIANO Veridicità dei dati Il concetto di «veridicità» è effettivamente complesso ed è stato oggetto di numerose interpretazioni sul piano aziendalistico e giuridico. L’interpretazione più consolidata fa corrispondere il concetto di veridicità a quello di «corrispondenza al vero». Si tratta di una attività tipica del revisore o della società di revisione. Il professionista deve compiere un’attività di revisione dei dati contabili se non una vera e propria «due diligence». Particolare attenzione, come nelle ordinarie attività di revisione, va dedicata alla esigibilità dei crediti, alla consistenza delle scorte, alla corretta e completa iscrizione delle poste di debito. I dati di riferimento utilizzati a base del piano sono di solito risalenti ad una data di poco precedente a quella di espressione del giudizio. Su tale situazione di partenza va condotta l’attività di verifica non essendo sufficiente il riferimento all’operato di un (eventuale) collegio sindacale o revisore dei conti.
LA ATTESTAZIONE «GENERALE» DEL PIANO Fattibilità del Piano Secondo autorevole dottrina (ODC Milano) le opportune direttrici di analisi appaiono essere: • Il «processo» sotteso alla formazione del piano: In tale contesto è utile verificare il livello di formalizzazione del piano (approvazione CdA, ecc.), la presenza di Società di consulenza strategica per il profilo industriale, quella di un Advisor per il profilo finanziario e procedere ad ulteriori verifiche anche con l’ausilio di esperti terzi: aspetti fiscali (fiscalità ordinaria e straordinaria), aspetti contabili e societari, questioni valutative (es. immobiliari) e legali. • la «ragionevolezza» dei flussi attesi: può essere verificata attraverso alcuni parametri quali, a titolo esemplificativo, la coerenza con i risultati storici, le risultanze di studi di mercato e di settore, la coerenza con i dati attesi dei comparables, le previsioni degli analisti. E’ evidente come al professionista asseveratore, al pari del soggetto incaricato della stesura del Piano, siano richieste rilevanti competenze in termini di strategia e pianificazione per potersi compiutamente pronunciare sulla fattibilità del Piano. • il «rischio di execution» del piano: va valutato attraverso l’utilizzo di strumenti quali l’analisi di sensitività soprattutto sulla variazione di parametri industriali (quali fatturato, ebitda, capex) e finanziari (quali i tassi di interesse, la durata di crediti e debiti operativi). E’ opportuno inoltre applicare degli stress test su scenari alternativi anche in termini di resistenza del piano rispetto alla rottura dei covenants.
LA ATTESTAZIONE «GENERALE» DEL PIANO Che la prosecuzione è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori Va premesso che la convenienza, per i creditori, della prosecuzione dell’attività aziendale rispetto a soluzioni prettamente liquidatorie, è presupposto legale della procedura di concordato con continuità. Oggetto della verifica è che l’ipotesi di prosecuzione dell'attività dell'impresa prevista nel piano sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e, quindi, che i flussi generati dalla gestione siano superiori a quelli potenzialmente generati dalla liquidazione dell’attivo. L’attestazione in oggetto, quindi, deve muovere dal confronto tra la soluzione liquidatoria e quella gestoria. Il Piano, perciò, dovrebbe contenere una prospettazione di entrambe le soluzioni ed il professionista dovrebbe confrontarne i valori anche in ottica di «fattibilità». Va rilevato che i flussi di cassa dell’ipotesi gestoria non possono che scaturire da un completo piano industriale al cui esame il professionista sarà chiamato. In termini teorici, laddove una preventiva valutazione d’azienda evidenzi l’esistenza di un «avviamento» (goodwill), si potrebbe affermare che la prosecuzione dell’attività aziendale genera maggiore valore (anche per i creditori) rispetto alla liquidazione dell’attivo. In condizioni ordinarie l’azienda ha un valore (somma dei valori attuali dei futuri flussi di cassa) superiore rispetto al patrimonio netto rettificato (somma algebrica dei valori di mercato di attività e passività). Tale maggiore valore è l’avviamento. Può accadere che un’impresa, a causa di avverse condizioni esterne o di proprie inefficienza, anziché esprimere un avviamento (goodwill) manifesti un disavviamento (badwill). In tale situazione il patrimonio netto rettificato è superiore rispetto al valore (inteso come somma dei valori attuali dei flussi futuri). Non necessariamente un’impresa in crisi (come in passato si è erroneamente ritenuto) manifesta un disavviamento potendosi riscontrare crisi le cui cause siano esclusivamente finanziarie. Può inoltre accadere che un’impresa (anzi, un’azienda) che, nel corrente assetto, esprima un disavviamento, posta tornare alla produzione di valore. In questi casi la prosecuzione dell’attività aziendale genera maggiore valore (anche per i creditori) rispetto alla liquidazione dell’attivo.
LE ATTESTAZIONI «AGGIUNTIVE» DEL PIANO Vi sono due attestazioni che, rispetto a quella «generale», possono considerarsi aggiuntive: Comma 3: Attestazione per la continuazione dei contratti pubblici L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Comma 4, lett. a): Attestazione per la partecipazione a procedure di gara L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; Le due norme chiedono una attestazione peculiare di «coerenza» tra i contenuti del contratto o della gara ed il Piano. Conformità al Piano: l’attestatore deve verificare che l’adempimento del contratto sia conforme al Piano stesso. Si ritiene che, anche se il Piano non fa specifico riferimento al contratto stesso, è sufficiente che l’adempimento del contratto non generi condizioni economiche e finanziarie difformi rispetto a quelle previste dal Piano (marginalità economica, fabbisogni finanziari e CAPEX); Ragionevole capacità di adempimento del contratto: si tratta di verificare che la Società abbia i presupposti gestionali, economici e finanziari per l’assolvimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. A ben vedere i due aspetti non sono tra loro indipendenti in quanto entrambi riconducibili alla coerenza tra la struttura economica e finanziaria della Società e le caratteristiche intrinseche del contratto.
I REQUISITI DEL PROFESSIONISTA PARTE 2 I REQUISITI DEL PROFESSIONISTA
IL DETTATO NORMATIVO Si è visto come l’art. 161, c. 3 (a sua volta richiamato dall’art. 186-bis c. 2, l. b)), richiami, per la definizione dei requisiti del professionista, l’Art. 67, comma 3, lettera d), per l’asseverazione «generale». D’altro canto l’art. 186-bis c. 3 (per l’asseverazione «aggiuntiva» per la prosecuzione di contratti in essere) e l’art. 186-bis, c. 4, l. a) (per l’asseverazione «aggiuntiva» per la partecipazione a gare) richiamano lo stesso art. 67, c. 3, l. d) che, quindi, costituisce il riferimento per i requisiti di tutte e tre le asseverazioni. Art. 67, c. 3, l. d): (…) un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; (…)
IL DETTATO NORMATIVO L’Art. 67, comma 3, lettera d), a sua volta, richiama l’art. 28 della stessa L.F. Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
I REQUISITI DEL PROFESSIONISTA ASSEVERATORE Sulla base del combinato delle due norme, il professionista : è incaricato dal debitore, e non dal Tribunale (risolvendo così una rilevante questione interpretativa); è iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ; può essere avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista; può essere incaricato come studio professionale associato o una società tra professionisti se i soci sono avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e dovendo individuare un responsabile della procedura all’atto dell’incarico; Deve essere indipendente non avendo rapporti personali o professionali con l’impresa, né con soggetti che abbiano interessi nel risanamento, tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; Possiede i requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile (mancanza di rapporti di parentela ed affinità con amministratori e sindaci); Non ha avuto, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, rapporti di lavoro autonomo o subordinato (né abbia partecipato agli organi di amministrazione o di controllo) con il medesimo debitore nei cinque anni precedenti. .
IL MONITORAGGIO DEL PIANO E LA RIATTESTAZIONE PARTE 3 IL MONITORAGGIO DEL PIANO E LA RIATTESTAZIONE
MONITORAGGIO E RIASSEVERAZIONE I riferimenti normativi relativi ai contenuti dell’attestazione emergono, come detto, tra l’altro, dall’ Art. 161, comma 3, secondo il quale: Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano Si possono identificare vari casi in cui si debba procedere alla riasseverazione: laddove il Piano sia dichiarato improcedibile a causa della mancata approvazione da parte dei creditori e se ne presenti uno nuovo cui si apportino modifiche sostanziali; Se il Piano è revocato dal Tribunale ai sensi dell’Art. 186-bis ed il debitore modifica la proposta originaria risultata ex post inadeguata; laddove sia stato presentato un Piano ma, essendo trascorso tempo, si renda necessaria una nuova predisposizione eventualmente fondata su dati più aggiornati; laddove, nel corso di esecuzione del Piano, intervengano modifiche sostanziali nei presupposti sui quali lo stesso si basa. Le Linee Guida Assonime – CNDC – Università di Firenze, seppure riferite ai piani di cui all’art. 182-bis e art. 67, c. 3, l. d) L.F., suggerivano l’esigenza di un costante monitoraggio del piano (anche da parte dell’attestatore) e la necessità della sua revisione, ove si verificassero scostamenti rilevanti tra le ipotesi di Piano e la realtà fattuale, e alla sua riasseverazione.
MONITORAGGIO E RIASSEVERAZIONE In tale contesto rileva il dettato dell’ art.67, comma 3, lett. d), L.F. relativo ai requisiti soggettivi del professionista attestatore «(…); in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; (…);» Una recente circolare interpretativa del nostro consiglio nazionale, si è soffermata sul mantenimento del requisito di indipendenza, nel caso di riasseverazione del Piano. La Circolare n.30/IR dell’11.02.2013 esclude che un professionista che abbia attestato un piano di risanamento (non approvato o rigettato dai creditori), possa ricevere l’incarico per la asseverazione del Piano eventualmente integrato o modificato. Tale impostazione deriva da una interpretazione letterale della norma (appunto l’art.67, comma terzo, lett.d) L.F.) laddove questa detta che “il professionista non deve avere prestato (…) negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore” ritenendo che la precedente attività di asseverazione costituisca attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della indipendenza. Tale interpretazione appare, invero, non condivisibile laddove si consideri che il requisito dei cinque anni è posto a tutela dell’indipendenza e non pare che il professionista possa avere perso indipendenza per avere già svolto attività comunque finalizzata alla asseverazione del Piano. SI segnale, a tale proposito, che il Tribunale di Milano è pervenuto alla differente conclusione avendo circoscritto l’ipotesi di incompatibilità in oggetto solo nei casi in cui il professionista abbia svolto attività diverse da quella di attestazione eventualmente resa in precedenza.
PROFILI CIVILISTICI E PENALISTICI PARTE 4 PROFILI CIVILISTICI E PENALISTICI
RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA Prima del Decreto Sviluppo: Responsabilità civile: Responsabilità contrattuale nei confronti della società o dell’imprenditore che conferisce l’incarico (art. 2236 cod. civ.) in materia di responsabilità del prestatore d’opera, nei soli casi di dolo o colpa grave. Responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi creditori (art. 2043 cod. civ.) in materia di risarcimento per fatto illecito, nel caso in cui siano dimostrati nesso di causalità e colpa, il professionista sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato nei confronti di ogni singolo creditore leso dalle dichiarazioni infedeli rese. Responsabilità penale: Si dibatteva se fossero applicabili le norme in merito alla relazione di cui all’art. 2501 bis 4° comma c. c. (cui l’art. 67. c. 3 l. d) faceva riferimento) il che avrebbe condotto all’applicazione dell’art. 2501 sexies, 6° comma, che a sua volta richiamando l’art. 64 c.p.c. avrebbe configurato, in caso di dolo e colpa grave, reati di falsa perizia, falsità in scrittura privata, falsità ideologica e concorso agli illeciti fallimentari. La riforma ha introdotto invece sanzioni penali a carico del professionista che – nelle relazioni o attestazioni previste in materia di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento – esponga informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata se il professionista consegue un ingiusto vantaggio per sé o per altri; è aumentata della metà se provoca danno ai creditori. Ordinamento professionale: Il professionista risulta comunque sottoposto alle regole disciplinari e deontologiche.
RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA Profili responsabilità penale dopo il Decreto Sviluppo: Art. 236-bis. Falso in attestazioni e relazioni Articolo aggiunto con DL n. 83 del 22.06.2012, art. 33, comma 1, lett. l) come modificato dalla Legge (di conversione) n. 134 del 07.08.2012. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà Il reato si compone di una modalità commissiva (la esposizione di informazioni false) e di una modalità omissiva (la mancata comunicazione di informazioni rilevanti). In relazione al termine «informazioni», si ritiene che il termine debba riferirsi ai dati contabili ed alle altre informazioni che costituiscono il fondamento del procedimento valutativo mentre siano estranee al dettato dell’art. 236-bis i giudizi, le prognosi, gli scenari, le analisi e le altre notizie, che l'esperto utilizza nelle sue valutazioni. Si ritiene che le informazioni siano «rilevanti» quando, trattandosi di elementi del processo valutativo, il loro accoglimento ne modifica sostanzialmente l’esito. Mutuando alcuni concetti dalla dottrina delle comunicazioni sociali, inoltre, si ritiene che, per definirsi rilevante, una informazione costituisca un contenuto prescritto dalla Legge considerato che, se così non fosse, difficilmente si potrebbe parlare di occultamento.