ATERSIR – AFFIDAMENTO S.I.I. Avv. Catia Tomasetti – 22 luglio 2013
Affidamento in house del Servizio Idrico Integrato Affidamento diretto del S.I.I. tramite il modello in house = Ammesso anche a seguito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 e successivi interventi normativi
Perché: In base alla sentenza della Corte Costituzionale 24/2011, a seguito delle abrogazioni referendarie, sono richiamati i soli principi del controllo analogo e dell’attività prevalente per procedere all’affidamento diretto in house (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza C-107/98 (c.d. Teckal)). Il legislatore è tornato sul tema con l’art. 4 D.Lgs. 138/2011 (c.d. manovra di ferragosto), introducendo una normativa di fatto uguale a quella abrogata dal referendum, seppur non applicabile al S.I.I.. La Corte Costituzionale 199/2012, ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del D.Lgs. 138/2011 in quanto reintroduceva una normativa analoga a quella abrogata dal referendum.
Principi europei CONTROLLO ANALOGO L’amministrazione affidante deve esercitare sul soggetto affidatario in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi. Questo permette di plasmare il modello delle società di capitali secondo le esigenze di governance e controllo pubblico richieste dal legislatore comunitario per giustificare un affidamento diretto (senza gara). Ad esempio, si ha controllo analogo quando l’ente pubblico: é titolare dell’intero capitale sociale della società in house; verifica la regolarità dei bilanci della società in house; nomina e controlla gli organi sociali delle società in house; influenza e dirige gli atti fondamentali della società in house.
Principi europei ATTIVITÀ PREVALENTE La società affidataria in house deve svolgere la parte più importante della propria attività (in termini di fatturato) con l’ente o con gli enti locali che la controllano. Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, 1 aprile 2009 n. 24: qualora la società affidataria in house svolga almeno il 20% della sua attività nei confronti dei soggetti diversi dall’ente affidante (da verificarsi in termini di fatturato), non è soddisfatto il requisito dell’attività prevalente.
Confronto tra due modelli di affidamento diretto Azienda speciale L’azienda speciale è un “ente strumentale” dell’ente locale (art. 114 TUEL). In quanto tale: non è una società di capitali, dunque non si applica il regime di responsabilità limitata degli azionisti per le obbligazioni contratte dall’azienda speciale; l’ente socio deve ripianare i debiti dell’azienda speciale (art. 194 TUEL: “gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da copertura di disavanzi di aziende speciali”); la legge prevede l’obbligo del consolidamento dei bilanci dell’azienda speciale con quelli degli enti pubblici partecipanti (art. 174-quater TUEL: “I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”); secondo Corte dei Conti sez. Lombardia 426/2010: “l’accertata insufficienza di risorse poste a disposizione dell’ente strumentale, in relazione alla funzione da esercitare” può comportare “responsabilità degli amministratori comunali sotto il profilo del danno derivante all’ente pubblico”.
Confronto tra due modelli di affidamento diretto Società in house La società in house è una società di capitali regolata dal diritto privato: si applica il regime di responsabilità limitata, pertanto in caso di eventuali perdite l’ente socio non vedrà aggredito il proprio patrimonio; ha un bilancio separato da quello dell’ente affidante in quanto società di capitali; la legge non prevede che l’ente ripiani i debiti della società in house. Anzi, l’art. 6, comma 19 del DL 78/2010 vieta all’ente di ripianare i debiti della società in house che abbiano registrato perdite nei tre esercizi precedenti.
Contatti Avv. Catia Tomasetti T: +39.06.845511/ +39.02.771131 F: +39.02.77113261/1 E: catia.tomasetti@beplex.com Avv. Simone Ambrogi T: +39.06.845511 F: +39.02.77113261/1 E: simone.ambrogi@beplex.com