ASSEGNO DIVORZILE Dopo la Sentenza 11504/ 2017.

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ASSEGNO DIVORZILE Dopo la Sentenza 11504/ 2017

CENNI STORICI La separazione e il divorzio presuppongono l’istituto giuridico del matrimonio Nella tradizione storico-giuridica italiana non esiste una definizione precisa del matrimonio L’art. 29 della Costituzione prende in esame il matrimonio come fondamento della famiglia La coincidenza fra famiglia e matrimonio è frutto di un lungo processo storico.

Con l’avvento del cristianesimo si fa strada il concetto di perpetuità del matrimonio Con il diritto canonico nasce il complesso di regole che sancisce la indissolubilità del matrimonio Con il Concilio di Trento ( 1563 d.C.) si definiscono le forme legali per la celebrazione del matrimonio

Laicizzazione del matrimonio Con la Rivoluzione Francese il matrimonio viene inserito , come istituto giuridico, nel Codice Civile In Italia la laicizzazione del matrimonio si è compiuta nel 1865 con l’introduzione dell’Istituto del matrimonio nel Codice Nel 1970 è stata approvata la Legge sul divorzio e nel 1975 la Riforma del Diritto di famiglia.

Assegno di divorzio Per quasi 40 anni la gestione dei conflitti in materia di separazione e divorzio è rimasta sostanzialmente stabile La Sentenza 11504/2017 ha stravolto le regole circa la determinazione dell’assegno di divorzio e della sua quantificazione. Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento separativo nulla è cambiato – la ratio rimane quella di garantire al coniuge il medesimo tenore di vita.

PRESUPPOSTI PER L’ASSEGNO DOPO LA SENTENZA LAMORGESE Il divorzio estingue il rapporto matrimoniale sia in relazione allo status delle persone , sia in relazione ai rapporti economico-patrimoniali, dettati in costanza di matrimonio dall’art.143 c.c. che stabilisce l’obbligo di assistenza morale e materiale, ferma la responsabilità genitoriale in presenza di figli.

2) Dopo il divorzio sopravvive il diritto all’assegno divorzile nei limiti segnati dall’art. 5 comma 6 L. 898/70 il cui fondamento costituzionale è dato dagli artt. 2 e 23 sulla base del concetto di «solidarietà post coniugale» nei confronti della persona economicamente più debole. Il sesto comma dell’art.5 L.898/1970 introduce una eccezione al principio generale del venir meno di ogni legame personale e patrimoniale fra gli ex coniugi, solo ed unicamente in quei casi in cui il coniuge più debole venga a trovarsi nella condizione di « mancanza di mezzi adeguati o impossibilità oggettiva di procurarseli».

Il riconoscimento dell’assegno , la cui funzione è esclusivamente «assistenziale» si svolge in due momenti: il primo attinente all’ an debeatur che se da esito positivo confluisce nella quantificazione il solo rapporto matrimoniale non è sufficiente per l’integrazione dell’an. I presupposti sono due: -preesistente rapporto matrimoniale -lo stato di non autosufficienza e indipendenza economica

MEZZI ADEGUATI E IMPOSSIBILITA’ DI PROCURARSELI L’onere probatorio incombe sul richiedente Il parametro alla stregua del quale valutare la sussistenza della inadeguatezza dei mezzi e della incapacità a procurarseli non è più IL TENORE DI VITA TENUTO IN COSTANZA DI MATRIMONIO Questo parametro dopo più di trent’anni non può più ritenersi attuale, perché non è contemplato tra i parametri tassativi che giustifichino la concessione di assegno divorzile.

La base normativa troverebbe fondamento nell’art La base normativa troverebbe fondamento nell’art. 337 – septies primo comma c.c., recante disposizioni in favore dei figli maggiorenni , con effetto abrogativo degli ulteriori requisiti di cui all’art.5 comma 6 della legge sul divorzio che contiene il riferimento al contributo del coniuge alla famiglia, alle ragioni della decisione ed alla durata del matrimonio.

Il principio stabilito dalla Corte di AUTORESPONSABILITA’ ECONOMICA Si fonda sulla perdita di status di coniuge e sulla conseguente riacquisizione di status di persona singola, non garantito costituzionalmente. Cass. 11504/2017 : « mancanza di una garanzia costituzionale specifica volta all’assistenza dell’ex coniuge come tale».

PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA’ ECONOMICA Tale principio pare appartenere al contesto giuridico Europeo Il principio è stato definito CONTRATTUALISTICO in contrapposizione a quello FAMILIARISTICO . In Germania si mira a garantire la libertà di agire di ogni coniuge dopo lo scioglimento del matrimonio , con la limitazione di eventuali obblighi di mantenimento . Ad esempio nel caso in cui vi siano figli minori e ciò fino ai tre anni indipendentemente dalla situazione economica.

In SPAGNA il Codice fa riferimento all’esigenza di temperare lo squilibrio economico fra le parti, indicando all’art.97 una pluralità di criteri. In INGHILTERRA il sistema è simile; il Giudice ha il potere di riallocare la proprietà dei beni ottenuta durante il matrimonio per evitare squilibri. Nei PAESI SCANDINAVI il tema della tutela del coniuge debole è affrontato con soluzioni di Welfare.

PRINCIPIO AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA Va valutata sulla base di indici che vengono specificati: Possesso di redditi e cespiti Disponibilità della casa coniugale Capacità e/o effettivo svolgimento di attività lavorativa.

DUBBI E INCERTEZZE La Suprema Corte ha fornito con la sentenza 11504/17 una risposta corretta a fattispecie in cui le parti sono entrambe autosufficienti ed hanno redditi più o meno omogenei. Ritenere titolare del diritto al mantenimento solo chi non è in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente, non riconosce e tutela realtà familiari in cui la cura domestica è affidata per scelta comune per la maggior parte alla donna con conseguente sacrificio del suo ruolo lavorativo e sociale.

ALCUNE SENTENZE Trib. Milano 22.05.2017 No assegno alla moglie che percepisce € 1.000 mensili. Trib. Udine 01.06.2017 Si assegno alla moglie che ha un reddito di € 28.000 annui e il marito € 103.000. Trib. Roma 11723/2017 Si assegno di € 180 alla moglie, con reddito proprio di € 1.300 mensili ma gravata da mutuo di € 500 mensili. Trib. Roma 13.7.2017 No assegno alla moglie che percepisce € 10.000 annui ed è comproprietaria di immobile.

CORTE D’APPELLO Corte Bologna 1429/17 No assegno alla moglie con reddito € 60.000 e valori immobiliari elevati anche se il coniuge ha un reddito di € 800.000 annui. Corte Bologna 1509/2017 No assegno alla moglie che ha un reddito di € 1.200 mensile ed è proprietaria dell’abitazione. Corte Bologna 1571/2017 Si assegno alla moglie di 79 anni, anche se possiede una somma di denaro pari a € 630.000. Corte Bologna 1839/2017 No assegno alla moglie che ha reddito da pensione modesto ed età avanzata.

CONSIDERAZIONI FINALI La Sentenza n. 11504/2017 , nella sostanza, ha effetto abrogativo degli ulteriori requisiti di cui all’art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio, che contiene il riferimento al contributo del coniuge alla famiglia, alle ragioni della decisione ed alla durata del matrimonio. Tale pronuncia opera overrulling in quanto incide su: -oggetto processuale -presenza di mutamento giurisprudenziale imprevedibile -presenza di un possibile effetto preclusivo del diritto di difesa e/o di azione.

ONERE DELLA PROVA In relazione ai giudizi pendenti ci si trova di fronte ad una inversione dell’onere della prova, poiché ( ai fini dell’an debeatur) è il coniuge che ne fa richiesta che deve dare prova della mancanza di mezzi per un tenore di vita adeguato. Divengono irrilevanti le ragioni del divorzio Diviene irrilevante il contributo del coniuge alla famiglia La durata del matrimonio

CONDANNA ALLE SPESE Altra problematica inserita dalla Sentenza 11504 concerne la condanna alle spese processuali . Il Giudice deve valutare la soccombenza anche con riferimento alla norma ed ai criteri di cui all’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio come esistenti al momento dell’instaurarsi del processo. Corte di Cassazione Sez. III Ordinanza 23 gennaio 2018 n. 1572. Il sistema processuale impone che non si condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto ad intraprendere la lite anche solo parzialmente fondata.

Con il matrimonio i coniugi creano una realtà nuova, quella della famiglia, costituzionalmente tutelata dagli artt. 29 e 30 della Costituzione. In questa realtà i coniugi possono aver fatto scelte in funzione dell’interesse familiare o rinunce in sé contrarie all’interesse del singolo. Considerare i coniugi come singole persone al momento del divorzio può non essere coerente con il concetto di famiglia che è tutelato costituzionalmente. Tali scelte, effettuate nel corso della vita matrimoniale, possono pregiudicare gravemente il singolo in sede di divorzio, laddove vi sia applicazione dei principi sanciti dalla sentenza « Lamorgese».

Considerare gli ex coniugi come se fossero stati sempre persone singole di fatto può essere in contrasto con i doveri matrimoniali ai quali erano soggetti in costanza di matrimonio. L’orizzonte giuridico attuale pare voler , da una parte contrarre per giurisprudenza i diritti degli ex coniugi e, dall’altra parte, estendere i diritti soggettivi degli ex conviventi ( es. diritto alimentare e diritto di abitazione post mortem – L. 76/2016).