24.4.2018 Conferimenti
Il caso Caia acquista con un negozio simulato le quote della società X snc. In realtà il vero interessato all’affare è il marito. I due si separano e Tizio chiede a Caia di trasferirgli gli immobili facenti parte del patrimonio. Caia si rifiuta
Giudizio di 1° e 2° grado Rigetta la domanda di Tizio sul presupposto della mancata prova della simulazione: Tizio non aveva prodotto la cd. «controdichiarazione»
Cass. 28.2.1998 n. 2252 Cessione di quote di società con patrimonio immobiliare. Oggetto del trasferimento: 1)gli immobili 2)diritti di partecipazione alla società
Interpretazioni 1) immobili= contitolarità dei soci 2) quota di partecipazione= titolarità della società
Soggettività della società di persone A) esclusione della personalità giuridica B) esistenza di entità non personificate considerate dall’ordinamento centri di imputazione di situazioni giuridiche C) riconoscimento di forme di soggettività attenuata in capo alle società di persone
Soggettività attenuata Indici normativi di soggettività attenuata: a)Capacità processuale (artt. 2266; 2293; 2315 c.c.) b) Autonomia patrimoniale c) Principio di maggioranza f) Fallimento della società ex art. 147 l. fall. (creazione di masse distinte)
Effetti della soggettività sui conferimenti Stipulazione del contratto di società: - effetto di «scambio» tra - patrimonio dei soci/patrimonio sociale (variazione qualitativa del patrimonio del socio con fuoriuscita del bene e ingresso della titolarità della quota sociale)
Principio di diritto Lo scambio patrimonio del socio /patrimonio sociale non integra una vendita perché non soddisfa l’interesse dei contraenti ma costituisce elemento strumentale per la realizzazione della causa del contratto di società