24.4.2018 Amministrazione congiuntiva
Il caso Tizio e Caio sono amministratore della X snc in regime di amministrazione congiuntiva. Con contratto preliminare Tizio vende a Sempronio un immobile di proprietà della società Sempronio muore e gli eredi si rivolgono alla società X snc al fine di stipulare il contratto definitivo L’amministratore ritiene l’atto non opponibile alla società e si rifiuta
Giudizio di 1° Accoglie la domanda degli eredi sul presupposto Che il preliminare di vendita sia titolo idoneo alla trascrizione La società X snc non ha preso posizione sulla stipulazione del contratto preliminare da parte del solo Tizio e il suo contegno viene considerato ratifica
Giudizio di appello Ribalta la sentenza di 1° La società X snc non poteva essere impegnata da un atto di amministrazione compiuto da uno solo dei rappresentanti in regime di amministrazione congiuntiva
Cass. 11.3.1997, n. 2174 Conferma la decisione d’appello: A) Se il contratto nulla dispone ogni socio ha amministrazione e rappresentanza della società B) se il contratto prevede amministrazione congiuntiva il potere non può essere esercitato separatamente D) l’amministratore che agisce separatamente è privo di potere di rappresentanza
Effetti dell’atto concluso Inefficacia Applicazione delle norme sulla rappresentanza senza potere: Art. 1398 c.c. (Rappresentanza senza potere). Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà' conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.