NATURA DELL’ESECUZIONE PENALE E I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA Corso di formazione in materia di esecuzione penale NATURA DELL’ESECUZIONE PENALE E I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO Dott. Fabio Manfredi Selvaggi
LE PENE ”Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (Art. 27 comma 3° Cost.)
Le pene del giudice ordinario: Reclusione Arresto Multa Ammenda Varie pene accessorie
Natura giuridica dell’esecuzione penale attività amministrativa: attuazione diretta a parte degli organi dell’Amministrazione dei fini dello Stato attività giurisdizionale: risoluzione di questioni da parte di un terzo (il giudice) imparziale
Natura amministrativa dell’attività del PM nell’esecuzione penale gli atti del P.M. sono emessi senza contraddittorio sono sempre revocabili e/o rettificabili contro di essi non è ammessa impugnazione ma solo opposizione non passano in giudicato
Natura giurisdizionale dell’incidente di esecuzione Il procedimento esecutivo penale (incidente) ed il procedimento di sorveglianza sono svolti in contraddittorio tra le parti è ammessa impugnazione (ricorso per cassazione) i provvedimenti emessi passano in giudicato costituiscono titolo esecutivo
Il Giudicato (art. 648 c.p.p.) “sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione” se è ammessa l’impugnazione le sentenze sono irrevocabili quando è decorso il termine per proporla (o per impugnare l’ordinanza di inammissibilità) sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione”
Il Giudicato (art. 648 c.p.p.) le sentenze della Cassazione sono irrevocabili dalla data della pronuncia della sentenza o dell’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso il decreto penale è irrevocabile quando è decorso il termine per proporre opposizione (o per impugnare l’ordinanza di inammissibilità)
Termini per l’impugnazione (art. 585 c.p.p.) gg.15 nei casi di motivazioni contestuali al dispositivo o provvedimento in camera di consiglio gg. 30 motivazioni depositate entro 15 giorni dalla lettura dall’udienza gg 45 nel caso di motivazione particolarmente complessa, con indicazione nel dispositivo di termine maggiore per il deposito gg 90 nel caso di motivazione complessa nelle ipotesi di cui all’art. 533 co. 3 bis, per le parti di sentenza cui non si è data precedenza
I soggetti - 1) il giudice Il giudice competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (art. 665 co. 1° c.p.p.)
IL PRINCIPIO DELL’IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE ED I CASI DI TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA individuato il giudice funzionalmente competente, di norma non dovrebbero verificarsi variazioni qualora dovesse rendersi necessario, per esigenze istruttorie, il rinvio del giorno della deliberazione ad altra data, nella successiva udienza il giudice dell’esecuzione non deve subire mutamenti nelle persone fisiche dei suoi componenti
Eccezioni alla regola dell’immutabilità del giudice dell’esecuzione, si potranno avere in due sole ipotesi: a) Il cumulo delle pene in un primo caso, quando iniziata l’esecuzione di una sentenza di condanna, diviene irrevocabile una sentenza pronunciata da un giudice diverso; ciò comporta la necessità di un provvedimento di unificazione pene con il conseguente spostamento di competenza del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 664 quarto comma cod. proc. pen
b) Il giudicato progressivo Il secondo caso di mutamento del giudice dell’esecuzione è quello in cui, pronunciata una sentenza di condanna nei confronti di più persone, solo alcuni dei condannati propongono impugnazione, mentre per gli altri la sentenza passa in giudicato: Le parti della sentenza definite e non impugnate, nonostante la possibilità dell’effetto estensivo di cui all’art. 587 co. 1 c.p.p., passano in giudicato La possibilità che il giudice dell’esecuzione sia diverso per le parti che passeranno successivamente in giudicato non rende illegittima l’esecuzione di quei capi della sentenza che sono divenuti irrevocabili per effetto della mancata impugnazione
- COMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO: CASI IN CUI LA GIURISPRUDENZA HA RITENUTO LA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO RIFORMA NON SOSTANZIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO:
ASSOLUZIONE Solo modifica della formula CASSAZIONE Annullamento senza rinvio di alcune imputazioni CONDONO Applicazione, esclusione, revoca CORREZIONE Errori materiali ed omissioni NON MENZIONE Concessione, esclusione, revoca
MORTE DEL REO Estinzione dei reati ascritti a coimputato MISURE DI SICUREZZA Modifica della specie PENA ACCESSORIA Applicazione, esclusione Modifica della specie senza modifica della definizione giuridica del fatto
PENA PRINCIPALE Modifica della misura senza modifica alla definizione giuridica del fatto Esclusione o applicazione di una specie senza modifica della definizione giuridica del fatto QUERELA Mancanza o remissione per alcuni reati SANZIONE AMMINISTRATIVA Applicazione, esclusione SOSPENSIONE CONDIZIONALE Concessione, esclusione, revoca
- COMPETENZA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO: CASI IN CUI LA GIURISPRUDENZA HA RITENUTO LA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO RIFORMA SOSTANZIALE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO:
AMNISTIA Estinzione di alcuni reati ASSOLUZIONE o CONDANNA Per alcune imputazioni Annullamento con rinvio CASSAZIONE Riforma sostanziale: come per il giudice di secondo grado Concessione o esclusione di attenuanti CIRCOSTANZE Ricorrenza o esclusione di aggravanti Diverso giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti
CONTINUAZIONE TRA I REATI Riconoscimento o esclusione DELINQUENZA ABITUALE, PROFESSIONALE o PER TENDENZA Dichiarazione o esclusione IMPUTAZIONI Diversa qualificazione giuridica del fatto, anche con pena immutata PRESCRIZIONE Estinzione di alcuni reati
COMPETENZA ALL’ESECUZIONE DELLA PENA PECUNIARIA l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione per il processo penale è la cancelleria del giudice dell’esecuzione
La Cassazione non è mai giudice dell’esecuzione se non quale giudice dell’impugnazione dei provvedimenti emessi ex art. 666 c.p.p.
La Magistratura di sorveglianza A) Il Tribunale di sorveglianza Ha competenza sul territorio della Corte d’appello Ha compiti esclusivamente decisionali, decide su: Affidamento in prova ai servizi sociali Liberazione condizionale Detenzione domiciliare Rinvio dell’esecuzione Indultino È giudice d’appello delle decisioni del magistrato di sorveglianza
La Magistratura di sorveglianza B) Il magistrato di sorveglianza Ha sede solo presso alcuni tribunali Svolge tre tipi di attività: Decisionale: libertà anticipata Vigilanza e controllo: a) sull’organizzazione degli istituti carcerari b) che la custodia dei detenuti avvenga secondo la legge c) presiede all’esecuzione delle misure di sicurezza Amministrativa: a) approva il programma di trattamento dei detenuti b) decide sulle licenze ai condannati
La Magistratura di sorveglianza B) Il magistrato di sorveglianza c) decide le modifiche dei programmi degli affidati ai servizi sociali d) decide sull’ammissione al lavoro esterno e) decide sul ricovero dei detenuti negli ospedali civili f) decide sul peculio dei detenuti … eccetera
I soggetti - 2) il pubblico ministero IL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE E’ INDIVIDUATO PER RELATIONEM: E’ IL P.M. PRESSO IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
I soggetti - 3) il condannato E’ la persona che risulta compiutamente identificata nel provvedimento di condanna
I soggetti - 4) il difensore il nuovo codice di rito ha previsto che il condannato debba essere assistito da un difensore in ogni stato e grado del processo pertanto nel caso in cui non esista un difensore di fiducia al condannato deve esserne nominato uno di ufficio. nel caso di ordine di esecuzione deve essere nominato l’avvocato che ha difeso il condannato nella fase di cognizione (art. 656 c.p.p.)
I soggetti - 5) l’interessato Interessato al processo esecutivo penale può essere chiunque dimostri di poter conseguire un vantaggio giuridicamente apprezzabile ovvero evitare un danno alla propria sfera giuridica Esempi: il responsabile civile, la parte civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il custode giudiziario