le linee guida italiane in materia di prezzi di trasferimento: il decreto ministeriale Alfredo Fossati 9 ottobre 2018
Agenda Decreto ministeriale - timeline Art. 1 - Ambito di Applicazione Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Nozione di comparabilità Art. 4 - Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento Art. 5 – Aggregazione delle operazioni Art. 6 – Intervallo di valori Art. 7 – Servizi a basso valore aggiunto Art. 8 – Documentazione Art. 9 – Ulteriori disposizioni applicative Conclusioni 2
Decreto ministeriale - Timeline BEPS Base Erosion Profit Shifting Action 8 -10 OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration Tavolo di confronto sul pacchetto prezzi di trasferimento ott15 apr17 lug17 feb18 mag18 14mag18 Dl 50/2017 Art 59. modifiche all’articolo 110 comma 7 Schema di decreto ministeriale Lancio consultazione pubblica (30 giorni) Decreto Ministeriale Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art 110, comma 7 del TUIR Slide illustra le Tappe storiche L’intervento normativo si inserisce nell’ambito del processo di adeguamento dell’ordinamento e della prassi italiana ai risultati del Progetto Base Erosion e Profit Shifiting (BEPS) dell’OCSE e, con specifico riferimento alla materia di prezzi di trasferimento, ai nuovi principi delineati dalle Actions 8, 9 e 10 del BEPS e già recepiti nel testo delle nuove OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (di seguito “Linee Guida OCSE”), pubblicate dall’OCSE a Luglio 2017 (ed oggetto di specifico richiamo all’interno del Decreto sia in premessa che all’art. 9).
ART 1 – Ambito di applicazione In data 14 maggio 2018 è stato firmato il Decreto Ministeriale recante le linee guida per l’applicazione le disposizioni in merito all’applicazione dell’art. 110 comma 7 TUIR, in materia di prezzi trasferimento. Obiettivi: garantire un allineamento del sistema tributario italiano ai più recenti principi e prassi condivise in ambito internazionale alle in materia di transfer pricing e, nello specifico, ai risultati del Progetto Base Erosion e Profit Shifiting (BEPS) dell’OCSE Migliorare il dialogo tra il fisco e il contribuente nell’ambito del transfer pricing 4
ART 2 – Definizioni (1/2) A chi è rivolto? Introduzione della nozione di «imprese associate» ossia impresa residente e società non residenti nel territorio dello Stato qualora: una di esse partecipa nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra; lo stesso soggetto partecipa nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese: partecipazione maggioritaria (oltre il 50%) nel capitale, nei diritti di voto o negli utili; influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa per effetto di vincoli azionari o contrattuali. Viene recepito il concetto di «controllo di fatto» supportato da vincoli contrattuali o azionari Prevista emanazione di un intervento di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate 5
ART 2 – Definizioni (2/2) SOSTANZA VS FORMA Nozione di «operazione controllata»: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate che sia: accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero dell’effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai termini contrattuali o in assenza degli stessi Linee Guida OCSE: i contratti sono il punto di partenza per l’esame della transazione Qualora emergano differenze rilevanti tra le condizioni contrattuali e il comportamento delle imprese associate l’oggetto della verifica sarà rappresentato dalle funzioni effettivamente svolte. 6
ART 3 – Nozione di comparabilità Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità […] per determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue: le condizioni contrattuali della transazione; le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all’interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l’operazione e le consuetudini del settore; le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati; le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui operano le imprese; le strategie aziendali perseguite. VALUTAZIONE DELLA CATENA DEL VALORE GLOBALE Provvedimento AdE del 29 settembre 2010 Caratteristiche dei beni o dei servizi Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati Termini contrattuali Condizioni economiche Strategie d’impresa 7
ART 4 – Metodi per la determinazioni dei prezzi di trasferimento (1/2) Gerarchia dei metodi: preferenza dei metodi tradizionali basati sulla transazione (i.e. CUP, RPM e CPM) rispetto ai metodi reddituali (i.e. TNMM e PSM) Applicazione di un unico metodo per valorizzare un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza. Eventuale verifica di congruità da parte dell’Amministrazione Finanziaria dovrà basarsi sulla metodologia scelta e applicata dal contribuente. Se tutti i metodi possono essere applicati con uguale grado di affidabilità. Possibilità di applicare metodologie alternative c.d. «Sesto Metodo». OCSE prevede la possibilità di utilizzare più metodi per i casi di difficile trattazione. Obbligo di motivazione IN ATTESA DI CHIARIMENTI: documenti di prassi contenenti indicazioni applicative per la scelta del metodo (es. sulla base delle informazioni disponibili), anche eventualmente alternativo, ovvero dell’indicatore finanziario più appropriato. 8
ART 4 – Metodi per la determinazioni dei prezzi di trasferimento (2/2) CRITERI DA SEGUIRE I punti di forza e di debolezza di ciascun metodo l’adeguatezza del metodo in considerazione della natura e delle caratteristiche dell’operazione controllata come desunte dall’analisi funzionale e tenendo conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti dalle parti della transazione la disponibilità di informazioni affidabili il grado di comparabilità tra l'operazione tra imprese associate e quelle tra parti indipendenti, considerando anche l'affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti di eventuali differenze Applicazione del metodo più appropriato in base alle circostanze 9
ART 5 – Aggregazione delle Operazioni L’articolo 5 stabilisce che nel caso in cui un’impresa associata realizza due o più operazioni controllate che risultano tra loro economicamente strettamente legate o formano «complesso unitario» DEVONO ESSERE AGGREGATE IN MANIERA UNITARIA IN ATTESA DI CHIARIMENTI: esempi di «operazioni strettamente» legate o che formano un «complesso unitario» in funzione della loro possibile aggregazione e valorizzazione In linea con l’OCSE che afferma che ci sono situazioni in cui le singole transazioni sono così strettamente legate o contigue che non possono essere adeguatamente valutate separatamente. [§ 3.9 e seguenti Linee Guida OCSE] 10
ART 6 – Intervallo di valori Se le operazioni identificate risultano tutte parimenti comparabili all’operazione controllata Conformità al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori «full range» In linea con l’OCSE che afferma: «quando l’intervallo comprenda risultati con un livello di affidabilità omogeneo ed elevato, si potrebbe sostenere che qualunque valore all’interno dell’intervallo soddisfi il principio di libera concorrenza» [§ 3.55-62 e seguenti Linee Guida OCSE] Possibilità di prova contraria in capo al contribuente in caso di posizionamento all’esterno dell’intervallo di valori IN ATTESA DI CHIARIMENTI Posizionamento del range in futuri provvedimenti di prassi – prova di comparabilità – articolazione del contraddittorio con il contribuente 11
ART 7 – Servizi a basso valore aggiunto Metodo semplificato sui servizi a basso valore aggiunto Presupposti applicativi: natura di supporto dei servizi non devono essere parte dell’attività principale del Gruppo non richiedono l’uso di intangible assets o non contribuiscono alla creazione degli stessi non determinino l’assunzione - controllo - generazione di un rischio significativo in capo al service provider e non contribuiscono alla creazione degli stessi Mark – up del 5% dei costi diretti e indiretti *Previa predisposizione di idonea documentazione IN ATTESA DI CHIARIMENTI Calcolo della base di costo – specifiche sulla documentazione da presentare NB. NON DEVONO ESSERE PRESTATI DAL GRUPPO ANCHE A SOGGETTI TERZI 12
ART 8 – Documentazione Idoneità documentazione: L’articolo 8 demanda ad un futuro Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’aggiornamento della documentazione necessaria in tema di Transfer Pricing Idoneità documentazione: Presenza di tutte le informazioni necessarie per una corretta analisi a prescindere da eventuali divergenze con l’Amministrazione Finanziaria in merito alla scelta della metodologia TP da applicare o alla selezione dei soggetti o delle operazioni comparabili. Non rilevano ai fini della valutazione di idoneità eventuali omissioni o inesattezze parziali tali, però, da non pregiudicare l’attività di controllo. IN ATTESA DI CHIARIMENTI Provvedimento e Circolare in materia di Oneri documentali 13
ART 9 – Ulteriori disposizioni applicative Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono emanate ulteriori disposizioni applicative, tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle Linee Guida dell’OCSE come periodicamente aggiornate IN ATTESA DI CHIARIMENTI rapporto con Circolare no. 32/1980 finanziamenti infragruppo beni immateriali (inclusi HTVI), applicazione royalty cost contribution agreements 14
CHANGE AHEAD CONCLUSIONI Importanza per le imprese della corretta definizione dei prezzi di trasferimento per la gestione degli esiti delle verifiche CHANGE AHEAD Importante percorso di riallineamento della normativa domestica con le practices internazionali al fine di incrementare la certezza per gli operatori professionali e la stessa Amministrazione finanziaria 15
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