Occupazione solo con consenso

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Transcript della presentazione:

Occupazione solo con consenso DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a OCCUPAZIONE DURANTE LA MATERNITÀ art. 60 - 61 OLL1 dal 4° mese dal 6° mese 8 sett.prima nascita 8 sett.dopo nascita 16 sett.dopo nascita 1 anno dopo la nascita nascita Occupazione solo con consenso occupazione Nessuna Occ.consenso Occupazione max 9 ore Occupazione max 9 ore Su richiesta della donna incinta trasferimento ad un attività diurna dalle 06.00 alle 20.00 o 80% salario Nessuna occup. dalle 20 alle 06.00 Su richiesta.. (v.condizioni di prima) Per lavori pericolosi o gravosi proporre lavori sostitutivi o misure efficaci (dopo l’analisi di rischio) altrimenti diritto 80% salario Per lavori pericolosio o gravosi proporre lavori sostititivi ……. (v. condizioni Lavoro in piedi Riposo giornaliero di almeno 12 ore 10 min. di pausa suppl. ogni 2 ore Allattamento In azienda = tempo di lavoro Fuori dall’az.=50% del tempo lav. Lavoro in piedi Al massimo 4 ore al giorno

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a PROTEZIONE DELLA SALUTE art. 62 - 63 OLL1 + ORD. DFE I costi sono assunti dal datore di lavoro Comunicazione lavoratrice datore di lavoro OCCUPAZIONE IN LAVORI PERICOLOSI La valutazione sullo stato della donna, sulla base delle misure prese, spetta al MEDICO CURANTE Valutazione rischi CERTIFICATO MEDICO proseguimento del lavoro con o senza riserve I.O Base per la valutazione risultati della valutazione dei rischi elenco dei criteri definiti nell’ordinanza informazioni dall’esperto MSSL o datore di lavoro Prima della assunzione di donne in azienda e dopo ogni modifica VERIFICA trimestrale N.I.O I.O Adottare misure di protezione possibile Valutazione Non possibile N.I.O l’analisi dei rischi non è stata effettuata o effettuata in modo insufficiente; occupazione in lavori vietati; una misura adottata non si rivela efficace o sufficientemente efficace esclusione dai lavori pericolosi

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a LAVORI PERICOLOSI O GRAVOSI DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a LAVORI PERICOLOSI O GRAVOSI art. 60 - 61 OLL1 Lo spostamento manuale di carichi pesanti; i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce; i lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni; i lavori in condizioni di sovrappressione come il lavoro in camere di pressione, l’immersione ecc.; i lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a un’umidità eccessiva; lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore i lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microrganismi; i lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo libero che, per esperienza, portano a forte aggravio

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI. art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 5 - 17 OLL (DFE) lo spostamento manuale di carichi pesanti; i lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a un’umidità eccessiva; i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce; microrganismi; lavori sottoposti a rumore; lavori sottoposti agli effetti di radiazione ionizzanti; lavori che espongono agli effetti di sostanze chimiche pericolose; PERICOLO raggiungimento o superamento dei limiti definiti per i lavori menzionati (pericolosità / limiti) CONSIDERARE l’interazione dei diversi aggravi; la durata d’esposizione; la frequenza o periodicità; Esperti MSSL (Oqual) medici del lavoro igienisti del lavoro ergonomi (Oqual)

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI. art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 7 - 10 OLL (DFE) SONO CONSIDERATI PERICOLOSI O GRAVOSI Lo spostamento regolare di carichi  di 5 kg e lo spostamento occasionale di carichi  10 kg nei primi sei mesi di gravidanza. (vale anche per l'azionamento di leve e manovelle) nessun carico pesante a partire dal settimo mese spostamento manuale di carichi pesanti

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI. art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 7 - 10 OLL (DFE) Lavori che espongono al caldo, freddo o umidità eccessiva SONO CONSIDERATI PERICOLOSI O GRAVOSI i lavori effettuati all’interno con temperature ambiente  a - 5 °C o  a 28 °C, come pure quelli svolti in condizioni di UR eccessiva. con temperature  a 15 °C il datore di lavoro deve fornire bevande calde; autorizzati lavori in temperatura tra 10 e - 5°C a condizione che sia messo a disposizione un abbigliamento adeguato;

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI. art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 7 - 10 OLL (DFE) Movimenti e posizioni del corpo che provocano una fatica precoce SONO CONSIDERATI PERICOLOSI O GRAVOSI le attività svolte durante la gravidanza e fino alla 16a settimana dopo il parto che comportano movimenti o posizioni sfavorevoli in modo ripetuto allungarsi o piegarsi troppo; restare continuamente rannicchiato o piegato in avanti; attività che implicano una posizione fissa del corpo senza possibilità di movimento; effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI. art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 7 - 10 OLL (DFE) Microrganismi Occupazione in attività con microrganismi del gruppo 2 ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante dai microrganismi (OPLM) soltanto se è provato che non vi à alcun pericolo per la salute della madre e del bambino (vale anche per i lavori che implicano un’eventuale esposizione ai microrganismi dei gruppi 2 a 4)

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALORI LIMITE. art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALORI LIMITE art. 11 - 13 OLL (DFE) Lavori sottoposti al rumore DIVIETO di occupazione di donne incinte in posti di lavoro in cui il livello della pressione acustica è  a 85 dB(A) (Leq 8 h) (le esposizioni agli infrasuoni e agli ultrasuoni devono essere valutate separatamente)

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALORI LIMITE. art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALORI LIMITE art. 11 - 13 OLL (DFE) Lavori sottoposti agli effetti di radiazioni ionizzanti PER LE DONNE INCINTA, esposte a radiazioni, la dose equivalente alla superficie dell’addome, non deve superare 2 mSv e la dose effettiva, in seguito ad incorporazione, 1 mSv (art. 36 cpv. 2 dellO del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione) LE DONNE CHE ALLATTANO, nessun lavoro con sostanze radioattive che comportano un rischio d’incorporazione o di contaminazione radioattiva (art. 36 cpv. 2 dellO del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione)

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALORI LIMITE. art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a VALORI LIMITE art. 11 - 13 OLL (DFE) Lavori che espongono agli effetti di sostanze chimiche pericolose Garantire che dei valori limite (lista SUVA), senza caratterizzazione di pericolo A, B o D non vengano superati. SOSTANZE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE PER LA MADRE E PER IL BAMBINO sostanze con la caratterizzazione R40, R45, RT46 R49, R61 più quelle che combinano le differenti caratterizzazioni conformemente all’art. 5 dell’Ord. del 10 gennaio 1994 sulla caratterizzazione particolare dei veleni destinati all’artigianato; il mercurio ed i suoi derivati; gli inibitori di mitosi; il monossido di carbonio;

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a MOTIVI D’ESCLUSIONE (lavori vietati) art. 15 - 16 OLL (DFE) LAVORO NOTTURNO O A SQUADRE Per tutta la gravidanza e durante il periodo d'allattamento se: direttamente legati ad attività pericolose o gravose; rotazione delle squadre inverso (notte - sera - mattino) più di tre notti di lavoro consecutivo; LAVORO A COTTIMO O CADENZATO se il ritmo del lavoro è dettato da una macchina o da una installazione tecnica e non può essere regolata dalla lavoratrice

DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art DONNE INCINTE, CHE ALLATTANO art. 35 e 35a MOTIVI D’ESCLUSIONE (lavori vietati) art. 15 - 16 OLL (DFE) OCCUPAZIONI PARTICOLARI VIETATE i lavori che implicano una sovrappressione, come in camera di compressione, in immersione, ecc.; attività con microrganismi dei gruppi 3 o 4 dell’OPLM o del gruppo 2 dannosi per il feto quali la rosolia o la toxoplasmosi (escluse le lavoratrici sufficientemente protette mediante immunizzazione) i lavori che mettono in contatto con pazienti da malattie contagiose (vedi attività con microrganismi); in posti di lavoro dove non può essere esclusa l’esposizione a sostanze dannose per il feto (gruppi A, B e D, lista SUVA) in posti di lavoro in cui non può essere esclusa una esposizione al piombo e ai suoi derivati