Schema delle fonti
Schema delle fonti FONTI DI PRODUZIONE dicasi fonte del diritto l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare all’ordinamento giuridico stesso
FONTI DI PRODUZIONE FONTI ATTO: Costituzione Leggi Decreti legge ecc. Schema delle fonti FONTI DI PRODUZIONE FONTI ATTO: Costituzione Leggi Decreti legge ecc. FONTI FATTO: Consuetudine Fonti extra ordinem
Fonti atto, fonti fatto: fatta vs. fatti «normativi» Fatto giuridico Genere comune fatto giuridico indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Fatto normativo Differenza specifica = fonte fatto = fatto giuridico abilitato dall’ordinamento (norma di riconoscimento) a produrre norme giuridiche
Gli spazi attuali della consuetudine Gli atti normativi richiamano talvolta le consuetudini: ecco due esempi tratti dal codice civile Art. 1181 Adempimento parziale Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione e divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Art. 1326 Conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi… esempio di raccolta degli usi