Federazione provinciale consorzi irrigui e di miglioramento fondiario Febbraio 2008
Definizione ed inquadramento dei contributi consortili
Cosa sono i “contributi consortili”? Secondo Lupi tale espressione è utilizzata come espediente dialettico per definire fenomeni eterogenei che, per qualche motivo, mal si collocano integralmente tra le tasse o le imposte, come quelli a carico degli appartenenti a una certa collettività indistintamente beneficiaria di un’attività.
Appartengono alla categoria generale dei TRIBUTI I tributi sono prestazioni imposte destinate a finanziare le spese degli enti percettori, in virtù di un dovere solidaristico gravante sul contribuente, cui corrisponde una posizione di supremazia da parte dell’ente cui il prelievo è destinato. Il contributo consortile NON E’ IL CORRISPETTIVO DI UN SERVIZIO!
L. 12 febbraio 1942, n 183 Gli artt. 3, 4 e 5 fissano la base dell’imposizione tributaria dei consorzi di miglioramento fondiario.
Presupposti per assoggettare una certa p.f. ad imposizione: Al fine del sorgere dell’obbligo di contribuzione non è sufficiente l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, ma è necessario che esso tragga vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite nel comprensorio in modo tale che si traducano in una “qualità” del fondo.
Vantaggio, quindi, di tipo FONDIARIO Deve essere un beneficio diretto e specifico, conseguito o conseguibile (quindi anche futuro) a causa delle opere, strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione. Può concretizzarsi in un aumento di valore fondiario, oppure di beneficio fondiario, ed ovviamente anche di entrambi.
Pertanto: NO BENEFICIO = NO RUOLO come previsto anche dallo statuto (art. 44 del nuovo statuto): . . .in ragione del beneficio collegato ai singoli terreni.
E se il consorziato non è d’accordo che deve fare? Entro 30 gg. dal ricevimento dell’avviso di pagamento ricorso al Consiglio dei Delegati
E se non si trova l’accordo? L’organo giurisdizionalmente competente a dirimere le liti circa l’esistenza dell’obbligo di contribuire , e circa l’ammontare di questa contribuzione, è la COMMISSIONE TRIBUTARIA, come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.
La Commissione Tributaria è organo giurisdizionale e pertanto: Giudica in perfetta autonomia senza tener conto del parere di organi amministrativi e nel solo ed esclusivo rispetto della LEGGE.
Atti impugnabili: Solo la CARTELLA ESATTORIALE, non è autonomamente impugnabile l’avviso di pagamento. Entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità.
Il Consorzio per resistere deve essere assistito da professionisti? No, il Consorzio è ENTE IMPOSITORE e non ha bisogno di difesa tecnica! ATTENZIONE: la Commissione Tributaria quasi sempre compensa le spese, e quindi se c’è il rischio di “vincere” il giudizio ma “perdere” comunque vista l’incidenza delle spese dell’eventuale difesa tecnica.
PIANO DI RIPARTO Previsto dall’art. 4 della L. 12 FEBBRAIO 1942 N. 183 Previsto esplicitamente anche dal nuovo statuto