SAFETY E SECURITY NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

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Transcript della presentazione:

SAFETY E SECURITY NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI GIORNATA DI STUDIO DEL 06.12.2018 SAFETY E SECURITY NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 07/06/2017 (CAPO DELLA POLIZIA GABRIELLI) CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL 19/06/2017 (CAPO DIPARTIMENTO FRATTESI) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 28/07/2017 (CAPO DI GABINETTO MORCONE) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 18/07/2018 (PREFETTO PIANTEDOSI)

Tali disposizioni sono frutto del diffondersi in Europa di attentanti di matrice terroristica, che hanno comportato un cambiamento nell’approccio della gestione di eventi che prevedono affollamenti di persone su suolo pubblico. Es. TORINO 03 giugno 2017 proiezione della partita di calcio della finale Champions League in Piazza San Carlo (1 morto e 1,526 feriti). Tutto questo si riassume in un concetto di base: ADEMPIMENTI RIGUARDANTI LE MISURE DI SAFETY DA ORGANIZZARE CHE SI CONCRETIZZANO NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE che dovrà essere CALIBRATO all’entità dell’evento.

Direttiva del Capo della Polizia Gabrielli Processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – aspetti di SAFETY - come i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone - e quelli di SECURITY - come i servizi di ordine e sicurezza pubblica; Fatte salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore quali CPV – CPCV – VVFF – C.O.C. – C.O.M. – C.C.S. – etc...; Nel quadro descritto assume un Ruolo fondamentale il Comitato dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l’analisi delle distinte pianificazioni di intervento; La sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso degli operatori di polizia locale secondo modelli di PREVENZIONE COLLABORATIVA per la vigilanza attiva delle aree urbane;

Adempimenti direttiva Gabrielli: Capienza delle aree di svolgimento dell’evento, con la valutazione del massimo affollamento possibile; Percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico e con indicazione dei varchi; Piani di emergenza e di evacuazione, ed approntamento di mezzi antincendio; Suddivisione in settori dell’area di affollamento, con previsione di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza; Piano di impiego di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglimento; Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza; Spazi e servizi di supporto accessori; Previsione e cura della componente dell’emergenza ed urgenza sanitaria; Presenza di un impianto di diffusione sonora e/o visiva; Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.

L’aspetto più rilevante ed incisivo della Circolare, anche dal punto di vista delle responsabilità, è sicuramente la precisazione che l’adozione delle misure di safety e di security costituiscono requisiti imprescindibili di sicurezza, SENZA LE QUALI, le manifestazioni non potranno più svolgersi

Circolare Frattesi (VVFF) Possono corrispondere a manifestazioni di qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l’attivazione di competenze delle Commissioni Provinciali e Comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli. N.B. Il campo di applicazione di tali disposizioni è ampio ed indefinito e va ad interessare qualsiasi evento «indipendentemente dalla loro tipologia ed dall’affollamento»; Con un approccio flessibile con una valutazione per ogni singolo evento tenuto conto del quadro complessivo dei rischi. Categorizzazione di massima tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico.

Direttiva Morcone Individuazione di due ambiti distinti: Manifestazione che riguardano il pubblico spettacolo soggetto all’articolo 68, 69 e 80 del T.U.LL.P.S….; Manifestazioni che non rientrano nel pubblico spettacolo e riguardano l’articolo 18 del T.U.LL.P.S ….; NB Per le manifestazioni di pubblico spettacolo è l’ufficio comunale competente che dovrà interessare le relative Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo; La competenza per la valutazione sull’adeguatezza delle misure di security adottate è principalmente di competenza del Questore, quindi è opportuno che l’organizzatore invii il piano allo stesso.

Compiti per l’organizzatore dell’evento L’organizzatore ha l’obbligo di progettare la manifestazione effettuando la classificazione del rischio della manifestazione secondo la direttiva Morcone; Dovrà dotarsi di un progetto dettagliato dell’area dove insiste la manifestazione: Verifica dei requisiti di accesso dell’area, tenuto conto dei mezzi di soccorso; Il calcolo della capienza dell’area, che è sempre e comunque definita; L’individuazione degli accessi e delle vie di esodo, e la loro larghezza idonea rispetto alla capienza dell’area; L’individuazione di aree di rispetto prima degli accessi; L’eventuale suddivisione in settori della zona spettatori; La modalità di distribuzione e sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservato;

Predisporre un piano di emergenza ed evacuazione, anche ai fini antincendio, con l’indicazione delle vie di fuga e dei varchi, con l’individuazione di percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico; Nel piano di emergenza devono essere indicati: - il team dell’organizzazione responsabile della sicurezza; - le azioni da mettere in atto in caso del verificarsi di un’emergenza; - le procedure previste per l’evacuazione; - le disposizioni per la richiesta dell’intervento degli Enti incaricati del soccorso; - numero e posizionamento degli estintori; - presenza di personale per la sicurezza con formazione per rischio di incendio elevato…….per un numero congruo rispetto alle linee guida della direttiva.

Compiti dell’organizzazione durante l’evento Monitorare gli accessi dotandosi anche di apparecchiature per il conta persone o attraverso il rilascio di appositi pass; Impedire l’accesso all’area qualora la capacità ricettiva sia esaurita; Disporre di un servizio di stewarding; Garantire una adeguata assistenza sanitaria;

Safety e security RIFLESSI APPLICATIVI ALLE PROCEDURE RELATIVE AGLI ARTICOLI 68 E 69 DEL TULLPLS.. N.B. In virtù di queste nuove disposizioni in materia di safety e security, e qualora vengano applicate a tutti i pubblici spettacoli, faranno venir meno le disposizioni previste alla voce 77 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 Infatti le linee guida prevedono: - la definizione della capienza dello spazio riservato agli spettatori, sia che esso venga ricavato su una piazza, o una via, o un area pubblica, sia che l’evento abbia ingresso libero, sia che non siano previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico

CONSIDERAZIONI: Per poter determinare una capienza massima è necessario delimitare l’area dello spettacolo e/o dell’evento. Questo comporta la necessità di installare strutture che contengano il pubblico con la conseguenza che, applicando le disposizioni in materia di safety e security, non potranno più essere organizzate manifestazioni in luoghi all’aperto, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, e manifestazioni varie, senza l’intervento della Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo...» risoluzione ministeriale prot. n. P529/4109 del 02 luglio 2003»

Direttiva Prefetto Piantedosi (Circolare del 18.07.2018) La direttiva nasce dall’esigenza di dare un nuovo approccio per la gestione della manifestazioni in aree pubbliche, alla luce dell’esperienza maturata dopo la circolare Gabrielli e le successive linee guida, per consentire alle Amministrazioni coinvolte di individuare migliori strategie operative rivolte a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti. In parole povere questo ha determinato di fatto un mutamento delle competenze delle Amministrazioni coinvolte durante gli eventi in aree pubbliche. Purtroppo gli uffici comunali non sempre dispongono delle professionalità adeguate per poter effettuare valutazioni tecniche al fine di stabilire se esistono condizioni di criticità e questo, sicuramente, comporta l’assunzione di pesanti responsabilità in capo agli stessi organi comunali, che si devono far carico di scelte discrezionali molto rilevanti, previste dalla normativa sopra descritta e che fino ad oggi erano di fatto di competenza esclusiva dello Stato.

Cosa è cambiato: PRIMA DEL 18 LUGLIO 2018 DOPO IL 18 LUGLIO 2018 L’organizzatore presentava istanza all’Amministrazione locale L’amministrazione locale riceveva il piano di sicurezza e lo girava alla Prefettura – Questura (Comitato Ordine Pubblico) Il Comitato valutava il piano ed eventualmente evidenziava eventuali criticità al piano stesso Emanazione dei un ordine di servizio della Questura L’Amministrazione comunale vigilava l’evento per quanto di propria competenza DOPO IL 18 LUGLIO 2018 L’organizzazione presenta istanza all’Amministrazione Comunale L’amministrazione locale riceve il piano L’amministrazione locale valuta ai fini della sicurezza il piano (Commissione di Vigilanza Comunale ove necessario) L’amministrazione vigila l’evento (Solo in casi particolare l’Amministrazione locale può chiedere l’intervento del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica)

Competenza delle Commissioni di Vigilanza dopo la circolare in materia di sicurezza In caso di eventi soggetti all’articolo 80 del Tullps la valutazione dei piani di sicurezza è sicuramente di competenza della commissione comunale di vigilanza, la quale in sede di valutazione del progetto, per l’adozione del relativo parere, dovrà tenere conto anche dello stesso piano di sicurezza e valutare la necessità di sottoporre tale piano al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; Nel caso di eventi soggetti alla normativa dell’articolo 80 del Tullps in aree con capienza non superiore alle 200 persone la valutazione del piano a chi compete? Responsabile polizia locale Responsabile aree tecnica Responsabile della protezione civile

Competenze per la valutazione del piano di emergenza per manifestazione senza l’applicazione dell’art. 80 del Tullps. Obbligo di presentazione del piano di sicurezza all’Amministrazione Locale; Presentazione segnalazione certificata di inizio attività di pubblico spettacolo e/o autorizzazione in caso di spettacolo oltre le ore 24:00; Richiesta di occupazione suolo pubblico; Soggetti interessati al piano: Sindaco Polizia Locale (aspetto viabilità…..) Ufficio tecnici comunali (aspetti tecnici….) Ufficio gestione protezione civile

Considerazioni in merito alla circolare del 18.07.2018 Necessità di maggiore programmazione degli eventi per poter gestire gli stessi secondo i nuovi dettati normativi; Inserire all’interno del piano di emergenza comunale le manifestazioni che interessano l’impiego della protezione civile per l’attivazione del COC; Predisporre un regolamento comunale che vada a disciplinare i procedimenti che interessano la presentazione dei piani di sicurezza, dando dei tempi perentori per la presentazione degli stessi e l’indicazione dei soggetti, all’ interno dell’Amministrazione comunale, che sono coinvolti nella valutazione del piano; Stabilire nel regolamento comunale, quando l’evento richieda l’interesse della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo e quando sia necessario richiedere l’intervento del Comitato dell’ordine per la sicurezza pubblica.

Manifestazioni di cui agli articolo 18 e 25 - Comunicazione al Questore che valuterà il rispetto delle normative di settore.

LINEE GUIDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA’ 1) REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA; 2) PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO; 3) CAPIENZA DELL’AREA DELLA MINIFESTAZIONE; 4) SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI; 5) PROTEZIONE ANTINCENDIO; 6) GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE; 7) OPERATORI DI SICUREZZA; 8) MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI OGGETTO: MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PRECISAZIONI SULL’ATTIVAZIONE E L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. «non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi…………. come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli…..» «I VOPC possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione su richiesta dell’autorità di protezione civile…..»

N.B. I VOPC possono essere impiegati in caso di evento a rilevante impatto locale. Questa definizione consente l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che legittima di fatto l’impiego dei Volontari. E’ altresì chiaro che tale attivazione deve riguardare i soli casi strettamente necessari per l’attivazione del PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.

Attività che possono essere svolte dai VOPC - supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all’interno della struttura di coordinamento attivata dall’Amministrazione comunale; - attività socio-assistenziale; - soccorso e assistenza sanitaria; - predisposizione e somministrazione pasti nell’ambito delle attività di assistenza alla popolazione; - informazione alla popolazione.

Attività che non possono essere svolte dal VOPC - Attività di controllo del territorio….in particolare servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento; - servizi di vigilanza ed osservazione; - protezione delle aree interessante dall’evento mediante controlli e bonifiche; - controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio; - adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli (blocchi).