IL RAPPORTO OBBLIGATORIO O OBBLIGAZIONE

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Transcript della presentazione:

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO O OBBLIGAZIONE 1

L’OBBLIGAZIONE E’ UN RAPPORTO GIURIDICO NEL QUALE UNA PARTE, DETTA DEBITORE, E’ OBBLIGATA AD ESEGUIRE UNA PRESTAZIONE DI CONTENUTO PATRIMONIALE IN FAVORE DI UN’ALTRA, DETTA CREDITORE. CON IL TERMINE OBBLIGAZIONE SI INDICANO SOLO QUEI RAPPORTI GIURIDICI NEI QUALI LA PARTE PASSIVA E’ TENUTA AD ESEGUIRE UNA PRESTAZIONE DI NATURA PATRIMONIALE, CIOE’ VALUTABILE IN DENARO. 2

prestazione patrimoniale DEBITORE CREDITORE prestazione patrimoniale 3

IL DIRITTO RICONOSCIUTO AL CREDITORE VIENE DETTO DIRITTO DI CREDITO O DI OBBLIGAZIONE. Quindi il creditore vanta nei confronti del debitore una posizione soggettiva attiva, meglio un DIRITTO SOGGETTIVO, chiamato DIRITTO DI CREDITO o DI OBBLIGAZIONE: infatti può pretendere che il debitore esegua in suo favore una prestazione patrimoniale. Il debitore avrà, viceversa, una POSIZIONE SOGGETTIVA PASSIVA, detta OBBLIGO. 4

SONO ELEMENTI INDISPENSABILI in un rapporto obbligatorio le PARTI e la PRESTAZIONE PATRIMONIALE. LE PARTI SONO: IL DEBITORE (PARTE PASSIVA) E IL CREDITORE (PARTE ATTIVA). 5

Il DIRITTO DI CREDITO è un diritto soggettivo con le caratteristiche seguenti: - DISPONIBILE: il titolare può disporne liberamente, trasferendolo ad altra persona; RELATIVO: il titolare, cioè il creditore, può esercitarlo SOLO nei confronti del debitore, (non è quindi un diritto assoluto); - PATRIMONIALE: ha un contenuto valutabile economicamente, (consegnare un bene, consegnare una somma di denaro, eseguire una prestazione); - NON HA LA CARATTERISTICA DELL’IMMEDIATEZZA: il titolare ha bisogno della collaborazione del debitore per veder soddisfatto il suo interesse. 6

In cosa può consistere la prestazione patrimoniale? in un DARE (pagare una somma, consegnare un bene) in un FARE (eseguire un’opera) in un NON FARE (colui che vende un’attività economica ha l’obbligo di non fare concorrenza …). 7

REQUISITI DELLA PRESTAZIONE PATRIMONIALE POSSIBILE LECITA DETERMINATA O DETERMINABILE 8

Quali sono le fonti delle obbligazioni? OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO CONTRATTO FATTO ILLECITO OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO 9

CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE E NON PECUNIARIE PARZIARIE E SOLIDALI PECUNIARIE E NON PECUNIARIE 10

OBBLIGAZIONI CON PIU’ DEBITORI Supponiamo che tre amici (parte debitrice) chiedano e ottengano un prestito da una banca (creditore) per aprire una palestra: in questo caso avremo un’obbligazione con più debitori. Nel caso di OBBLIGAZIONE CON PIU’ DEBITORI si distingue tra: OBBLIGAZIONE SOLIDALE: consente al creditore di pretendere l’intera prestazione anche da uno solo dei condebitori; OBBLIGAZIONE PARZIARIA: consente a ciascuno dei condebitori di eseguire solo la propria parte della prestazione. 11

I CONDEBITORI SONO TENUTI IN SOLIDO, SE DALLA LEGGE O DAL TITOLO NON RISULTA DIVERSAMENTE. Questo vuol dire che nel caso di obbligazioni con più debitori, se non è previsto diversamente, dalle parti o dalla legge, si ha un’obbligazione solidale. quindi la regola generale è la solidarietà passiva (PRESUNZIONE DI SOLIDARIETA’ PASSIVA): un debitore può essere obbligato a pagare per tutti. Dopo aver eseguito la prestazione per intero, avrà un DIRITTO DI REGRESSO (azione di regresso) nei confronti degli altri condebitori. 12

OBBLIGAZIONI CON PIU’ CREDITORI Anche nel caso di OBBLIGAZIONE CON PIU’ CREDITORI si distingue tra: OBBLIGAZIONE PARZIARIA: ciascuno dei creditori può esigere solo la parte di prestazione che gli compete; OBBLIGAZIONE SOLIDALE: anche uno solo dei creditori può pretendere l’intera prestazione. Per regola l’obbligazione è parziaria (PRESUNZIONE DI PARZIARIETA’): il debitore dovrà pagare ad ogni creditore la sua parte), salvo nei casi previsti dalla legge (si pensi ad cassetta di sicurezza o ad un conto corrente con più cointestatari) o per accordo tra le parti. 13

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Sono quelle che hanno per oggetto la consegna di una somma di denaro. IL PRINCIPIO NOMINALISTICO Se non è stabilito diversamente, le obbligazioni pecuniarie si pagano con moneta avente corso legale nello Stato (nel nostro caso in euro) e in base al suo valore nominale. Il valore nominale è il valore scritto su un titolo (assegno), una banconota, in un contratto. Non si tiene conto del valore reale o potere di acquisto della moneta (quantità di beni o di servizi che si può acquistare con una somma di denaro, in base ai prezzi esistenti in un determinato momento). I prezzi possono aumentare (inflazione) o diminuire (deflazione) con il passare del tempo. 14

IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI Il creditore può tutelarsi con un’apposita clausola di rivalutazione monetaria, che prevede di adeguare il valore nominale del denaro all’eventuale aumento del «costo della vita» (indice che misura la variazione dei prezzi, determinato periodicamente dall’Istat). Per i pagamenti in valuta estera, di solito, è possibile per il debitore pagare con la propria moneta nazionale, in base al cambio del giorno e del luogo in cui deve essere effettuato il pagamento, a meno che non sia prevista un’apposita clausola cosiddetta «effettivo» o «equivalente». IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI In caso di restituzione di somme di denaro dopo un certo periodo di tempo, di solito sono previsti gli interessi. Gli interessi costituiscono un’obbligazione accessoria rispetto ad un’obbligazione principale che ha come oggetto il pagamento o la restituzione di una somma di denaro e consistono nel pagamento di una somma aggiuntiva che il debitore deve effettuare in favore del creditore. 15

INTERESSI CORRISPETTIVI INTERESSI CORRISPETTIVI. In presenza di un credito liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (riscuotibile da subito), se il pagamento non viene eseguito alla scadenza, produce automaticamente il diritto a riscuotere interessi. La misura dell’interesse viene espresso attraverso un tasso o saggio di interesse, in percentuale rispetto al capitale. Il tasso di interesse può essere concordato dalle parti (tasso convenzionale) o, in mancanza, è stabilito dalla legge (tasso legale di interesse).Gli interessi convenzionali, se sono superiori al tasso legale, devono essere stabiliti con atto scritto. La legge, per evitare forme di sfruttamento verso il debitore (divieto di usura), stabilisce limiti ala libertà delle parti di determinare la misura degli interessi convenzionali. 16

L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 17

L’ADEMPIMENTO E’ L’ESECUZIONE ESATTA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE. 18

TEMPO DELL’ADEMPIMENTO LUOGO DELL’ADEMPIMENTO CRITERI PER VALUTARE SE IL DEBITORE HA ESEGUITO “ESATTAMENTE” LA PRESTAZIONE: DILIGENZA OGGETTO TEMPO DELL’ADEMPIMENTO LUOGO DELL’ADEMPIMENTO 19

DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA DILIGENZA PROFESSIONALE (SE L’OBBLIGAZIONE HA PER OGGETTO UN’ATTIVITA’ PROFESSIONALE) - PRESTAZIONE ESEGUITA “A REGOLA D’ARTE”? 20

OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE Il debitore deve eseguire la prestazione in modo “esatto”, sia in termini di “qualità”, che deve corrispondere a quella concordata (il creditore può rifiutare una prestazione diversa, anche se di valore uguale o superiore), sia in termini di “quantità” (il creditore può rifiutare una prestazione parziale). 21

IL TEMPO DELL’ADEMPIMENTO SE E’ STABILITO UN TERMINE, SALVO PATTO CONTRARIO, E’ A FAVORE DEL DEBITORE Se le parti non hanno stabilito un termine, il creditore può pretendere in ogni momento l’esecuzione della prestazione. IL LUOGO DELL’ADEMPIMENTO LUOGO STABILITO DALLE PARTI. ALTRIMENTI: Consegna di una cosa certa? Luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta Obbligazione pecuniaria? Al domicilio del creditore Altri casi? Al domicilio del debitore. 22

L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 23

INADEMPIMENTO MANCATA (inadempimento assoluto), TARDIVA o INESATTA (inadempimento relativo) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 24 24

INADEMPIMENTO Il debitore che non esegue la prestazione o la esegue in modo inesatto è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile. 25 25

Impossibilità della prestazione Impossibilità materiale Impossibilità giuridica 26 26

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE Si ha l’estinzione dell’obbligazione (e il debitore non è tenuto a risarcire il danno), se l’impossibilità è: SOPRAVVENUTA (inizialmente la prestazione era possibile; è diventata impossibile in un momento successivo); OGGETTIVA (assoluta impossibilità ad eseguire la prestazione: ad esempio per obbligazioni “di dare cose specifiche” e quelle “di fare”) CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE (no dolo o colpa del debitore: diligenza richiesta + l’impossibilità deve dipendere da “caso fortuito” o “causa di forza maggiore”)

CAUSA DI FORZA MAGGIORE CASO FORTUITO Evento imprevedibile e inevitabile, legato a calamità naturali (es. terremoto, alluvione ecc.) CAUSA DI FORZA MAGGIORE Eventi che derivano dalla volontà di altri o da provvedimenti della pubblica autorità, imprevedibili e ai quali non ci si può opporre (es. requisizione da parte di un ente pubblico). In caso di impossibilità parziale, il debitore deve eseguire la parte che risulta possibile, a meno che il creditore non abbia un interesse a riceverla.

INADEMPIMENTO MANCATA (inadempimento assoluto), TARDIVA o INESATTA (inadempimento relativo) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE Sono cause dell’inadempimento imputabili al debitore: DOLO COLPA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA 29 29

NEGLIGENZA: mancanza di cura o di diligenza LA COLPA NEGLIGENZA: mancanza di cura o di diligenza IMPRUDENZA: mancanza di attenzione IMPERIZIA: mancanza di competenze o di conoscenze 30 30

COLPA LIEVE: mancanza di diligenza media o di diligenza professionale LA COLPA COLPA LIEVE: mancanza di diligenza media o di diligenza professionale COLPA GRAVE: mancato rispetto dei criteri minimi di diligenza 31 31

IL DOLO Il dolo consiste nella volontà del debitore di non adempiere un’obbligazione. 32 32

LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA Si verifica quando, pur in assenza di dolo o colpa, la prestazione non viene eseguita, o viene eseguita in modo inesatto, e il debitore viene comunque considerato responsabile dell’inadempimento. 33 33

IPOTESI DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA: obbligazioni generiche di dare somme di denaro o altri beni fungibili; obbligazioni di detenzione e di custodia di beni mobili da parte di un imprenditore che svolge in modo professionale tale attività; se l’inadempimento deriva dalla responsabilità dei dipendenti dell’imprenditore. 34 34

Risarcimento del danno; LA MORA DEL DEBITORE Quando il debitore adempie con ritardo alla prestazione e tale ritardo è ingiustificato, si verifica la cosiddetta «mora del debitore». Di solito, è necessario un atto scritto di costituzione in mora da parte del creditore. Conseguenze: Risarcimento del danno; in caso di obbligazione pecuniaria, pagamento degli interessi moratori dal primo giorno della mora; grava sul debitore il rischio che la prestazione possa diventare impossibile. LA MORA DEL CREDITORE 35 35

CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO IL RISARCIMENTO DEI DANNI RISARCIMENTO IN FORMA MONETARIA O PER EQUIVALENTE RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA OPPURE 36 36

CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO IL RISARCIMENTO DEI DANNI RISARCIMENTO IN FORMA MONETARIA O PER EQUIVALENTE DANNO EMERGENTE  diminuzione patrimoniale provocata dall’inadempimento LUCRO CESSANTE  mancato guadagno che il creditore ha subito a causa dell’inadempimento NECESSARIO UN NESSO DI CAUSALITA’: il danno deve essere una conseguenza diretta dell’inadempimento. 37 37

RESPONSABILITA’ DEI DANNI COLPA  SOLO DANNI PREVEDIBILI DOLO  SIA DANNI PREVEDIBILI CHE DANNI NON PREVEDIBILI 38 38

RESPONSABILITA’ PER DOLO: L’ONERE DELLA PROVA RICADE SUL CREDITORE RESPONSABILITA’ PER COLPA: SI PRESUME LA COLPA DEL DEBITORE. ONERE DELLA PROVA SUL DEBITORE, SE L’INADEMPIMENTO NON E’ DIPESO DA SUA COLPA. 39 39

CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO IL RISARCIMENTO DEI DANNI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Esecuzione forzata della prestazione, se necessario con l’intervento della forza pubblica. Obiettivo: far ottenere al creditore, in modo forzoso, l’adempimento dell’obbligazione, o lo stesso risultato che avrebbe ottenuto con l’adempimento, addebitando al debitore le relative spese. 40 40

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO L’AMMONTARE DEL DANNO DEVE ESSERE «LIQUIDATO»: DEVE ESSERE CALCOLATA IN MODO PRECISO LA SOMMA. LA LIQUIDAZIONE PUO’ ESSERE: GIUDIZIALE, LEGALE (es. obbligazioni pecuniarie), CONVENZIONALE O VOLONTARIA (CLAUSOLA PENALE O CAPARRA) CLAUSOLA PENALE La penale è un accordo con cui il debitore e il creditore stabiliscono in anticipo la prestazione dovuta da l debitore in caso di ritardo o di inadempimento della prestazione. CAPARRA E’ una somma di denaro (o cose fungibili) che il debitore consegna al creditore al momento della conclusione di un contratto, come forma di garanzia. 41 41

LA TUTELA DEL CREDITO RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. ESECUZIONE FORZATA E se debitore nullatenente? PIGNORAMENTO DEI BENI + VENDITA ATTRAVERSO UN’ASTA GIUDIZIALE 42 42

DIRITTO DIRITTI REALI SU COSA DI PROPRIETA’ ALTRUI DIRITTI REALI DIRITTI DI GODIMENTO REALI SU COSA ALTRUI DI GARANZIA (USUFRUTTO, USO, (PEGNO E ABITAZIONE, IPOTECA) SUPERFICIE, ENFITEUSI, SERVITU’)

I DIRITTI REALI DI GARANZIA LE GARANZIE REALI I DIRITTI REALI DI GARANZIA IL PEGNO E L’IPOTECA 44 44

IL PEGNO IL PEGNO E’ UN DIRITTO REALE DI GARANZIA PER EFFETTO DEL QUALE UN BENE MOBILE VIENE VINCOLATO A GARANZIA DI UN DETERMINATO CREDITO  CREDITORE PIGNORATIZIO. OGGETTO DI PEGNO POSSONO ESSERE I BENI MOBILI E LE UNIVERSALITA’ DI BENI MOBILI E I CREDITI. 45 45

Si costituisce per CONTRATTO, ma si perfeziona con la consegna al creditore della cosa (lo SPOSSESSAMENTO è l’elemento costitutivo del pegno, così come la trascrizione è l'elemento costitutivo dell'ipoteca). Lo spossessamento deve risultare da un atto scritto con data certa. 46 46

IL PATTO COMMISSORIO E’ VIETATO. Il creditore pignoratizio ha il diritto di entrare in possesso del bene e di fare propri i frutti di questo. Non può usare il bene senza il consenso del debitore, lo deve custodire e ne risponde della perdita o del deterioramento. IL PATTO COMMISSORIO E’ VIETATO. 47 47

E’ VIETATO IL PATTO COMMISSORIO, CIOE’ QUEL PATTO CON IL QUALE SI CONVIENE CHE, IN CASO DI INADEMPIMENTO, LA PROPRIETA’ DEL BENE IPOTECATO O DATO IN PEGNO PASSI AL CREDITORE (il creditore potrebbe approfittare dello stato di bisogno del debitore, facendo ipotecare beni il cui valore sia notevolmente superiore al credito: si realizzerebbe in questo modo una forma indiretta di usura). 48 48

L’IPOTECA L’IPOTECA E’ UN DIRITTO REALE DI GARANZIA PER EFFETTO DEL QUALE UN DATO BENE IMMOBILE O MOBILE REGISTRATO VIENE VINCOLATO A GARANZIA DI UN CREDITO  CREDITORE IPOTECARIO. 49 49

Oggetto di ipoteca sono i beni immobili e i beni mobili registrati Oggetto di ipoteca sono i beni immobili e i beni mobili registrati. L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, in modo che tutti gli interessati al bene ne possano essere a conoscenza. Il creditore acquista un diritto di prelazione sul bene, rispetto agli altri creditori. 50 50

In funzione della natura del titolo, si distinguono tre tipi di ipoteca: - l’ipoteca è VOLONTARIA quando la volontà di ipotecare risulta da un contratto o da una dichiarazione scritta unilaterale; -         l’ipoteca è GIUDIZIALE se l’elemento giustificativo o titolo è costituito da una sentenza; -         l’ipoteca si dice LEGALE nei casi in cui è la legge ad autorizzare l'iscrizione (il venditore può iscrivere ipoteca sul bene acquistato dall’acquirente, ma non ancora pagato). 51 51

EFFICACIA COSTITUTIVA L’ipoteca nasce solo con l’iscrizione nel pubblico registro, che ha quindi un’efficacia costitutiva. A differenza del pegno, con l’ipoteca il proprietario conserva il possesso e il godimento del bene ipotecato. L’ipoteca ha un’efficacia di 20 anni e può essere rinnovata. Una volta estinto il debito, si deve provvedere alla cancellazione dell’ipoteca dai pubblici registri. 52 52

ESTINZIONE DELL’IPOTECA Adempimento dell’obbligazione, cancellazione dell’iscrizione, mancato rinnovo dell’iscrizione (l’iscrizione dura solo venti anni), perimento del bene ipotecato, rinuncia da parte del creditore . 53 53