Attività di Protezione Civile

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Attività di Protezione Civile Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Attività di Protezione Civile Frascati Assemblea Nazionale 25/26 settembre 2010

Definizione di Protezione Civile Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Definizione di Protezione Civile L’insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie

Istituzione del Servizio Nazionale di P.C. e legge di riferimento Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Istituzione del Servizio Nazionale di P.C. e legge di riferimento (LEGGE 225 del 1992) Art. 1: E’ istituito il Servizio Nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi

A A A A A A B B B B C C Tipologia degli Eventi e ambiti di competenza Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche L’Art. 2 - della LEGGE 225 del 1992 - Definisce Tipologia degli Eventi e ambiti di competenza Eventi di tipo: Eventi di tipo: Eventi di tipo: Eventi di tipo: Eventi di tipo: Eventi di tipo: A A A A A A B B B B Eventi di tipo: Eventi di tipo: Eventi di tipo: Eventi di tipo: Eventi di tipo: C C Eventi di tipo: Eventi di tipo: Eventi di tipo:

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche (LEGGE 225 del 1992) Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza A Eventi di tipo: Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche (LEGGE 225 del 1992) Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza B Eventi di tipo: Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche (LEGGE 225 del 1992) Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza C Eventi di tipo: Calamità naturali , catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Sommario Regolamento Costituzione delle Sezioni Regionali di P.C Attività e competenze delle Sezioni Regionali e delle Sezioni Locali Adesione e costituzione del raggruppamento R.N.R.E Attività con il Raggruppamento R.N.R.E. Linee Guida

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Regolamento Nell’Assemblea dei soci tenutasi a Gubbio il 27/09/2009 con l’approvazione del nuovo statuto, attraverso gli Artt. 3-8-28 si è prevista l’attività di Volontariato di Protezione Civile con la creazione e definizione strutturale di un organo associativo chiamato ” Coordinamento di Protezione Civile”, Nello specifico, L’ art. 28 del nuovo statuto, demanda ad un successivo regolamento attuativo, la definizione delle linee guida di riferimento per tutti i Soci e Sezioni che vorranno svolgere l’attività di Protezione Civile nel nome C.I.S.A.R.

Costituzione delle Sezioni Regionali di P.C Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Costituzione delle Sezioni Regionali di P.C E’ Stata una scelta obbligata in quanto: Le istituzioni prediligono un unico interlocutore I rapporti con le istituzioni acquistano più credibilità in quanto la sinergia di più sezioni in ambito Regionale si esprime con progetti finalizzati a soddisfare le esigenze di tutto il territorio Regionale.

Attività e competenze delle Sezioni Regionali Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Attività e competenze delle Sezioni Regionali Le Sezioni Regionali con i propri organi istituzionali vigilano affinche le sezioni locali ed i soci rispettino il Regolamento, ed in particolare: Coordinano le emergenze di tipo B Mantengono i rapporti con la P. C. Regionale Gestiscono e incrementano le risorse promuovendo e prospettando alle Istituzioni la realizzazione di progetti di indiscutibile utilità.

Attività e competenze delle Sezioni Locali Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Attività e competenze delle Sezioni Locali Le Sezioni Locali mantengono completa autonomia nel territorio ove hanno la sede ed in particolare: Coordinano le emergenze di tipo A Mantengono i rapporti con gli enti locali. Gestiscono e incrementano le risorse promuovendo e prospettando alle Istituzioni la realizzazione di progetti. Stipulano e gestiscono convenzioni con enti locali e strutture private presenti nel loro territorio di competenza. Si interfacciano (ove necessario e secondo quanto specificato nel regolamento) con la Sezione Regionale.

Adesione al Raggruppamento Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Adesione al Raggruppamento R.N.R.E. Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni in Emergenza Con l’adesione al Raggruppamento l’Associazione C.I.S.A.R (cofondatrice di RNRE) è legittimata ad operare in ambito di P.C. per le emergenze di Tipo C. (emergenze di rilievo nazionale, per estensione e/o gravità).

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Raggruppamento R.N.R.E. Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni in Emergenza L’attività dei volontari C.I.S.A.R con il raggruppamento R.N.R.E, (esclusivamente per emergenze di tipo C ) avviene per il tramite delle Sezioni Regionali. Per tutte le altre realtà ove non sia presente una sezione iscritta negli elenchi Regionali del Volontariato, ovvero il numero dei soci interessati sia insufficiente a costituire una Sezione Regionale si stà valutando la possibilità di costituire una Sezione Nazionale che gestisca tale situazione. Gli iscritti alla Sezione Nazionale potranno operare esclusivamente per emergenze di tipo C

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche LINEE GUIDA Assicurazione (art. 4 Legge n. 266 del 11 Agosto 1991) Iscrizione elenchi regionali (art. 6 Legge n. 266 del 11 Agosto 1991) Stipula convenzioni e accesso ai finanziamenti Regionali (art. 7 Legge n. 266 del 11 Agosto 1991) Agenzia delle entrate (codice fiscale – registrazione statuto) (art. 8 Legge n. 266 del 11 Agosto 1991)

Legge Quadro sul volontariato Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Legge n. 266 del 11 agosto 1991 Legge Quadro sul volontariato Art. 4. Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni di volontariato a) Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. b) Con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Legge n. 266 del 11 agosto 1991 Legge Quadro sul volontariato Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle province autonome a) Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. b) L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. c) Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all‘art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Legge n. 266 del 11 agosto 1991 Legge Quadro sul volontariato Art. 7. Convenzioni a) Lo Stato, le Regioni, le prv. autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri e che dimostrino attitudine e capacita' operativa. b) Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualita' e le modalita' di rimborso spese. c) La copertura assicurativa di cui all' art. 4 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Legge n. 266 del 11 agosto 1991 Legge Quadro sul volontariato Art. 8. Agevolazioni fiscali Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all' art. 3 della presente legge, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche Come fare per far crescere l’Associazione la Sezione e la professionalità dei Volontari? Nominare un referente di Sezione con il compito di interfacciarsi con le Istituzioni. Redigere e proporre progetti non convenzionali, capaci di stimolare l’interesse dei funzionari e dei tecnici preposti alla gestione della P.C Regionale/Provinciale/Comunale. Stimolare i soci ad effettuare ricerche e studi su materiali e tecnologie all’avanguardia nel settore TLC, con l’intento di proporre progetti e realizzazioni come solo i RADIOAMATORI del C.I.S.A.R sanno fare.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE Centro Italiano Sperimentazione Attività Radiantistiche GRAZIE DELL’ATTENZIONE Frascati Assemblea Nazionale 25/26 settembre 2010