Il provvedimento amministrativo Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Il provvedimento amministrativo (1° parte) 1
È l’esito del procedimento amministrativo. Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I La definizione Il provvedimento è la manifestazione del potere amministrativo volta a disciplinare un rapporto giuridico intercorrente tra la pubblica amministrazione e un soggetto privato e avente per oggetto un bene della vita. È l’esito del procedimento amministrativo.
Il regime del provvedimento Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Il regime del provvedimento Tipicità Imperatività Esecutorietà Esecutività Inoppugnabilità
Gli elementi strutturali dell’atto amministrativo Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Gli elementi strutturali dell’atto amministrativo SOGGETTOorgano deputato ad emanare l’atto; VOLONTA’ in senso oggettivato (volontà procedimentale); OGGETTOcosa, attività o situazione soggettiva determinata o determinabile cui il provvedimento si riferisce; CONTENUTO ciò che con il provvedimento “l’autorità intende disporre, ordinare, permettere, attestare, certificare” (G. ZANOBINI).
Gli elementi strutturali dell’atto amministrativo (Segue) Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Gli elementi strutturali dell’atto amministrativo (Segue) MOTIVI ragioni sostanziali che stanno alla base dell’atto e si desumono dalla motivazione FORMA di regola scritta N.B.: la causa è irrilevante, per via della tipicità.
L’obbligo di motivazione (art. 3 l. n. 241/90) Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I L’obbligo di motivazione (art. 3 l. n. 241/90) Enuncia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione della p.a., in relazione alle risultanze istruttorie. Di recente è stato introdotto anche per gli accordi tra privati e p.a. (con la legge anticorruzione n.190/2012). Funzioni: trasparenza; agevole interpretazione del provvedimento; Giustiziabilità. N.B.: non c’è obbligo di motivare gli atti normativi e quelli a contenuto generale
L’interpretazione del provvedimento Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I L’interpretazione del provvedimento Si utilizzano i criteri per l’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.) ad eccezione, secondo la giurisprudenza, degli artt.: 1370 c.c. (interpretazione contro l’autore della clausola, perché si rivolgerebbe sempre contro la p.a.) 1371 c.c. (interpretazione meno gravosa per l’obbligato, sostituito dall’interpretazione più coerente al perseguimento dell’interesse pubblico).
Classificazione dei provvedimenti in base al contenuto Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Classificazione dei provvedimenti in base al contenuto PROVVEDIMENTI LIMITATIVI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI
Provvedimenti ablatori Facoltà di Giurisprudenza – Corso di laurea Magistrale Lezioni di Diritto amministrativo I Provvedimenti ablatori I provvedimenti ablatori restringono la sfera patrimoniale e personale del destinatario, estinguendo o modificando una situazione giuridica soggettiva, attraverso l’imposizione di prestazioni o obblighi di fare o di non fare. Possono essere: reali (es.: espropriazione per p.u., occupazione temporanea, requisizione, imposizione di servitù pubbliche) personali (ordinatori: ordini e divieti) Obbligatori.
Provvedimenti sanzionatori I provvedimenti sanzionatori reprimono illeciti amministrativi: Sanzioni in senso proprio con funzione punitiva afflittiva e valenza dissuasiva. Sanzioni ripristinatorie con funzione di reintegrazione dell’interesse pubblico leso dall’illecito Analogia (e fungibilità) con le sanzioni penaliapplicazione principi tipicamente penalistici (artt. 1 e ss. l. n. 689/81) Le sanzioni possono essere pecuniarie, interdittive, disciplinari, c.d. accessorie.