IL CONTRATTO 1.

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Transcript della presentazione:

IL CONTRATTO 1

Quali sono le fonti delle obbligazioni? OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO CONTRATTO FATTO ILLECITO OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO

IL CONTRATTO ART. 1321 - IL CONTRATTO E’ L’ACCORDO DI DUE O PIU’ PARTI PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE TRA LORO UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE. La normativa contrattuale si trova nel Libro IV del Codice Civile “Delle obbligazioni”: titoli II (Dei contratti in generale artt.1321 - 1469) e III (Dei singoli contratti artt. 1470 - 1986). 3

ACCORDO: incontro tra le volontà ACCORDO: incontro tra le volontà. Si ha l’accordo quando le volontà della parti si incontrano. DUE O PIU’ PARTI: Il contratto è concluso tra almeno due parti (contratto bilaterale) o più parti (contratto plurilaterale, come ad es. il contratto di società). Il testamento non è un contratto, ma è un negozio unilaterale. Si usa il termine “parte” per indicare che si può trattare di un soggetto che non è un singolo individuo, ma ad esempio una società, un’associazione, ecc. COSTITUIRE: il contratto può creare rapporti giuridici. REGOLARE: il contratto può disciplinare rapporti giuridici. ESTINGUERE: il contratto può porre fine a rapporti giuridici. PATRIMONIALE: il contratto si occupa di rapporti valutabili economicamente (il matrimonio non è un contratto).

PRINCIPIO DI AUTONOMIA O LIBERTA’ CONTRATTUALE Autonomia contrattuale significa possibilità, per ciascuna parte, di decidere liberamente se concludere il contratto, con chi, quale contenuto dare all’accordo. Infatti è possibile concludere anche “contratti atipici” (contratti non rientranti nei tipi disciplinati dalla legge), anche se sono previsti dei limiti. 5

CONTRATTI OBBLIGATORI L’autonomia contrattuale non è assoluta: in alcuni casi la legge impone alcuni contratti obbligatori: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati a terzi da parte degli automobilisti; l’obbligo di contrarre del monopolista legale (ad esempio nel caso della vendita di tabacchi); il collocamento obbligatorio per i lavoratori svantaggiati, come i non vedenti, gli invalidi ecc. 6

NORME IMPERATIVE O INDEROGABILI Le norme imperative o inderogabili sono norme che devono essere assolutamente rispettate. La violazione comporta l’invalidità parziale o totale del contratto. Le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti ( ad esempio nel contratto di lavoro la clausola di rinuncia alle ferie da parte del lavoratore viene sostituita dalla norma imperativa). 7

Se manca uno di questi elementi essenziali, il contratto è nullo. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO I requisiti indispensabili perché si formi un contratto, secondo l’art. 1325, sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma (se è prescritta). Se manca uno di questi elementi essenziali, il contratto è nullo. 8

L’ACCORDO

L’ACCORDO DELLE PARTI Un accordo è un’intesa, è costituito dall’incontro delle volontà delle parti: perché ci sia un’intesa, occorre che uno faccia una proposta e un altro l’accetti. La proposta e l’accettazione sono due momenti determinanti per il raggiungimento dell’accordo.

LA CAUSA

LA CAUSA È LA FUNZIONE GIURIDICO – ECONOMICA CHE UN CONTRATTO ASSOLVE. LA CAUSA DEL CONTRATTO LA CAUSA È LA FUNZIONE GIURIDICO – ECONOMICA CHE UN CONTRATTO ASSOLVE. La parola “causa” assume il significato di fine, scopo, funzione. La causa del contratto di compravendita ad esempio è il trasferimento del diritto di proprietà in cambio di denaro. La causa non cambia al variare dell’oggetto (sia che la vendita abbia come oggetto del pane o un'auto).

Se manca la causa , il contratto è nullo. La causa deve essere lecita, cioè non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume. Diversi dalla causa, sono i «motivi» che spingono le parti a concludere il contratto. Ad esempio, nel contratto di compravendita, la causa e è sempre la stessa ed è costituita dal trasferimento del diritto di proprietà su un bene in cambio di denaro. I motivi possono essere i più vari, e di solito sono irrilevanti (una persona può acquistare una casa per viverci, per affittarla, per rivenderla ad un prezzo più alto, per donarla ai propri figli ecc.).

L’OGGETTO

L’OGGETTO DEL CONTRATTO L’oggetto del contratto è la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire in favore dell’altra oppure il bene o il diritto (reale o di credito) che è regolato dal contratto.

L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, altrimenti il contratto è nullo. Oggetto possibile significa che l’esecuzione della prestazione o il trasferimento del diritto devono essere materialmente e giuridicamente possibili (impossibilità materiale = vendita di una bene che è stato distrutto; impossibilità giuridica = vendita di bene demaniale). Oggetto lecito significa che l’esecuzione di una data prestazione non deve essere contraria a norme imperative, ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume (oggetto illecito = vendita di un chilo di eroina). Oggetto determinato (o determinabile) significa che la cosa o la prestazione deve essere definita (o lo sarà in futuro o vengono indicati i criteri per determinarla), in modo da non generare equivoci (contratto di mutuo a tasso variabile, vendita di cose future  casa).

LA FORMA

LA FORMA DEL CONTRATTO LA FORMA È LA MODALITÀ RICHIESTA DALLA LEGGE PER LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DELLE PARTI.

LA FORMA Di regola la forma è libera: questo significa che il contratto è valido se è concluso con qualsiasi modalità, anche oralmente (principio della libertà della forma  contratti non solenni o a forma libera). Tuttavia l’ordinamento dispone che taluni tipi di contratti siano conclusi con una forma obbligatoria (contratti formali o solenni), come la forma scritta: in questi casi se non si manifesta la volontà delle parti nel modo prescritto dalla legge, il contratto è nullo. Se una forma particolare è imposta per legge, essa diventa un elemento essenziale del contratto. Si parla di forma ad substantiam (necessaria per la validità). E’ prevista ad esempio una forma obbligatoria per i contratti immobiliari (trasferimento di proprietà o di altri diritti reali), contratti costitutivi di società di capitali, alcuni contratti di lavoro, ecc.

I VIZI DEL CONSENSO

Tra i requisiti essenziali perché si arrivi all’accordo, vi è la volontà. Se ricorrono le condizioni previste dalla legge, la volontà viziata da alcune circostanze anomale, può determinare l’annullabilità del contratto. I vizi della volontà comprendono l’errore, la violenza morale e il dolo.

L’errore consiste in un’inesatta o completa mancanza di conoscenza (ignoranza) di determinate circostanze, che spinge una persona a concludere un contratto. La violenza morale, o psichica, ricorre quando una persona decide di concludere il contratto sotto la minaccia di un’altra persona. Il dolo consiste in un inganno o raggiro, proveniente dall’altro contraente, o da un terzo, che induce una persona in errore e la convince a concludere un contratto. 22

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

La condizione e il termine costituiscono gli elementi accidentali del contratto. Accidentali significa che possono esserci o non esserci, ma se per accidente ci sono, si considerano parte integrante del contratto.

IL TERMINE Il termine è un evento futuro e certo (spesso una data) a partire dal quale il contratto inizia a produrre o cessa di produrre i suoi effetti. Si ha termine iniziale quando gli effetti del contratto iniziano a decorrere da evento futuro e certo (di solito una data; si pensi ad contratto di lavoro con decorrenza iniziale dal prossimo mese). Si ha termine finale quando gli effetti del contratto cessano al verificarsi di un evento futuro e certo (si pensi ad un contratto di lavoro a tempo determinato).

LA CONDIZIONE La condizione è un evento futuro e incerto al verificarsi del quale le parti subordinano l’efficacia del contratto. E’ sospensiva quando gli effetti del contratto non si producono prima del suo verificarsi (ad esempio l’acquisto di un immobile condizionato all’ottenimento di un mutuo). E’ risolutiva quando gli effetti del contratto cessano al suo verificarsi (ad esempio un terreno affittato fino a quando diventerà edificabile).

LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI

LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI IN BASE ALLA DISCIPLINA LEGALE CONTRATTI TIPICI E CONTRATTI ATIPICI IN BASE AL SACRIFICIO PATRIMONIALE CONTRATTI A TITOLO ONEROSO E CONTRATTI A TITOLO GRATUITO IN BASE ALLA MODALITA’ DI CONCLUSIONE CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI IN BASE AGLI EFFETTI GIURIDICI CHE PRODUCONO CONTRATTI CON SOLO EFFETTI OBBLIGATORI E CONTRATTI CON EFFETTI REALI IN BASE ALLE OBBLIGAZIONI CHE SORGONO CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE E CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI UNILATERALI IN BASE ALLE MODALITA’ DI ESECUZIONE CONTRATTI ISTANTANEI E CONTRATTI DI DURATA

LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO IL CONTRATTO È CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI CHI HA FATTO LA PROPOSTA HA CONOSCENZA DELL’ACCETTAZIONE DELL’ALTRA PARTE (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE O DELLA CONOSCENZA). Individuare tale momento è importante perché solo da quell’istante i contraenti sono giuridicamente vincolati. Da quel momento si dice che il contratto ha forza di legge tra le parti (nel senso che è obbligatorio rispettarlo). 30

L’ACCORDO: PROPOSTA E ACCETTAZIONE La proposta deve contenere tutti gli estremi essenziali del contratto da concludere (indicazione del prezzo). La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. L’accettazione, per condurre alla conclusione del contratto, deve essere tempestiva e conforme alla proposta (stesso prezzo, stesse condizioni …). Un’accettazione non conforme alla proposta (ad esempio è indicato un prezzo diverso), equivale ad una nuova proposta. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione. L’accettazione si presume conosciuta nel momento in cui arriva all’indirizzo del destinatario (principio della ricezione o del ricevimento).

ALCUNI CASI PARTICOLARI L’offerta al pubblico (es. cartello affisso ad una vetrina di un negozio) consiste in una proposta non rivolta ad una persona determinata, ma ad una generalità di persone, cosicché chiunque può esprimere la propria accettazione. Se qualcuno l’accetta, il contratto si perfeziona immediatamente e l’imprenditore è obbligato a rispettare l’offerta. La proposta irrevocabile è una proposta di contratto che il proponente si impegna a non revocare prima del termine stabilito (la revoca è senza effetto). 32

L’opzione è un contratto con il quale una delle parti si obbliga a mantenere ferma la sua proposta e l’altra si riserva il diritto di accettarla o di rifiutarla entro il termine stabilito (solitamente chi vuole riservarsi l’opzione deve pagare un prezzo). Il diritto di prelazione (preferenza) è il diritto di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni, nella conclusione di un futuro contratto. Tale diritto può derivare dalla legge (prelazione legale) oppure da un accordo tra le parti (prelazione volontaria). Revoca dei contratti conclusi via televisione, corrispondenza, internet: il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza dover specificare i motivi, entro 10 giorni lavorativi da quando riceve la merce. 33

CONTRATTI PER ADESIONE I contratti per adesione sono quelli che si concludono mediante la sottoscrizione di moduli o di formulari già predisposti.   LA TUTELA DEL CONSUMATORE La tutela del consumatore è stata garantita attraverso diversi provvedimenti normativi, tra cui il Codice del consumo (d. lgs. 206/2005). Le clausole vessatorie sono quelle che provocano un significativo squilibrio delle prestazioni a vantaggio di chi le ha predisposte. Quali clausole sono vessatorie? Si pensi ad un risarcimento eccessivo o ad un termine anticipato per la disdetta. In conseguenza del recepimento di una direttiva comunitaria, le clausole vessatorie sono inefficaci, mentre rimane efficace il resto del contratto. In ogni caso, le clausole vessatorie richiedono una specifica approvazione scritta.  

TRATTATIVE E RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE Il Codice civile si occupa di regolamentare anche la fase delle trattative, cioè la fase che precede la conclusione del contratto. La responsabilità precontrattuale è il tipo di responsabilità in cui incorre la parte che non si comporta correttamente o secondo buona fede (correttezza e lealtà), nella fase delle trattative (“culpa in contraendo”  risarcimento del danno). 35

CONTRATTO PRELIMINARE E’ un contratto che ha per oggetto la stipulazione di un futuro contratto (detto definitivo) di cui si predetermina il contenuto essenziale (vogliamo comprare una villetta, ma prima dobbiamo verificare nei pubblici registri il proprietario, dobbiamo ottenere un mutuo …). La figura più frequente è quella del preliminare di vendita. Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se per il contratto definitivo è richiesta una forma essenziale, anche il preliminare richiede a pena di nullità la stessa forma essenziale. Per i beni immobili il contratto preliminare va trascritto nei registri immobiliari.  

L’ESTINZIONE DEL CONTRATTO

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Un contratto è invalido quando … … al momento della sua conclusione, esso presenta uno o più "difetti" di una gravità tale da impedirgli di produrre gli effetti che le parti intendevano raggiungere.

CAUSE DI INVALIDITÀ DI UN CONTRATTO NULLITA’ ANNULLABILITA’ RESCISSIONE 39

L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO I difetti che comportano l’invalidità riguardano la struttura del contratto. Ciò significa che essi devono verificarsi al momento della sua conclusione, quando cioè le parti raggiungono l'accordo, e non in un momento successivo. Le anomalie che interessano la fase successiva alla stipulazione, cioè la fase dell'esecuzione, determinano invece la risoluzione del contratto. 40

LA NULLITA’ 41 41

Il contratto nullo non può produrre alcun effetto giuridico. La nullità è causata dai difetti più gravi, come la mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto. Il contratto nullo non può produrre alcun effetto giuridico. La nullità può essere totale o parziale. È parziale quando colpisce solo una delle clausole di un contratto. 42 42

MANCANZA DI UN ELEMENTO ESSENZIALE L’art. 1418 prevede tre categorie di cause che determinano la nullità di un contratto: MANCANZA DI UN ELEMENTO ESSENZIALE E’ nullo il contratto in cui: le parti non hanno raggiunto un accordo; manca la causa o l'oggetto. Per quanto concerne la forma, il rispetto di una forma particolare è richiesto a pena di nullità solo per i contratti formali o solenni. ILLICEITÀ DELLA CAUSA IMPOSSIBILITÀ, INDETERMINATEZZA E INDETERMINABILITÀ DELL'OGGETTO 43

L’ANNULLABILITA’

L'annullabilità è causata invece da vizi meno gravi (vizi del consenso, incapacità di uno dei soggetti ecc.), sanabili (cioè rimediabili) a determinate condizioni. A differenza del contratto nullo, quello annullabile produce i suoi effetti, fino a quando esso non venga annullato da una sentenza pronunciata a seguito di un apposito giudizio richiesto dalla parte interessata a far valere tale invalidità.

L'annullabilità del contratto si distingue dalla nullità innanzitutto perché diverse sono le cause che la determinano. Vi sono due situazioni: VIZI DEL CONSENSO (O DELLA VOLONTÀ), IDENTIFICATI NELL'ERRORE, NEL DOLO E NELLA VIOLENZA (ART. 1427 C.C.) INCAPACITÀ LEGALE O NATURALE DI UNA DELLE PARTI AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE (ART. 1425 C.C.) 46

LA RESCISSIONE

La rescissione è un rimedio che l'ordinamento prevede nel caso in cui un contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in stato di pericolo o in stato di bisogno.

Si trova in stato di pericolo quel soggetto che assume obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri da un danno grave alla persona (art. 1447 c.c.). Si parla, invece, di stato di bisogno quando vi è una sproporzione tra le prestazioni delle due parti, e questa sproporzione è dipesa dalla situazione di bisogno economico di una parte, di cui l'altra ha approfittato (art. 1448 c.c.).

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La risoluzione (scioglimento) consente di sciogliersi dal contratto che, sebbene validamente concluso, non può avere corretta esecuzione per il sopraggiungere di alcune anomalie.

LE ANOMALIE CHE POSSONO PORTARE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SONO: 1 - INADEMPIMENTO DI UNO DEI CONTRAENTI 2 - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE 3 - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

1 - INADEMPIMENTO DI UNO DEI CONTRAENTI Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie, l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (se per esempio in un contratto di compravendita una delle parti non assolve l’obbligazione, come il pagamento del prezzo, l’altra parte può sciogliersi dall’impegno assunto). La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti: la parte che ha eseguito la prestazione può pretendere la restituzione di quanto ha pagato. Come si deve operare per ottenere la risoluzione? via giudiziale; oppure risoluzione di diritto in caso di: termine essenziale; diffida ad adempiere entro un termine (intimazione scritta: decorso il termine il contratto si intende risolto); clausola risolutiva espressa inserita nel contratto.

2 - SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ AD ESEGUIRE LA PRESTAZIONE Nei contratti con prestazioni corrispettive, se una delle prestazioni diventa impossibile per causa non imputabile alla parte che vi è tenuta, il contratto si risolve di diritto. La parte non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta.

3 - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è diventata eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.