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Transcript della presentazione:

Le forme di governo Un primo test: Quali le definizioni possibili? rinvio Quali forme di governo nello Stato assoluto e nello Stato di polizia? rinvio

Le forme di governo nello Stato di diritto liberale A) la monarchia costituzionale dal principio di “separazione dei poteri” alla “monarchia dualistica”

segue al Re (principio monarchico-ereditario) potere esecutivo e di nomina e revoca dei membri del Governo al Parlamento (principio elettivo) potere legislativo potere di controllo della spesa

B) la monarchia parlamentare La lenta trasformazione dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare Alcuni elementi: l’affermazione del Governo quale organo “costituzionale” autonomo; l’imporsi del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento

Segue: dal “parlamentarismo dualista” al “parlamentarismo monista” potere esecutivo Capo dello Stato Governo il Governo deve avere la fiducia: - dal Re - dal Parlamento il Capo dello Stato: - nomina e revoca i ministri - può sciogliere anticipatamente il Parlamento

il parlamentarismo “monista” al Capo dello Stato funzione di garanzia il Capo dello Stato esce dal circuito della decisione politica (mediante la trasformazione della cd controfirma) potere di direzione politica al Parlamento-Governo (legati dal rapporto di fiducia)

Le forme di governo nelle democrazie pluralistiche A) la forma di governo parlamentare Elementi distintivi: Rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento (il Governo è emanazione permanente del Parlamento); Capo dello Stato (Re e Presidente della Repubblica): potere “neutro” Varianti (volte a garantire la “stabilità del Governo): - Elementi di “razionalizzazione”

Elementi di razionalizzazione: un esempio Il “cancellierato” tedesco: Il “Cancelliere federale” (Capo del Governo) : è eletto dalla Camera politica (Bundestag) senza dibattito su proposta del Presidente federale (Capo dello Stato) a maggioranza assoluta; è il solo a ricevere la fiducia del Parlamento; propone al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei ministri; è titolare del potere di determinare le direttive della politica del Governo di cui si assume la responsabilità; può essere sfiduciato dalla Camera solo se essa elegge, a maggioranza assoluta, un nuovo cancelliere (cd sfiducia costruttiva)

Segue: l’esempio inglese il Primo ministro è nominato dal Sovrano, in quanto leader del partito che ha “vinto” le elezioni (dispone, pertanto, della maggioranza parlamentare); propone sia la nomina che la revoca dei ministri; può essere sfiduciato dal Parlamento, ma con conseguente scioglimento anticipato dello stesso e ricorso a nuove consultazioni elettorali (cd regime di gabinetto o di “primo ministro”)

Segue: La forma di governo parlamentare in Italia: la “debole razionalizzazione” RINVIO

B) La forma di governo presidenziale Elementi caratterizzanti: il Presidente (Capo dello Stato): è eletto dal corpo elettorale nazionale non può essere sfiduciato dal Parlamento presiede e dirige i Governi da lui nominati (è anche Capo del Governo)

segue: il modello degli Stati Uniti d’America il Presidente: è eletto (insieme al Vicepresidente) mediante elezioni popolari di “secondo grado”; nomina i suoi collaboratori (“segretari di Stato”) che formano il “Gabinetto” (non esiste un organo chiamato “Governo”); non può essere sfiduciato; non può sciogliere anticipatamente le Camere; il Parlamento (il “Congresso”): è titolare del potere legislativo; approva il bilancio annuale. Le interferenze tra i due : il Presidente ha il potere di “veto sospensivo” sulle leggi del Parlamento; il Parlamento può mettere in stato di accusa il Presidente (“impeachment”) per tradimento, corruzione o altri gravi reati

C) La forma di governo “semipresidenziale” Elementi caratterizzanti: Il Capo dello Stato (il Presidente) è eletto direttamente dal corpo elettorale nazionale e dura in carica per un tempo prestabilito; il Presidente non ha bisogno della fiducia del parlamento, ma deve servirsi di un Governo dal medesimo nominato (presieduto dal Primo ministro); il Governo deve avere la fiducia del Parlamento

Segue: l’esempio francese il Presidente: Nomina il Primo ministro e, su proposta di quest’ultimo, nomina e revoca i ministri; può sciogliere l’Assemblea nazionale; presiede le riunioni del Consiglio dei ministri

D) La forma di governo “direttoriale” (v. la Confederazione svizzera) Elementi caratterizzanti: il Parlamento elegge un “direttorio”, composto da sette membri e non revocabile; il “direttorio” svolge le funzioni di Governo e di Capo dello Stato

La forma di governo parlamentare vigente in Italia Alle origini della scelta (sul cd ordine del giorno Perassi) Il modello delineato dalla Costituzione del 1948 a) Il rapporto di fiducia fra Parlamento e Governo: La mozione di fiducia (art.94, commi 1, 2 e 3, Cost.) La mozione di sfiducia (art.94, quinto comma, Cost.) La “questione di fiducia” (art.94, comma quarto, Cost.)

segue b) il procedimento di formazione del Governo: la disciplina contenuta nella Costituzione (artt.92 e ss.): nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di quest’ultimo, dei ministri da parte del Presidente della Repubblica; giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica

Come incide la legge elettorale ? rinvio segue La fase che precede la nomina presidenziale (consuetudini costituzionali): Le “consultazioni” del Presidente della Repubblica; Il conferimento dell’incarico (altre ipotesi : il preincarico; il mandato esplorativo) L’accettazione dell’incarico con riserva Lo scioglimento della riserva e la lista dei ministri Come incide la legge elettorale ? rinvio

segue c) Il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri (art.95 Cost.): il Presidente del Consiglio dei ministri: dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; mantiene l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri I ministri: rispondono collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro ministeri

segue Di alcune questioni: A) può il Parlamento votare la “sfiducia” ad un singolo Ministro? (in margine al caso Mancuso) B) in caso di crisi del governo, il Capo dello Stato deve cercare di formare una nuova maggioranza di governo o deve sciogliere le Camere? Che cos’è il “contratto di governo”?

Qualche precisazione 1) esistono altri organi del Governo? Fra organi necessari ed organi non necessari (il Vicepresidente del Consiglio, i sottosegretari, i ministri senza portafoglio ecc.) 2) come il PCm fa “funzionare” il Consiglio dei ministri? Sul ruolo del PCm: sent. n. 262 del 2009 e sospensione dei processi 3) i cd “governi tecnici”: cosa vuol dire?

Qualche precisazione chi “controfirma” la nomina del nuovo Presidente del Consiglio (il decreto del Presidente della Repubblica: d.P.R.)? sul cd cortocircuito b) il “governo in attesa di fiducia”: cosa può fare ? c) è possibile revocare un Ministro?

L’attuazione dell’indirizzo politico del Governo I principali strumenti: direzione dell’amministrazione statale l’influsso sull’esercizio della funzione legislativa del Parlamento (l’iniziativa legislativa) (art. 71 Cost.: rinvio) l’uso dei propri poteri normativi (decreti-legge; decreti legislativi delegati, regolamenti : rinvio)- il profluvio dei decreti-legge

segue: le leggi di iniziativa riservata ed obbligatoria del Governo: politica di bilancio e stabilità (rinvio) (art.81 Cost.) politica estera (rinvio) (art.80 Cost.) politica europea (rinvio) politica militare (artt.78 ed 87 Cost.) il caso: le missioni umanitarie e l’art. 11 Cost. (dal diritto di legittima difesa individuale e collettivo : Trattato NATO, alle operazioni di polizia internazionale a tutela dei diritti umani (caso Kossovo) - politica di sicurezza: i servizi segreti ed il “segreto di Stato” (il caso della sent. n. 40 del 2012)

- Consulenza Governo-Parlamento; iniziativa legislativa Gli organi ausiliari del Governo: 1) Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) Art. 99 Cost.: in margine alla rappresentanza di interessi Legge n. 936 del 1986: 64 componenti (10 esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; 6 rappresentanti associazioni volontariato e promozione sociale; 48 rappresentanti categorie produttive) Nomina con dPR, delibera Cdm; mandato 5 anni - Consulenza Governo-Parlamento; iniziativa legislativa

2) Consiglio di Stato Art. 100 Cost. Organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo Organo di appello della giurisdizione amministrativa

3) Corte dei conti Art. 100 Cost.: Funzione di controllo: Controllo preventivo di legittimità degli atti delle amministrazioni statali e controllo sulla gestione di amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; Controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce. Funzione giurisdizionale: Giudizi di responsabilità dei funzionari per “danno erariale” Giudizi di “conto” Giudizi in materia di pensioni

Il ruolo del Presidente della Repubblica Il meccanismo di elezione del Capo dello Stato (art.83 e ss. Cost.) Il regime della responsabilità (politica e giuridica) del Capo dello Stato (art.90 Cost.); sulle immunità La disciplina della cd “controfirma ministeriale” (art.89 Cost.): sugli atti del PdR (rinvio) La nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri; il caso del Governo Monti Lo scioglimento anticipato delle Camere (art.88 Cost.): il referendum del 1994 e la sent. n. 1 del 2014

Gli atti del Presidente della Repubblica A) Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali Atti di nomina (es.: 5 senatori a vita, 5 giudici Corte costituzionale) Rinvio delle leggi (art. 74 Cost.) Messaggi alle Camere “Esternazioni”: sono messaggi? Convocazione straordinaria delle Camere Potere di grazia : il caso della grazia a Bompressi (sent. n. 200 del 2006)

Segue: gli atti del P.d.R. B) Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi Atti governativi con forza di legge (es.: i decreti-legge) Atti di nomina di funzionari dello Stato Ratifica dei trattati internazionali

Segue: gli atti del PdR C) Atti complessi o “duumvirali”. Nomina del PCm D) Atti del PdR quale presidente di Collegi (es.: CSM, Consiglio Supremo Difesa)

Un tentativo di conclusione Il ruolo del Presidente della Repubblica La sent. n. 1 del 2013: in margine alla “riservatezza” delle comunicazioni del PdR