della professione di Agrotecnico ed Agrotecnico Laureato"

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della professione di Agrotecnico ed Agrotecnico Laureato" Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati “Codice deontologico della professione di Agrotecnico ed Agrotecnico Laureato" agr. Lorenzo GALLO Torino 10 ottobre 2008 www.agrotecnici.it

CODICE DEONTOLOGICO - PRINCIPI La deontologia, (dal greco deontos ”dovere”), è l’insieme dei doveri inerenti una particolare categoria professionale. Alcune professioni, per il loro carattere sociale, sono tenute a rispettare un certo codice di comportamento (codice etico) atto a non ledere la dignità o la salute di chi è oggetto del loro operato. Gli ordini professionali hanno elaborato codici di deontologia di cui sono tutori mediante l'esercizio dei poteri disciplinari. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO - PRINCIPI Etica (il termine deriva dal greco ἦθος, ossia "condotta", "carattere", “consuetudine”) branca della filosofia che studia i fondamenti oggettivi e razionali che permettono di distinguere i comportamenti umani in buoni, giusti, o moralmente leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente inappropriati. viene anche detta filosofia morale: essa ha come oggetto i valori morali che determinano il comportamento dell'uomo. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO - PRINCIPI MORALE ETICA insieme di valori, norme e costumi di un individuo o di un determinato gruppo umano intento razionale (cioè filosofico) di fondare la morale intesa come disciplina NORMATIVA: FORNISCE INDICAZIONI DESCRITTIVA: DESCRIVE IL COMPORTAMENTO UMANO Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO - PRINCIPI Immanuel KANT (1724 - 1804): il più famoso deontologo Il suo imperativo categorico (diviso in tre differenti formulazioni) determina un insieme di principi universali attraverso cui può essere giudicata la bontà delle azioni. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO - PRINCIPI PRINCIPI GENERALI FONDAMENTALI: Principi di comportamento di carattere generale: buona fede, correttezza, lealtà e sincerità Principi di indipendenza ed obiettività: l’indipendenza del professionista, che implica la continua verifica dell’assenza di azioni di condizionamenti esterni sul proprio operato Principi di integrità: giustizia e integrità  morale ovvero comportamento rispettoso della dignità e del decoro della professione, da curare anche al di fuori dell’esercizio dell’attività agendo in modo da non arrecare discredito al prestigio della professione e dell’ordine al quale il professionista appartiene Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO - PRINCIPI PRINCIPI GENERALI FONDAMENTALI: Principi di riservatezza: l’obbligo legale del segreto professionale sulle notizie e fatti conosciuti per effetto del proprio mandato professionale Principi legati alla formazione ed all’ aggiornamento professionale: è interesse del professionista e quello della professione nella quale viene accolto con l’iscrizione nell’albo, che il livello di professionalità  non si deteriori e che anzi si arricchisca dei nuovi saperi ed esperienze mediante un serio programma di formazione e di aggiornamento professionale Principi di competenza: inteso come coscienza, scevra da dubbi, di potere accettare incarichi specifici essendo munito, il professionista, della necessaria competenza per svolgerlo Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI Il Codice deontologico, rappresenta una raccolta di norme d’etica professionale, intesa come filosofia della pratica o come dottrina del comportamento, capace di aiutare i singoli Agrotecnici a trovare risposte ai molti problemi che accompagnano lo svolgimento della loro attività professionale. Approvato l’ 8 luglio 2000 dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati ai sensi, dell’art. 4 comma 6, della legge 5 marzo 1999, n. 91 Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ART. 1 CODICE DEONTOLOGICO Il Codice deontologico della professione di Agrotecnico costituisce l’insieme dei principi e delle regole etiche alle quali ogni professionista deve attenersi nell’esercizio della propria attività. 2. L’inosservanza delle presenti prescrizioni costituisce mancanza nell’esercizio della professione, sanzionabile ai sensi di legge. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ART. 2 LA PROFESSIONE 1. La professione di Agrotecnico, ricompresa fra quelle intellettuali di cui all’art. 2222 c.c., riveste funzione sociale di pubblica utilità e si fonda sul principio della indipendenza dell’esercente da qualsiasi forma di sottomissione o di condizionamento esterno. 2. I rapporti professionali dell’Agrotecnico sono perciò basati sulla fiducia e sulla sicurezza nell’agire in scienza e coscienza. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI L’ESERCIZIO PROFESSIONALE ART. 3 L’ESERCIZIO PROFESSIONALE 1. L’esercizio della professione di Agrotecnico è improntato a criteri di correttezza, di lealtà, e di riservatezza sulle notizie ed informazioni delle quali sia venuto a conoscenza. 2. L’Agrotecnico deve vigilare ed accertarsi che il personale alle proprie dipendenze, i collaboratori di studio ed i praticanti osservino i medesimi principi e si ispirino agli stessi criteri, nel rispetto delle normativa sulla privacy al momento vigente. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI IL SEGRETO PROFESSIONALE ART. 4 IL SEGRETO PROFESSIONALE 1. L’Agrotecnico non può divulgare notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione e deve mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ART. 5 TITOLI PROFESSIONALI agr. agr. 1. L’Agrotecnico è tenuto a qualificarsi con il proprio titolo, in modo idoneo e tale da evitare qualsiasi equivoco. 2. Il titolo professionale da utilizzare è “Agrotecnico” ovvero “agr.” nella sua forma abbreviata. 3. Nell’esercizio dell’attività non possono essere utilizzati titoli accademici o professionali non riferiti con l’attività oggetto della professione. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ART. 6 AGGIORNAMENTO 1. L’Agrotecnico è tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale in relazione al progredire delle innovazioni tecniche, tecnologiche e scientifiche; nonché curare quello dei propri collaboratori e praticanti; con riguardo a questi ultimi dovrà altresì assicurarne la formazione, assecondandone l’intelligenza e gli interessi professionali, in un corretto rapporto fra tutore ed allievo. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ART. 7 DECORO PROFESSIONALE 1. L’Agrotecnico deve tenere un comportamento consono al ruolo sociale ricoperto ed alla dignità della professione cui appartiene, ponendo in essere ogni opportuna cautela per evitare di arrecarvi discredito. 2. Non deve utilizzare la propria posizione professionale e le cariche ricoperte per conseguire indebiti vantaggi o per assicurarne a propri familiari od a soggetti terzi; non deve inoltre accettare ed offrire regalie per conseguire o riportare favori , appoggi e benefici non dovuti. 3. Nell’assunzione di incarichi professionali deve mantenere indipendenza economica dal committente. 4. Non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che siano già titolari del medesimo incarico professionale, salvo ciò non venga esplicitamente richiesto dal committente ed in tale caso deve accertarsi che l’incarico precedente sia stato regolarmente revocato Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ART. 8 ETICA ECOLOGICA 1. L’Agrotecnico è tenuto a rispettare, nell’esercizio della propria attività professionale, i principi di bioetica e quelli miranti nella difesa ambientale e biologica, evitando di partecipare a programmi ed azioni che possano provocare l’insorgere o l’aggravare dello squilibrio ambientale, le alterazioni delle risorse naturali, la sofferenza ad animali o lesioni alle piante. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI RAPPORTI CON LA CLIENTELA ART. 9 RAPPORTI CON LA CLIENTELA 1. L’incarico professionale attribuito all’Agrotecnico è un contratto d’opera intellettuale in base al quale il professionista, dietro compenso, assume una obbligazione di mezzi e non di risultato in favore del committente. 2. Quando ragionevolmente possibile, l’Agrotecnico deve definire preventivamente ed in forma comprensibile per il cliente i contenuti ed i termini della propria prestazione professionale ed i relativi compensi, che debbono essere equamente proporzionati alla quantità e qualità dei servizi prestati, nel rispetto delle norme professionali e delle tariffe al momento vigenti, minime od orientative che siano. 3. L’Agrotecnico può forfettizzare con il cliente gli onorari a lui dovuti, anche ad inizio del rapporto professionale, preferibilmente in forma scritta. 4. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando ritenga di non avere una adeguata competenza in materia ed in presenza di conflitto di interessi con il proprio cliente, in caso dubbio l’Agrotecnico può chiedere parere in merito al proprio Collegio di appartenenza. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ART. 10 SVOLGIMENTO DELL’INCARICO Nello svolgimento degli incarichi affidati l’Agrotecnico deve operare, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme deontologiche, per tutelare nel migliore dei modi l’interesse del committente. 2. Il professionista che recede dall’incarico senza completarlo è tenuto a prendere i necessari provvedimenti e le dovute cautele per non creare danno e disagio al commitente. 3. Il professionista ha l’obbligo di restituire, a richiesta del commitente, la documentazione da questo ultimo fornita relativa alle pratiche trattate, nonché tutte le informazione connesse. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ART. 11 ASSICURAZIONE 1. L’Agrotecnico professionista risponde degli eventuali danni cagionati alla propria clientela nell’esercizio della professione, a tal fine è tenuto a stipulare un idoneo contratto d’assicurazione, con massimali di polizza proporzionati all’entità ed al valore delle pratiche curate e dei servizi resi. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ESERCIZIO PROFESSIONALE ART. 12 ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA Qualora le disposizioni legislative lo consentano, l’Agrotecnico può svolgere la propria attività in forma associata e societaria, con il divieto di partecipare a società di capitali od a società composte da non professionisti. 2. Alle società ed associazioni professionali si applicano le norme e gli obblighi professionali, previdenziali e deontologici vigenti per i professionisti singoli. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI RAPPORTI CON I COLLEGHI ART. 13 RAPPORTI CON I COLLEGHI 1. I rapporti con i colleghi debbono essere improntati a reciproco rispetto, lealtà, correttezza, cordialità, collaborazione e solidarietà, comunque a sostegno dell’autonomia della professione da ogni influenza o condizionamento esterno; costituisce grave mancanza professionale venire meno ai predetti principi allo scopo di trarre per se o per altri un ingiusto vantaggio o per arrecare ad altri un danno ingiusto. E’ condizione aggravante l’inosservanza dei doveri di cordialità e correttezza nei rapporti con i colleghi da parte di Agrotecnici che ricoprano cariche elettive all’interno della categoria. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI RAPPORTI CON I COLLEGHI ART. 13 RAPPORTI CON I COLLEGHI 2. L’Agrotecnico deve, nei limiti di ragionevolezza, evitare l’insorgere di liti e conflitti; quando questi risultino inevitabili dovrà operare con obiettività e saggezza per risolverli bonariamente e, dove ciò non risulti possibile, dovrà comunque comportarsi con rettitudine, rimettendosi al giudizio degli organi superiori o giurisdizionali. 3. Quando l’Agrotecnico sia in lite con un collega per motivi professionali deve, prima di avviare qualsiasi azione, chiedere al Presidente del Collegio locale competente di eseguire un tentativo di conciliazione; nel caso l’altro professionista sia iscritto ad un diverso Collegio l’arbitro conciliatore sarà indicato dai due Presidenti di comune accordo. Le spese della conciliazione sono a carico del Collegio o, se intervengono più Collegi, in pari misura fra questi. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ART. 14 RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA CATEGORIA 1. L’agrotecnico è tenuto a collaborare con il Collegio professionale d’iscrizione, e con il Collegio Nazionale, contribuendone al funzionamento e partecipando alle attività da questi promosse. 2. Gli Agrotecnici chiamati a fare parte di Commissioni od altri organismi in rappresentanza della categoria devono, nel rispetto delle disposizioni legislative e normative, attenersi alle indicazioni dell’organo che li ha designati ed operare per la valorizzazione della propria professione. 3. L’Agrotecnico deve collaborare con gli organi di categoria alla repressione dell’esercizio abusivo dell’attività professionale, segnalando al proprio Collegio i casi di cui sia venuto a conoscenza. 4. Costituisce grave mancanza professionale, l’inosservanza degli obblighi fiscali, previdenziali e contributivi. Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

CODICE DEONTOLOGICO AGROTECNICI ART. 15 PUBBLICITA’ 1. L’Agrotecnico può utilizzare forme pubblicitarie non comparative, volte ad informare il pubblico sui servizi e sulle prestazioni offerte e sulle specializzazioni proprie del professionista; in ogni caso la pubblicità non deve essere né laudativa né enfatica, ma corretta e veritiera nell’esposizione.   Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati Organizzazione dell’Albo Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati Sede presso il Ministero della Giustizia Via Arenula, 71 – 00186 ROMA Sito web: www.agrotecnici.it E-mail: agrotecnici@agrotecnici.it Telefono: 0543/720908 (ore 9-13) Collegio Nazionale Degli Agrotecnici e Degli Agrotecnici Laureati Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati