I contratti pubblici: il Partenariato Pubblico Privato

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I contratti pubblici: il Partenariato Pubblico Privato Le novità attuative del codice dei contratti e l’utilizzo del Project Financing I contratti pubblici: il Partenariato Pubblico Privato Fabrizio Rossi Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Docente di Economia e Organizzazione Aziendale Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Sommario: Partenariato pubblico-privato: definizioni e tipologie Contratti di concessione Altre forme di PPP Project finance Alcuni esempi pratici

Partenariato Pubblico Privato (PPP) E’ uno strumento di cooperazione tra pubblico e privato su una iniziativa progettuale (opere e gestione di servizi) eee) «contratto di partenariato pubblico privato» (art. 3, Dlgs 50/2016) Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore

Partenariato Pubblico Privato (PPP) Può assumere diverse forme: Tipologie di contratti di PPP (art. 180, comma 8): Rientrano nella tipologia di contratti di PPP i seguenti: - la finanza di progetto; - la concessione di costruzione e gestione; - la concessione di servizi; - la locazione finanziaria di opere pubbliche; - il contratto di disponibilità; e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presenti le caratteristiche di cui ai contratti precedenti.

Partenariato Pubblico Privato (PPP) Perché utilizzare il PPP? Carenza di risorse finanziarie da parte degli Enti locali; Attuare politiche di sviluppo territoriale; Migliorare la qualità della vita e il benessere sociale delle comunità locali (esempio: esternalità positive); Dare impulso al settore privato attraverso il loro coinvolgimento diretto (esempio: rimettere in moto gli investimenti); Spostare il rischio in capo al privato; Attuare una politica di programmazione “guidata” rivolta allo sviluppo sostenibile che abbraccia l’interesse pubblico in un’ottica privatistica; Possibilità di “fare sistema” incrementando le potenzialità dei territori e facendo emergere le eccellenze (esempio: polo fieristico); Possibilità di creare un pacchetto integrato di promozione locale (esempio: agroindustriale, turismo, cultura e territorio, ecc.); Riqualificazione e riconversione di aree urbane (esempio: housing sociale); Elevato effetto leva (finanziamenti provenienti dal mercato finanziario)

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) Riferimenti normativi: - D. Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D. Lgs. 56/2017): artt. 179 e ss. Art. 180, comma 2: Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) Riferimenti normativi: - D. Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D. Lgs. 56/2017): artt. 179 e ss. Art. 180, comma 3: Il contratto di PPP prevede il trasferimento in capo all’operatore economico del rischio di costruzione, di disponibilità o, in casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi per il periodo di gestione dell’opera.

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) Rischi del PPP: - di costruzione: rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti tecnici dell’opera e al mancato completamento della stessa; - di disponibilità: rischio legato alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti; - di domanda: rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, alla mancanza di utenza, e quindi di flussi di cassa; - operativo: rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi.

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) Disponibilità dell’opera e il prezzo: - A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. - Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico. - L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) Procedure di affidamento (art. 181): - La scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica; - L’affidamento del contratto avviene ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico-finanziario, che disciplinino l’allocazione dei rischi tra pubblico e privato; - Fase istruttoria che considera l’analisi della domanda e dell’offerta e la valutazione economico-finanziaria ed economico-sociale e i rischi; - Comparazione tra convenienza del PPP e la realizzazione tramite normale procedura diretta di appalto

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) Finanziamento del progetto (art. 182) Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti tra cui il project finance (finanza di progetto); Il conferimento può anche riguardare asset patrimoniali pubblici e privati e la remunerazione del capitale investito è definita nel contratto; Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio; La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Il Project Financing La finanza di progetto (art. 183) Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità le amministrazioni possono ricorrere alla finanza di progetto ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante la pubblicazione di un bando, e valutare le manifestazioni di interesse dei privati; Le risorse finanziarie sono a totale o parziale carico dei proponenti privati; La Amministrazioni valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi iscritte nell’elenco del TUB 385/93 (art. 106) o da una società di revisione; Il piano economico-finanziario deve includere anche il rimborso delle spese sostenute dai proponenti nella misura del 2.5% del valore dell’investimento posto a bando di gara

I contratti di concessione Dlgs. 50/2016 (Parte III) Art. 164, comma 1: le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all’Allegato II. Esempi: gas e l'energia termica:  - la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;  elettricità:  - la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;  trasporti: - attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali; Attività di sfruttamento di un'area geografica per estrazione di petrolio o di gas o altri combustibili; I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte

I contratti di concessione (art 3, comma 1) uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;  vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ii) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi; Nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

I contratti misti di concessione (art 169, comma 1) Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’Allegato IX l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi Esempi (ALLEGATO IX): - servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura (esempio: asili nido; eventi culturali – fiere e festival); - servizi alberghieri e di ristorazione (esempio: gestione mensa); - servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi

PPP e contratti di concessione Equilibrio finanziario - L'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. - Ai soli fini del raggiungimento di tale equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. - Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. - Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. - In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

PPP – Contratto di disponibilità (artt. 3 e 188) hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;  Retribuzione dell’affidatario: a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice; b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice. Rischi assunti: - rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

PPP – Baratto Amministrativo (art. 190) Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare: la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. Vantaggi per i cittadini: In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. Sperimentazioni: Comune di Gela, Milano, Bologna, Torino….

PPP – Cessione di immobili in cambio di opere (art. 191) 1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all’articolo 80 (assenza di condanna), della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse. 2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento. Sperimentazione: Comune di Casale Monferrato

Valutazione dei contratti di concessione Art. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) Il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo 35 (soglia rilevanza comunitaria - euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni), è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione e tenendo conto di: introiti, pagamenti, vantaggi finanziari e valore forniture e servizi messi a disposizione dall’amministrazione aggiudicatrice

La finanza di progetto (art. 183) E’ una tecnica di finanziamento utilizzata per la realizzazione di progetti finanziariamente indipendenti, complessi e ad alto fabbisogno di capitale è uno strumento “nuovo” nell’ambito della finanza e differente rispetto al tradizionale finanziamento tradizionale = si basa sulla valutazione della capacità di rimborso delle imprese finanziate; project financing = identifica nelle prospettive di reddito, o meglio nei cash flow attesi, di ogni specifico progetto la fondamentale garanzia dell’indebitamento; Elevato effetto leva che prescinde dalle garanzie dei promotori

Progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza: OPERE CALDE Iniziative in cui i ricavi commerciali consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento nell’arco della vita della concessione. Coinvolgimento del settore pubblico limitato ad identificare le condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto Progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione: OPERE FREDDE Iniziative - carceri, ospedali, scuole - per le quali il soggetto privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione su base commerciale Progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica: OPERE TIEPIDE Iniziative i cui ricavi commerciali da utenza sono di per se stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la cui realizzazione genera rilevanti esternalità positive in termini di benefici sociali indotti dalla infrastruttura. Tali esternalità giustificano l’erogazione di una componente di contribuzione pubblica

Le fasi tipiche del project financing INIZIATIVA PUBBLICA Art. 183, commi 1-14 INIZIATIVA PRIVATA Art. 183, comma 15 PROGETTO PRELIMINARE ANALISI DI FATTIBILITA’ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO E DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO COSTRUZIONE DELLE OPERE E AVVIAMENTO FUNZIONAMENTO E CONTROLLO

Processo di valutazione (compito del valutatore): Predisposizione del Piano economico-finanziario (PEF); Creare elevato effetto leva (esempio: 75% e 25%); Costruire adeguate fonti di finanziamento (esempio: project bond, fondo Jessica, Fondi regionali, etc.) Individuazione della corretta metodologia di valutazione; Creazione della matrice dei rischi e verificare l’impatto economico del contratto (esempio: in caso di controversie); Valutazione economica (VAN e TIR); Sostenibilità finanziaria (DSCR e LLCR); Analisi di sensitività (cosa accade se....); Analisi del bilanciamento dei benefici tra pubblico e privato

Sintesi delle caratteristiche: Si applica a un solo specifico progetto; Richiede la costituzione di una SPV (società di progetto, art. 184) in forma di Spa, Srl o consortile; Il servizio del debito è soddisfatto dai cash flow attesi che costituiscono la garanzia principale del finanziamento; E’ un’operazione “fuori bilancio” nel senso che non compare nel bilancio dei promotori; I finanziatori hanno un limitato diritto di rivalsa sui promotori

L’esperienza Italiana: Fonte: DIPE (2015) Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica 252 operazioni in PPP bandite in Italia dal 2002 al 2014 (>50 milioni di euro); 1.616 operazioni, scelte tra le opere in PPP (<50 milioni di euro), aggiudicate nel periodo 2002 – 2014. I settori presi in considerazione, per il campione di progetti (<50 milioni di euro), sono: Edilizia Sociale e Pubblica; Parcheggi; Edilizia Sanitaria (Ospedali – RSA); Edilizia Scolastica; Trasporti e Viabilità; Energia; Ambiente; Porti e Logistica; Strutture Cimiteriali; Impianti sportivi; Strutture ricettive.   961 operazioni oggetto del campione di analisi; di cui più di 535 opere in gestione; Solo 30 progetti presentano tutti gli indicatori di redditività e di bancabilità; 752 operazioni non presentano alcun indicatore economico finanziario.

Piccoli accorgimenti Nel contratto di concessione occorre preliminarmente individuare il RISCHIO OPERATIVO in capo all’operatore economico, elemento qualificante rispetto ad altre forme di PPP; La non individuazione del RISCHIO OPERATIVO in capo all’operatore economico rende il contratto nullo; Il RISCHIO OPERATIVO induce il privato ad un’analisi più attenta sia sul lato domanda che offerta al fine di servire il mercato in maniera più efficiente per qualità e prezzi (più competizione); Il RISCHIO OPERATIVO incide sui costi e i ricavi oggetto della concessione e sul piano economico finanziario (rischio sostanziale e non formale, secondo l’ANAC); Nell’appalto il contributo corrisponde a ciò che esborsa l’amministrazione aggiudicatrice per l’opera, mentre nella concessione il contributo deriva dal diritto a gestire i servizi (o l’opera) al mercato, eventualmente accompagnato da un prezzo; Se le concessioni presentano le caratteristiche dell’art. 180, assumono la forma di contratti di partenariato; Nel contratto deve essere esplicito l’articolo di riferimento del Dlgs. 50/2016 Variazioni sostanziali del progetto comportano una revisione del PEF

Qualche esempio e spunti di riflessione (Caso 1): Contratto di concessione parcheggio pubblico artt. 164 e 3 lettera vv (sintesi elementi contrattuali): Durata: 35 anni; N. Posti auto: 250 più spazio esterno; Proprietario: il Comune … che riprenderà l’opera al termine della durata (35 anni); La gestione del servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a completo rischio di impresa; Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del privato (manutenzione esterna a cura del Comune); Obblighi del concessionario: continuità del servizio e rispetto condizioni contrattuali dipendenti; cauzione per tutta la durata (bassa per i primi sette anni e via via più alta); Proventi: posti a tariffa oraria o in abbonamento; proventi derivanti dall’installazione dei cartelloni e/o bacheche pubblicitarie, fatta salva l'eventuale corresponsione dell'imposta di pubblicità al gestore del servizio affissioni e pubblicità; c) proventi ricavati dalla possibile apertura di un’attività di piccolo ristoro, snack bar, distributori automatici, edicola ecc.. da istallarsi all’interno del parcheggio, da autorizzarsi con apposita pratica edilizia e commerciale

Qualche esempio e spunti di riflessione (Caso 2): Concessione per la gestione della P.I. con realizzazione e interventi di efficienza energetica (art. 183, comma 15 – iniziativa privata) sintesi elementi contrattuali: Durata: 20 anni dalla consegna degli impianti; N. Punti luce: 977; SPV: 100.000 Euro di capitale sociale; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo Importo complessivo appalto: 3.500.000 Euro (175.000 su base annua - contributo); Investimento del concessionario: investimento 1.000.000 di Euro (800.000 debito finanziario e 200.000 equity); Proventi: canone annuo (175.000), basso profilo di rischio; Vantaggi amministrazione: nuovi impianti a Led; incremento punti luce; risparmio energetico previsto del 43% Società di asseverazione: ha manifestato interesse a finanziare l’opera;

Qualche esempio e spunti di riflessione (Caso 3): Concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164 e ss del d.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione dell'ostello della gioventù Durata: 12 anni con facoltà di proroga; Oggetto della concessione: gestione ostello della gioventù per incrementare e qualificare l’offerta ricettiva della città (CPV: 55210000-5- servizi di alloggio in ostelli della gioventù); Obblighi del concessionario: versamento canone annuo di 10.500 Euro (base d’asta), manutenzione ordinaria e straordinaria; Forma giuridica operatore economico: art. 45, commi 1 e 2 (operatori economici); Tipo di procedura: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Qualche esempio e spunti di riflessione (Caso 4): Concessione di lavori, ai sensi dell'art. 164 e ss e art. 3 lettera uu del d.lgs 50/2016, per la realizzazione del manto in erba sintetica del campo di calcio Durata: 13 anni (1 per realizzazione e 12 per gestione); Oggetto della concessione: realizzazione lavori e gestione funzionale ed economica dell’impianto (compreso punto ristoro e sfruttamento spazi pubblicitari); Obblighi del concessionario: manutenzione ordinaria e straordinaria e utenze; Contributo di gestione a favore del concessionario: 10.000 Euro annui (a base di gara) più contributo iniziale di 100.000 al collaudo opere Importo lavori: 310.000 Euro (utilizzo finanziamento al tasso del 5%); Forma giuridica: facoltà di costituire SPV; Valore della concessione: è stato stimato in euro 1.200.000 Euro iva inclusa, calcolato come € 100.000 iva inclusa (fatturato annuo del concessionario) x 12 anni. Tipo di procedura: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Qualche esempio e spunti di riflessione (Caso 5): Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del completamento dei loculi cimiteriali (art. 183, comma 15 – iniziativa privata) sintesi elementi contrattuali: Durata: 20 anni (1 per realizzazione e 19 per gestione); Opera: 584 sepolture (372 loculi e 212 ossari; SPV: facoltà di costituire la SPV (art. 184); Valore presunto concessione: 1.300.000 Euro; Costo investimento: 550.000 Euro; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (con diritto prelazione per promotore) Contributo a carico dell’Ente: nessuno Vantaggi amministrazione: ampliamento cimitero a contributo zero e diritto a ricevere 1/5 del residuo delle opere al 31 dicembre di ogni anno della concessione;

……..qualche suggerimento Prima e durante le operazioni di PPP sarebbe opportuno: Effettuare un’analisi dei fabbisogni e delle potenzialità territoriali; Pianificare le operazioni partendo da una opportuna analisi contrattuale al fine di quantificare l’impatto economico delle iniziative (“contratti incompleti”); Redigere dei piani di valutazione ex ante di tutte le opportunità di cooperazione (analisi dei trade off); Avvalersi di esperti in materia in grado di pianificare tutto il processo (analisi territoriale e identificazione degli obiettivi, stesura del bando, piano di fattibilità, incontri con la comunità finanziaria)

Le novità contenute nelle linee guida n. 9 ANAC Essendo i contratti PPP prevalentemente di natura economico-finanziaria, le linee guida n. 9 ANAC si soffermano su alcuni punti chiave: Il trasferimento reale del rischio in capo al soggetto economico; La revisione del PEF (piano economico-finanziario) affinché si attesti l’equilibrio economico-finanziario teso ad evitare margini di extra-redditività per il partner privato; La verifica della congrua remunerazione del capitale investito ossia il TIR dell’azionista deve essere uguale al costo medio ponderato del capitale (WACC) e il VAN deve essere uguale a zero; Analisi di tutti i rischi attraverso una corretta implementazione della matrice dei rischi che costituisce parte integrante del documento e deve essere elaborata dal RUP; La matrice dei rischi è posta a base di gara come elemento di valutazione dell’offerta; Monitoraggio dei rischi e acquisizione da parte del RUP di un periodico resoconto economico-gestionale sull’esecuzione del contratto

Grazie per l’attenzione f.rossi@unicas.it