VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO

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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 13 APRILE 2017 A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA I), DELLA LEGGE 107/2015.

Entra in vigore, per quanto riguarda le disposizioni sul I ciclo di istruzione, a partire dal 1.09.2017. I Collegi dei docenti ne devono prendere atto e rivedere/adattare, alla luce di quanto prevede il decreto, i protocolli di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni .

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti È riferita alle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo e alle attività effettuate nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” , la cui valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. E' integrata con la descrizione dei progressi nello sviluppo culturale,personale e sociale, nonché del livello globale di sviluppo degli apprendimenti È ESPRESSA CON VOTAZIONI IN DECIMI CHE INDICANO DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO.

La valutazione del comportamento nel primo ciclo Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Documenti di riferimento per la valutazione del comportamento: lo Statuto delle studentesse e degli studenti il Patto educativo di corresponsabilità i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. (L’art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato l’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in decimi) Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

A chi compete la valutazione? La valutazione è un’attività collegialmente svolta dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe (ivi compresi i docenti di IRC/ attività alternativa e i docenti di sostegno). La valutazione di IRC o delle attività alternative è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (es. docente che svolge attività laboratoriali pomeridiane di ampliamento curricolare produce una relazione sugli elementi funzionali all’espressione della valutazione, ma non partecipa allo scrutinio).

ART 3 - AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione SI AMMETTE ANCHE IN PRESENZA DI CARENZE • L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEVE ATTIVARE PERCORSI DI MIGLIORAMENTO • NON AMMISSIONE IN CASI ECCEZIONALI E MOTIVATI

ART 6 - AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione Se le valutazioni periodiche o finali degli alunni indicano carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’IS attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico TRIENNALE

SCUOLA PRIMARIA COSA CAMBIA? • Viene sostanzialmente «impedita» la non ammissione alla classe successiva: La promozione avviene“anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“. • Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica (dall’a.s. 2017/18)

SCUOLA SECONDARIA COSA CAMBIA? 1.COMPORTAMENTO : La valutazione del COMPORTAMENTO introduce 3 innovazioni: il criterio di valutazione viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza“; Si ritorna al giudizio (come nella scuola primaria; sparisce quindi il voto in decimi); Con un giudizio negativo di comportamento non vi sono conseguenze rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5). 2. AMMISSIONE: si può essere ammessi anche nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline” e quindi con valutazioni inferiori al sei (ANCHE NEL COMPORTAMENTO) ; si formalizza l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3). 3. INVALSI E PROVA NAZIONALE: in classe terza non fanno più parte dell’esame di Stato (ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile). La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di Stato. Si aggiunge la prova di inglese (art. 7). Le prove si svolgono online.

Validità anno scolastico (art. 5) Nessun cambiamento: Obbligo di frequenza di almeno ¾ del monte orario annuale Motivate deroghe deliberate dal collegio Docenti La non validità dell'anno determina la NON ammissione

Certificazione delle competenze nel primo ciclo (art. 9) La certificazione ha valenza orientativa verso la scuola del secondo ciclo. Descrive lo sviluppo dei livelli: - delle otto competenze chiave e - delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione

D.M. 742 del 3-10-2017 Articolo l (Finalità della certificazione delle competenze) 2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

Articolo 2 (Tempi e modalità di compilazione della certificazione) 2.Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Articolo 3 2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certiticata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. Articolo 4 2. Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo REQUISITI: la partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI Validità della frequenza Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame (DPR 249/98 art.4)

VOTO DI AMMISSIONE all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti. NON E’ UNA MEDIA ACQUISTA UN PESO MAGGIORE IN RELAZIONE ALL’ESITO FINALE

ESAME DI STATO: COSA CAMBIA? L’esame di Stato è riportato alla formula tradizionale: tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate. Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d’esame). L’alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all’esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue