Interessi passivi La vigente normativa fiscale sulla deducibilità degli interessi passivi – Modelli alternativi di penalizzazione fiscale del debito o.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Art. 96: limiti alla deduzione degli interessi passivi.
Advertisements

La Finanziaria 2008 IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART. 96 TUIR) IL NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI (ART.
Cosimo Damiano LATORRE Dottore Commercialista Revisore Contabile 1 RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULATATI DI GESTIONE (TITOLO VI D.LGS. 267/2000)
Rimanenze ed accantonamenti – La disciplina delle perdite Novembre 2015.
LEGGE FINANZIARIA 2008 L. 24/12/07 n. 244 Introduzione alla normativa a cura di: FRANCESCUT DR. FABRIZIO.
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali Lezione del 22 giugno 2016.
IL BILANCIO D’ESERCIZIO Il bilancio d’esercizio è un documento di derivazione contabile, redatto al 31/12, che consente accertare in modo chiaro, veritiero.
Federturismo Confindustria
Tecnica Professionale Base – A.A. 2013/2014 Dott. Fabio Bascherini
Programmazione e controllo a cura del Prof. Giovanni Melis
Programmazione e controllo a cura del Prof. Giovanni Melis
Valutazione delle rimanenze
Gli aspetti fiscali.
Il Rendiconto finanziario
Bilancio e partecipazioni valutazione
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Programmazione e controllo a cura del Prof. Giovanni Melis
Il CONTO ECONOMICO ex art C.C.
D.Lgs. 127/91 Art. 32 – Gli interessi delle minoranze
Esempi di costo ammortizzato e attualizzazione
CONTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2011
VALUTAZIONE DEI TITOLI Art. 2426
Valutazione dei debiti
Ingegneria Informatica, Ingegneria dell’automazione
VALORI MISURATI IN VALUTA ESTERA
Programmazione e controllo A.A. 2016/2017
IL RENDICONTO FINANZIARIO
(SCHEMA CRITERIO FINANZIARIO) Importi in migliaia di €
NOTE SUL RENDICONTO FINANZIARIO
Rendiconto dell'esercizio 2016
CONTO DI BILANCIO ESERCIZIO 2011
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Gli Impieghi Capitale di Investimento Attivo Fisso Attivo Circolante.
Determinazione del reddito fiscale di un’impresa
D.L. 70/2011 Credito d’imposta per la ricerca - 25 gennaio
Ammortamento anticipato
Corso di Diritto Tributario d’Impresa
IL RENDICONTO FINANZIARIO (ART ter c.c., OIC 10) «Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello.
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.
COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI
Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.
Novità per le holding previste dal “decreto unificato”
COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA
Immobilizzazioni materiali e immateriali
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE industria 4.0.
Le modifiche al Codice Civile
(SCHEMA CRITERIO FINANZIARIO) Importi in migliaia di €
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Roma Piazzale Delle Belle Arti, 2 15 Ottobre 2010
Oneri e proventi finanziari (art. 96, TUIR)
8 marzo 2004 Il budget 11/01/2019.
Mario Miscali - Diritto Tributario
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (art bis c.c.)
Il BILANCIO D’ESERCIZIO
NOTE SUL RENDICONTO FINANZIARIO
Il regime tributario degli oneri finanziari
AUDIT FOCUS Caro Collega,
Prof. Christian Cavazzoni
Interessi passivi La nuova normativa fiscale sulla deducibilità degli interessi passivi – Modelli alternativi di penalizzazione fiscale del debito o di.
Stato patrimoniale e Conto economico
REDDITI D’IMPRESA.
LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E I DEBITI VERSO BANCHE
Programmazione e controllo
Nota integrativa: contenuto minimo (art c.c.) (1)
AFFITTO D'AZIENDA Definizione:
Corso in Prof. Luca Bartocci
Il Rendiconto finanziario
Revisione Aziendale e Controllo Interno
Transcript della presentazione:

Interessi passivi La vigente normativa fiscale sulla deducibilità degli interessi passivi – Modelli alternativi di penalizzazione fiscale del debito o di incentivazione ad una maggiore capitalizzazione Perugia, 20 ottobre 2010

art. 2426 n. 1 e n. 9 – art. 2427 codice civile n. 8 e n. 12 interessi passivi - componenti di costo di esercizio la cui rilevazione avviene direttamente nel conto economico imputazione a voci C17 del conto economico possibilità di capitalizzazione degli oneri finanziari relativi alla fabbricazione di immobilizzazioni materiali ed immateriali strumentali all’esercizio di impresa, fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato possibilità di capitalizzazione degli oneri finanziari relativi alle rimanenze di magazzino indicazione in nota integrativa degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce e dettaglio per natura degli oneri finanziari imputati a conto economico

I principi contabili nazionali OIC n I principi contabili nazionali OIC n. 16 – immobilizzazioni materiali e n. 24 immobilizzazioni immateriali possono essere aggiunti oneri relativi al finanziamento della fabbricazione o formazione, interna o presso terzi, fino al momento del quale il bene può essere utilizzato ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica, nel rispetto del principio generale della rappresentazione veritiera e corretta condizioni: interessi realmente sostenuti per capitali presi a prestito specificamente – non superamento del valore di realizzo – esposizione in nota integrativa

I principi contabili nazionali OIC n. 16 immobilizzazioni materiali possibilità di capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti per l’acquisto o la costruzione di immobilizzazioni materiali condizioni e limiti: - specificità del finanziamento - periodo di costruzione - non rilevazione dei periodi di sciopero e/o di inefficienza - significatività del lasso temporale di costruzione - reale utilizzo del finanziamento per l’acquisizione del cespite - determinazione del tasso d’interesse - verifica del valore del cespite come limite massimo di iscrizione

I principi contabili nazionali OIC n. 13 rimanenze di magazzino trattandosi di oneri ricorrenti la valutazione delle rimanenze esclude gli oneri finanziari possibilità di capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti a fronte di specifiche voci richiedenti un processo produttivo di vari anni prima di poter essere vendute (es.: invecchiamento del brandy) condizioni: interessi realmente sostenuti – non superamento del valore di realizzo – esposizione in nota integrativa

Gli interessi attivi impliciti art. 2423 bis - c) c. c Gli interessi attivi impliciti art. 2423 bis - c) c.c. OIC 15 – I crediti principio della competenza economica, indipendentemente dalla data di incasso riferimento a crediti a media e lunga scadenza con interesse non esplicitato attualizzazione dei crediti con iscrizione degli interessi impliciti a riduzione dei ricavi che hanno originato il credito e, in contropartita, tra i risconti passivi individuazione di un congruo tasso di mercato per l’attualizzazione, con riferimento alla data in cui viene a sorgere il credito

Principio contabile internazionale n. 23 oneri finanziari trattamento contabile di riferimento: rilevamento come costo di esercizio trattamento contabile alternativo consentito: capitalizzabilità di oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene, materiale ed immateriale, che giustifichi una capitalizzazione.

Il vigente articolo 96 TUIR interessi passivi COMMI 1 – 4 – DISCIPLINA ORDINARIA Art. 96 TUIR Interessi passivi COMMA 5 – ESCLUSIONI DI SOGGETTI CHE DEDUCONO INTEGRALMENTE GLI INTERESSI PASSIVI COMMA 5BIS – DISCIPLINA SPECIALE PER BANCHE, IMPRESE ASSICURAZIONE, CAPOGRUPPO BANCARI ED ASSICURATIVI

Soggetti inclusi nelle limitazioni ex art. 96 TUIR società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società consortili, residenti nel territorio dello Stato enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Soggetti esclusi dalle limitazioni ex art. 96, TUIR imprese individuali e società di persone (art. 61 TUIR) banche ed altri soggetti finanziari (escluse le holding industriali), le società di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi (art. 96, comma 5-5bis, TUIR) società consortili costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori ex art. 96 del DPR 554/1999 società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti ex L. 4 agosto 1990 n. 240 società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici

Imprese individuali e società di persone art. 61 TUIR interessi passivi deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il vigente articolo 96 TUIR interessi passivi deducibilità degli interessi ed oneri assimiliati, diversi da quelli capitalizzati, nel limite degli interessi attivi e proventi assimilati deducibilità dell’eventuale eccedenza nel limite del 30% del ROL maggiorazione del limite percentuale del ROL per i primi due periodi d’imposta (2008 e 2009 per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) di operatività della nuova norma riportabilità in avanti, senza limiti temporali, degli interessi passivi indeducibili in un esercizio riportabilità in avanti dell’eccedenza di ROL dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2010 per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare)

Interessi, oneri e proventi rilevanti ai fini dell’art. 96 TUIR interessi passivi derivanti da contratti di mutuo, locazione finanziaria, obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria oneri connessi quali sconti passivi e commissioni passive su finanziamenti, spese bancarie ed accessorie a finanziamenti, quota competenza di disaggio, differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine su titoli, derivati con finalità di copertura del rischio legato all’oscillazione del tasso d’interesse oneri derivanti da “notional cash pooling” ed operazione di “cash pooling” in genere interessi attivi, impliciti ed espliciti, derivanti da crediti di natura commerciale interessi attivi virtuali calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, per i soggetti che operano con la pubblica amministrazione

Oneri non rilevanti ai fini dell’art. 96 TUIR spese bancarie tradizionali quali oneri per la tenuta del conto, addebito per operazioni o forfettario, spese per insoluti, bolli etc. perdite su cambi su partite commerciali, non avendo causa finanziaria perdite da cessione e minusvalenze di titoli, azioni, obbligazioni, etc.

Altri interessi ed oneri non rilevanti interessi passivi ed oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), art. 110 TUIR interessi passivi ed oneri assimilati imputati secondo corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell’attività dell’impresa, diversi dagli immobili interessi passivi, impliciti ed espliciti, derivanti da crediti di natura commerciale interessi passivi su finanziamenti per autoveicoli? interessi di funzionamento relativi ad immobili patrimonio

Altri interessi ed oneri non rilevanti - operazioni infragruppo fra imprese italiane ed estere qualora ne derivi un aumento del reddito della società residente in Italia (art. 110, comma 7, T.U.I.R.); - operazioni infragruppo fra imprese italiane ed estere quest’ultime residenti in Stati extra – UE con regime fiscale privilegio (art. 110, comma 10, T.U.I.R.); - prestiti obbligazionari per la parte eccedente il tasso di rendimento effettivo maggiorato (art. 3, comma 115, L. 549/95); - limitazione alla deducibilità di prestiti dei soci di società cooperative (art. 1, comma 465, L. 311/2004).

Interessi capitalizzabili con rilevanza fiscale generico principio di derivazione art. 110, comma primo, lettera b), TUIR specificità nel caso di imprese di costruzione – art. 110, comma primo, lettera b), TUIR – possibilità di considerare gli interessi passivi su prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile merce specificità per le rimanenze di beni e servizi oggetto dell’attività d’impresa

L’attribuzione a rimanenza degli interessi passivi Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 14-02-2008, n. 3/DPF …. il trattamento in questione si rende applicabile anche agli interessi passivi imputati, sempre secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa diversi dagli immobili. Ciò in ragione del fatto che, ai fini fiscali, le rimanenze sono assunte secondo il loro valore correttamente rappresentato in bilancio (combinato disposto art. 110, comma 1, alinea, e artt. 92 e 93 dello stesso T.U.I.R.). …… : invero, considerando che quest'ultimo si basa proprio sul rapporto tra interessi passivi e risultato operativo lordo prodotto dall'impresa, sarebbe, non solo illogico, ma anche contraddittorio, sottoporre al rapporto percentuale di deducibilità un componente di costo che concorre (come valore delle rimanenze) a formare esso stesso, in positivo, il Rol di periodo. 

Gli interessi passivi sugli immobili destinati alla locazione art Gli interessi passivi sugli immobili destinati alla locazione art. 1, comma 36, L. 244/2007 Previsione di istituzione di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, per individuare disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Gli interessi passivi relativi ad immobili patrimonio Circolare Ag Gli interessi passivi relativi ad immobili patrimonio Circolare Ag. Entr. n. 37/E del 22-07-2009 interessi di finanziamento contratti specificamente per l’acquisto o la costruzione dell’immobile patrimonio sono deducibili con le limitazioni di cui alla norma ROL interessi di funzionamento e di finanziamento diversi da quelli di cui sopra, contratti per fini diversi dall’acquisto o dalla costruzione dell’immobile patrimonio, sono totalmente indeducibili per le immobiliari di gestione, interessi di finanziamento garantiti da ipoteca per l’acquisto o la costruzione su immobili destinati alla locazione sono totalmente deducibili senza limitazioni

Agenzia Entrate Circ. 19/E del 21.4.2009

La struttura del ROL A) Valore della produzione B) Costi della produzione, senza considerare ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B10a) e ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B10b) e canoni locazione finanziaria B8) ex art 2425 c.c.

Alcune particolarità nella determinazione del ROL l’opportunità di capitalizzare gli interessi passivi utilizzando la voce A4 del Conto Economico l’opportunità di trattare i contributi in conto investimenti tramite i risconti passivi la problematica di determinazione del ROL per le holding industriali e l’opportunità offerta dal consolidato nazionale.

La determinazione degli oneri finanziari deducibili Dall’ammontare del totale degli oneri finanziari, non considerando l'ammontare degli interessi passivi che sono stati portati ad incremento del valore delle immobilizzazioni o delle rimanenze: · sottrarre l'ammontare degli interessi passivi addebitati dai fornitori; · sottrarre l'ammontare degli interessi passivi comunque indeducibili (senza alcun limite quantitativo) e quello degli interessi passivi comunque deducibili; · aggiungere l'ammontare degli interessi passivi inclusi nei canoni di leasing (desumibili dai contratti di leasing); · aggiungere l'ammontare degli oneri assimilati, costituiti, ad esempio, dagli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche, dalle differenze negative di indicizzazione su prestiti, dai disaggi di emissione di prestiti obbligazionari, dalla quota di competenza degli oneri relativi ad operazioni di pronti contro termine.

La determinazione degli oneri finanziari deducibili l'importo ottenuto sommando le voci sopra indicate, sottratto l'ammontare degli interessi attivi, va confrontato con il parametro fisso (30% del ROL) e se eccedente darà luogo ad una variazione in aumento ai fini fiscali (costituente la misura degli interessi passivi fiscalmente indeducibili). per i primi due periodi d’imposta di operatività della norma il legislatore ha previsto l'introduzione di una franchigia la quale andrà ad aumentare il parametro fisso.

Esempio di calcolo tratto da Circolare 19/E

Modello Unico 2010 – società di capitali

Modello Unico 2010 – società di capitali

Modello Unico 2010 – società di capitali Cod. 13

L’opportunità del consolidato nazionale opportunità del consolidato nazionale di utilizzare le eccedenze di R.O.L. di società consolidate per rendere deducibili eccedenze di interessi passivi che sarebbero indeducibili in capo a società del gruppo per incapienza di ROL non utilizzabilità nel sistema del consolidato nazionale di eccedenze di interessi passivi e di ROL portate a nuovo da periodi di imposta antecedenti all’entrata nel sistema del consolidato applicabilità di tale regime esclusivamente a società del gruppo a cui si applica la disciplina dell’art. 96 TUIR non riportabilità nel consolidato di eccedenze di ROL volontariamente non conferite alla “fiscal unit”. utilizzabilità di eccedenze di ROL realizzate da partecipate estere, potenzialmente consolidabili

Modello CNM 2010 – società di capitali

Norme antielusive Applicazione alla quota di interessi passivi eccedenti il 30% del R.O.L. riportabili negli esercizi successivi del test di vitalità e al limite del patrimonio netto contabile, in caso di fusione (art. 172, comma 7, T.U.I.R.). Applicazione alla quota di interessi passivi eccedenti il 30% del R.O.L. riportabili negli esercizi successivi del test di vitalità e al limite del patrimonio netto contabile, in caso di scissione (art. 172, comma 7, T.U.I.R.).

La norma antielusiva Non disapplicabilità della norma ex art. 96 in base alle disposizioni antielusive ex art. 37bis, comma 8, dpr 600/73. (Ris. Ag. Entrate 268 del 3 luglio 2008).