La pianificazione societaria internazionale

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Transcript della presentazione:

La pianificazione societaria internazionale 06/04/2019 La pianificazione societaria internazionale ovvero quali forme giuridiche utilizzare per operare in ambito internazionale 3 dicembre 2008

Società indipendenti (subsidiary) Stabili organizzazioni Le strutture alternative Società indipendenti (subsidiary) Stabili organizzazioni Strutture più complesse (holding…)   La decisione su come operare dipenderà dall’interesse economico imprenditoriale (creare una struttura produttiva, promuovere i prodotti in un determinato mercato, avvicinarsi ai fattori produttivi maggiormente competitivi). La variabile fiscale non sarà decisiva ma sarà comunque rilevante.

La creazione di una subsidiary Il metodo più intuitivo per sviluppare una struttura produttivo commerciale in un Paese è la creazione di una società indipendente, che dovrà avere: una propria contabilità, una dotazione di capitale, e assumere in proprio la responsabilità dell’attività. In tale ambito si può ipotizzare di iniziare l’attività anche con strutture molto flessibili, in ogni caso si deve porre particolare attenzione alle implicazioni di carattere giuridico.

La creazione di una subsidiary Da un punto di vista fiscale si dovrà verificare se tra il Paese individuato e l’Italia esista un trattato. In tal caso i flussi finanziari di ritorno potranno essere sottoposti a tassazione secondo la normativa locale, ma nei limiti previsti dalla convenzione. SOCIETA’ ITALIANA Interessi Royalties Dividendi SOCIETA’ ESTERA

La creazione di una subsidiary – i dividendi In particolare per quanto attiene ai dividendi, le convenzioni intervengono per ridurre la doppia imposizione. Esse prevedono dei limiti alla tassazione in uscita degli stessi. In ogni caso l’attuale normativa italiana prevede una forma di esenzione per i dividendi ricevuti anche in ambito internazionale (purché non da paradisi fiscali). La ritenuta (ridotta convenzionalmente) che potrà essere applicata in uscita, sarà di fatto irrecuperabile in Italia (salvo per il 5%).

Il Credito d’imposta (art. 165 T.u.i.r.) - cenni Il credito d’imposta può essere concesso: per le imposte effettivamente pagate all’estero; per un ammontare inferiore alle imposte effettivamente pagate all’estero; per un ammontare superiore alle imposte effettivamente pagate all’estero; secondo i seguenti principi: Cassa/competenza per imposte “irripetibili”; Imposta riconosciuta proporzionalmente al reddito imponibile; principio del “per country limitation”; Limitatamente alle imposte italiane, secondo la seguente formula: IMPOSTE ITALIANE x REDDITO ESTERO REDDITO COMPLESSIVO AL NETTO DELLE PERDITE RIPORTABILI

L’INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI Attenzione alla sede della società   L’INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI Si intendono residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale, o la sede dell’amministrazione, o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. E’ sufficiente che sia soddisfatta una delle tre condizioni perché la società o l’ente sia considerato fiscalmente residente in Italia. L’eventuale presenza di una sede secondaria di una società estera in Italia non costituisce residenza della società, ma semplice stabile organizzazione della stessa, che comporta la tassazione in Italia dei redditi prodotti dalla stabile organizzazione (v. artt. 23 e 162 T.u.i.r.).

La sede della società (art. 73 T.u.i.r.) Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede delle società che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile, nelle società (Ires) residenti se, in alternativa: sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; sono amministrate da un Consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

La holding intermedia SOCIETA’ ITALIANA SUB – HOLDING EUROPEA SUBSIDIARY 1 SUBSIDIARY 2 SUBSIDIARY 3

L’opportunità di inserire una holding intermedia La scelta della localizzazione di una società holding è in funzione: del tasso della ritenuta alla fonte prelevata dai paesi dove si trovano le filiali che versano i dividendi; del trattamento impositivo dei profitti da partecipazioni (dividendi, plusvalori); del regime della redistribuzione agli azionisti non residenti della holding; del numero di convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione stipulate dal paese di residenza della società holding; della stabilità del sistema giuridico di riferimento.

Il Concetto generale di Stabile organizzazione e le conseguenze Quando un’impresa opera all’estero mediante una base fissa o mediante soggetti che abbiano determinata rappresentatività per la stessa, dobbiamo chiederci se non stia operando tramite una stabile organizzazione. Ciò comporta assoggettamento fiscale a livello di imposte dirette anche per i redditi d’impresa, assoggettamento agli obblighi ai fini IVA, può rappresentare la necessità (come in Italia) di predisposizione e/o presentazione di documenti sociali e/o bilanci, tenuta scritture contabili, registri fiscali ecc.

Le strutture alternative: la branch Qualora l’attività venga svolta nell’altro Paese senza la creazione di un entità societaria si potrà configurare l’esistenza di una branch. I più evidenti vantaggi fiscali nell’utilizzare una branch rispetto ad una società sussidiaria in genere consistono: nella deduzione delle perdite operative realizzate dalla branch da parte della casa madre, mentre, in genere, nell’ipotesi di società sussidiarie le perdite non sono trasferibili in capo alla società madre; non è applicabile alcuna imposta indiretta sul conferimento di capitale di una branch; il rimpatrio degli utili di una branch è in genere più economico dal punto di vista fiscale, rispetto alla distribuzione dei dividendi, in quanto in genere non vi è applicazione di una ritenuta sulle distribuzioni di utili similare alla ritenuta applicabile ai dividendi (salvo “branch profit tax”).

Le strutture alternative: la branch Gli svantaggi fiscali nell’utilizzare una branch rispetto ad una società sussidiaria in genere consistono: la limitazione della responsabilità; la maggiore complessità amministrativa; in alcuni casi, l’applicazione di una “branch profit tax”, come avviene in alcuni Stati, in genere non riducibile in base ai trattati; la possibilità di una particolare imposizione al momento della costituzione della branch; l’indeducibilità di pagamenti effettuati a favore della casa madre, per esempio nel caso di interessi e royalties; nel caso invece di società sussidiarie, tali deduzioni sono in genere riconosciute a meno che non rietrino nell’ambito di applicazione di specifiche norme anti-elusive.

Art. 5 Stabile Organizzazione materiale Definizione di stabile organizzazione RINVIO AL MODELLO OCSE DI CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Art. 5 Stabile Organizzazione materiale Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “Stabile Organizzazione” designa una sede fissa di affari mediante cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività L’espressione “Stabile Organizzazione comprende in particolare: una sede di direzione una succursale un ufficio un’officina un laboratorio una miniera o giacimento petrolifero o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce “Stabile Organizzazione” solamente se ha durata superiore ai 12 mesi

Definizione di stabile organizzazione Nonostante le precedenti disposizioni di questo articolo, NON si considera che vi sia una stabile organizzazione se: si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa; i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquisire beni o merci o raccogliere informazioni per l’impresa; una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei paragrafi da a) e e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

Basic Rule VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI CHE CONFIGURANO L’ESISTENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE SECONDO LA DEFINIZIONE GENERALE Il concetto è dunque, definito attraverso un elemento costitutivo (installazione fissa) e tre qualità afferenti. Peraltro affinchè sia configurabile una S.O. è necessario che siano contemporaneamente soddisfatti tutti e quattro gli elementi che definiscono il concetto: l’esistenza di una installazione di affari; la sua stabilità; la sua connessione con l’esercizio normale d’impresa; la sua idoneità a produrre reddito.

Art. 5 Stabile Organizzazione personale Definizione di stabile organizzazione Art. 5 Stabile Organizzazione personale … continua … Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa, ha ed abitualmente esercita in uno Stato contraente il potere di concludere contratti in nome dell’impresa, si può considerare che tale impresa abbia una “stabile organizzazione” in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, a meno che l’attività di detta persona siano limitate a quelle citate al paragrafo 4 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero di tale sede fissa di affari una “stabile organizzazione” ai sensi delle disposizioni di detto comma. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

Agenti indipendenti (art. 5, paragrafo 5, modello OCSE) SI CONFIGURA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE SE L’AGENTE: opera per conto dell’impresa estera (società o persona fisica); esercita il potere di stipulare contratti in nome dell’impresa, in modo continuativo; conclude contratti riguardanti l’attività propria dell’impresa, vincolanti per la stessa; non esercita alcuna delle attività indicate nel paragrafo 4 (esemplificazione negativa).

Agenti indipendenti NON SI CONFIGURA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE SE L’AGENTE E’ UN MEDIATORE, COMMISSARIO O INTERMEDIARIO CON STATUS INDIPENDENTE Si verifica la condizione di status indipendente quando: vi è indipendenza giuridica ed economica dell’agente; il rischio d’impresa ricade sull’agente; l’intermediario opera nell’ambito della sua attività.

Art. 5 Stabile Organizzazione Definizione di stabile organizzazione Art. 5 Stabile Organizzazione … continua … Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli una società residente dell’altro Stato contraente o sia da questa controllata (…), non costituisce, di per se, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra. N.B. Il commentario specifica che, una società sussidiaria potrebbe costituire la stabile organizzazione della casa madre qualora: spazi o luoghi appartenenti alla società sussidiaria siano messi a disposizione della società madre in guisa di costituire una sede fissa di affari per quest’ultima; la società sussidiaria ha e normalmente esercita il potere di concludere contratti in nome della società madre.

La rilevanza dell’esistenza di una S.O. ai fini IVA Secondo la giurisprudenza comunitaria non vi è necessaria la correlazione tra la struttura materiale e personale del soggetto estero (elementi focali ai fini IIDD) nell’ambito IVA. Per la giurisprudenza comunitaria nell’ambito dell’IVA, (imposta armonizzata), prevale l’esigenza di semplificare e vi è semmai il concetto di centro di Attività Stabile vicino al concetto di S.O., ma dove devono coesistere sia la base fissa che l’elemento personale. In sostanza, però, dove vi è S.O. ai fini IIDD vi è anche CAS. Per l’amministrazione finanziaria italiana invece vi è sostanziale coincidenza tra il concetto di S.O. ai fini IIDD e il concetto di CAS, inoltre per l’amministrazione finanziaria italiana la S.O. ha soggettività IVA propria (per molti paesi UE non è così / la S.O. e la sede sono la stessa cosa) con rilevanti riflessi in termini di adempimenti ed il termini di rilevanza dei servizi prestati tra sede e S.O..