LA TASSAZIONE DEI TRUSTS

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Transcript della presentazione:

LA TASSAZIONE DEI TRUSTS Marco Di Siena – Avvocato in Roma

Cosa è il trust? Istituto atipico (nel senso che non ha una disciplina legale di ordine civilistico) che presuppone l’istituzione di un vincolo di destinazione su taluni beni o diritti. L’impiego in ambito domestico del trust (come peraltro riconosciuto dalla prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate) è senz’altro legittimo sotto un profilo legale avendo l’Italia ratificato la convenzione de l’Aja. Sussiste, perciò, la possibilità di disciplinare trust “italiani” facendo riferimento ad assetti legali esteri (ad esempio la legge maltese piuttosto che quella inglese).

Quali sono gli “attori” principali del trust: il disponente (settlor) il trustee il beneficiario (beneficiary) il guardiano (custodian - protector) Non tutti questi soggetti devono necessariamente comparire in ciascun trust (ad esempio vi possono essere trust in cui manca la figura del beneficiario – ad esempio trust di garanzia).

Il disponente è il soggetto che instaura il vincolo di destinazione segregando tutti o una parte dei propri beni o diritti (ossia separandoli dal resto del proprio patrimonio). Il trustee è il soggetto cui è attribuita la gestione del patrimonio segregato non nel proprio interesse (in rem propriam) ma nell’interesse del beneficiario (ove esistente) e comunque secondo le indicazioni formalizzate nell’atto istitutivo. Segue…

Tecnicamente il trustee non è il proprietario dei beni segregati dal settlor anche se, ad esempio, eventuali immobili formano oggetto di trascrizione a beneficio del trustee. Il trustee può essere anche il medesimo settlor (trust autodichiarato).

Il Beneficiario è il soggetto a vantaggio del quale ridonda l’attività gestoria del trustee. Non ci sono limitazioni circa l’identità del beneficiario che in linea di principio può essere anche il medesimo settlor. Il Beneficiario può essere individuato anche in una fase successiva all’istituzione del trust ovvero a cura del trustee o del protector (ipotesi di cosiddetto trust discrezionale).

Un esempio “classico” di trust - il trust familiare - I genitori (disponenti) segregano una porzione dei propri beni (perdendone così la gestione ma preservandoli da eventuali azioni esecutive) attribuendoli ad un trustee (ad esempio una società fiduciaria ovvero un altro intermediario finanziario) che li gestisca a vantaggio dei propri discendenti (beneficiari). Segue…

Un altro esempio “classico” di trust: il trust fallimentare (o di scopo). Al fine di accelerare la chiusura della procedura fallimentare il curatore segrega i crediti fiscali non ancora incassati (la cui mancata percezione impedisce la chiusura della procedura) in trust, attribuendo al trustee l’incarico di curarne la riscossione per poi retrocedere la liquidità ai creditori secondo il piano di riparto approvato.

Alcune notazioni: la gestione del trustee e le erogazioni ai beneficiari possono essere vincolate in maniera più o meno stringente in sede di istituzione del trust; il guardiano (se previsto nella struttura del trust) ha la funzione di assicurare che la gestione da parte del trustee sia effettivamente nell’ interesse dei beneficiari e conforme alle indicazioni formalizzate dal settlor .

La disciplina fiscale del trust in Italia: - una disciplina “legale” è sostanzialmente recente (in precedenza l’assetto era di natura essenzialmente interpretativa non trascurando al riguardo l’interpretazione della stessa Amministrazione finanziaria). Per semplicità è bene distinguere l’analisi dell’ istituto ai fini della: - imposizione diretta; - imposizione indiretta.

Ai fini delle imposte dirette si è soliti distinguere fra: - trust cosiddetti opachi (senza beneficiari di reddito individuati); - trust cosidetti trasparenti (con beneficiari di reddito individuati). Quale il discrimen?

La distinzione fra trust trasparente e trust opaco risiede essenzialmente nella possibilità da parte del beneficiario di essere direttamente destinatario degli effetti reddituali della gestione esperita dal trustee (criterio del beneficiario individuato). Un determinato trust può essere al tempo stesso opaco e trasparente quando sia previsto, ad esempio, che una parte del reddito sia accantonata a capitale e la restante porzione, invece, sia imputata ai beneficiari (ossia quando i beneficiari hanno il diritto immediatamente azionabile ad esigerla dal trustee).

I trust sono soggetti passivi IRES ed ascritti alla categoria degli enti commerciali (art. 73, comma 1, lettera b) del TUIR) e degli enti non commerciali (art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR) in ragione della prevalente attività esercitata. I trust sono tenuti a dotarsi di un proprio codice fiscale e numero di P.IVA (se enti commerciali).Ovviamente sono assoggettati agli obblighi dichiarativi.

La residenza dei trust si accerta secondo la regola ordinaria di cui all’art. 73, comma 3, del TUIR. Criterio: della sede legale (normalmente inapplicabile); della sede dell’amministrazione (luogo ove opera il trustee – suo domicilio fiscale); dell’oggetto principale.

Regola antielusiva specifica (presunzione legale relativa) Regola antielusiva specifica (presunzione legale relativa). Sono considerati fiscalmente residenti in Italia i trust se: istituiti in uno Stato non cooperativo (id est, in attesa dell’attuazione art. 168 bis TUIR, in uno Stato diverso da quelli individuati dal DM 4/9/1996); - almeno uno dei disponenti ed uno dei beneficiari sono residenti in Italia (la residenza del disponente e del beneficiario devono sussistere congiuntamente anche se non necessariamente nel medesimo periodo d’imposta). Segue…

Ulteriore regola antielusiva specifica (presunzione legale relativa). Sono considerati fiscalmente residenti in Italia i trust istituiti in uno Stato non cooperativo quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisce a favore degli stessi un bene immobile ovvero istituisce vincoli di destinazione.

Ai fini IRAP i trust residenti sono tassati secondo le regole proprie degli enti commerciali o degli enti non commerciali secondo la tipologia di attività esercitata.

I trust trasparenti (con beneficiari di reddito individuati) presuppongono che i redditi dagli stessi conseguiti siano imputati, a prescindere dalla loro effettiva percezione, direttamente ai beneficiari. Tali redditi sono qualificati, in ogni caso, come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera g) sexies del TUIR) a prescindere dalla residenza del trust. Segue…

Ai fini delle imposte dirette l’attribuzione di beni o diritti al trust: - genera materia imponibile se il disponente è titolare di reddito d’impresa; - è fiscalmente irrilevante se il disponente non è un soggetto imprenditore.

Ai fini delle imposte indirette: l’atto istitutivo del trust (che non comporti anche attribuzione dei beni al trustee) è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa (168,00 €).

Ai fini delle imposte indirette, invece, la segregazione dei beni in trust (rappresentando l’istituzione di un vincolo di destinazione) costituisce un atto rientrante nel campo di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/90 - cui rinvia per relationem l’art. 2, comma 47 e segg. del D.L. 262/2007). ERGO applicazione aliquote 4% - 6% - 8% (e relative franchigie) a seconda della relazione intercorrente fra disponente e beneficiario. Segue…

Segue… E’ irrilevante di contro, il rapporto fra settlor e trustee. La tesi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate tende a penalizzare l’impiego del trust laddove la sua flessibilità ne farebbe lo strumento più efficiente. Segue…

E’ il caso dei cosiddetti trust di scopo (per accelerare chiusura procedure concorsuali – per costituire strumenti flessibili garanzia). In questi casi, infatti, l’attribuzione dei beni al trustee subisce un prelievo nella misura dell’8% (senza alcuna franchigia) non potendosi ravvisare alcun rapporto fra il disponente ed il beneficiario (che non è in alcun modo individuato ovvero, se individuato, non è legato al disponente da alcuna relazione di parentela). Un’ulteriore penalizzazione deriva dalla circostanza che, secondo la tesi erariale, il prelievo ai fini del tributo successorio si rende dovuto immediatamente in occasione dell’attribuzione di beni al trustee (che è il soggetto obbligato al pagamento).

Se fra i beni oggetto di segregazione vi sono anche immobili si applicano (anche) le imposte ipotecaria e catastale. In questo caso, essendo il prelievo correlato agli adempimenti in materia di trascrizione occorre tenere conto della circostanza che risultano tassati sia l’atto di destinazione con attribuzione al trustee che il successivo atto di attribuzione beneficiario.

(Ad eccezione di quanto evidenziato in materia di immobili), per quanto concerne le imposte indirette, le successive attribuzioni patrimoniali da parte del trustee a vantaggio dei beneficiari non sono assoggettate ad imposta sulle successioni e donazioni (l’oggetto dell’imposizione, infatti, è lo stabilimento del vincolo di destinazione e non le successive attribuzioni patrimoniali).