responsabilità limitata

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Cosimo Damiano LATORRE Dottore Commercialista Revisore Contabile 1 RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULATATI DI GESTIONE (TITOLO VI D.LGS. 267/2000)
Advertisements

Tecnica Professionale – Corso progredito LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
Rimanenze ed accantonamenti – La disciplina delle perdite Novembre 2015.
LEGGE FINANZIARIA 2008 L. 24/12/07 n. 244 Introduzione alla normativa a cura di: FRANCESCUT DR. FABRIZIO.
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali Lezione del 22 giugno 2016.
pag. 1 Il bilancio: strumento di analisi per la gestione Robert N. Anthony, Leslie Breitner, Diego M. Macrì © The McGraw-Hill Companies, Srl., 2004 Bilancio.
Il contratto di lavoro part-time
Federturismo Confindustria
Tecnica Professionale Base – A.A. 2013/2014 Dott. Fabio Bascherini
Valutazione delle rimanenze
L’imposta regionale sulle attività produttive
Gli aspetti fiscali.
Il Rendiconto finanziario
Bilancio e partecipazioni valutazione
Programmazione e controllo a cura del Prof. Giovanni Melis
Il CONTO ECONOMICO ex art C.C.
Esempi di costo ammortizzato e attualizzazione
VALUTAZIONE DEI TITOLI Art. 2426
La Valutazione delle aziende
Revisione Aziendale Corso avanzato
TRACCE ESERCITAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE 8/11/2016
Valutazione dei debiti
La registrazione di un’immobilizzazione tecnica
VALORI MISURATI IN VALUTA ESTERA
LE VENDITE Dott.ssa Simona Caricasulo- Esercitazioni del corso di Economia Aziendale del Prof. Fabrizio di Lazzaro.
NOTE SUL RENDICONTO FINANZIARIO
Rendiconto dell'esercizio 2016
Regio decreto legge  , n. 375 (16 marzo 1936, n. 63)
Le scritture di chiusura dei conti
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Determinazione del reddito fiscale di un’impresa
Le scritture di chiusura dei conti
Tutti I diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
D.L. 70/2011 Credito d’imposta per la ricerca - 25 gennaio
Ammortamento anticipato
Corso di Diritto Tributario d’Impresa
IL RENDICONTO FINANZIARIO (ART ter c.c., OIC 10) «Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello.
4. Le transazioni e il costo del venduto
COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI
Cessione d’azienda aspetti civilistici, contabili e fiscali
Recesso, esclusione e controllo del socio nelle S.R.L.
Corso di Economia Aziendale
Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.
COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA
I caratteri fondamentali
Immobilizzazioni materiali e immateriali
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Dividendi ed interessi
Mario Miscali - Diritto Tributario
Il BILANCIO D’ESERCIZIO
RECESSO DEL SOCIO Christian Cavazzoni.
NOTE SUL RENDICONTO FINANZIARIO
Il progetto di scissione
Lezione N° 3 Analisi Qualitativa: i Finanziamenti
AUDIT FOCUS Caro Collega,
COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA
1L’acquisizione dei fattori produttivi
Prof. Christian Cavazzoni
Stato patrimoniale e Conto economico
REDDITI D’IMPRESA.
AFFITTO D'AZIENDA Aspetti contabili
Nota integrativa: contenuto minimo (art c.c.) (1)
AFFITTO D'AZIENDA Definizione:
L’imposta regionale sulle attività produttive
Il consolidato nazionale (gruppo RoBi)
Plusvalenze Patrimoniali.
La valutazione dei titoli di debito e delle partecipazioni
LEZIONE n. 6 I REDDITI DI CAPITALE E I REDDITI DIVERSI Prof
Corso in Prof. Luca Bartocci
Revisione Aziendale e Controllo Interno
Transcript della presentazione:

responsabilità limitata Esercitazione Recesso del socio di società a responsabilità limitata 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

La riforma del diritto societario, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ha rinvigorito l’istituto del recesso del socio di società di capitali. La prima novità significativa rispetto a quanto disciplinato ante riforma del codice civile, è data dalla circostanza che sono previste regole diverse per le Spa e per le Srl. 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl Anteriormente alla riforma societaria, il recesso era visto dal legislatore come un evento di carattere eccezionale e proprio per questa sua “occasionalità” era sufficientemente limitato. Ai sensi dell’articolo 2473, è concesso al socio di recedere dalla società in presenza di determinate decisioni assembleari prese dalla maggioranza purché il socio : a) sia dissenziente; b) sia stato assente; c) si sia astenuto. Oggetto delle delibere assembleari ex articolo 2473, comma 1 cod. civ. 1 cambiamento dell’oggetto sociale (“significativo” Comitato Notarile Triveneto) 2 cambiamento del tipo di società 3 fusione o scissione 4 revoca dello stato di liquidazione 5 trasferimento della sede all’estero 6 eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo 7 compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale 8 compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl Ai sensi dell’articolo 2481-bis del codice civile è ammesso che la società preveda, nel proprio atto costitutivo, la possibilità di procede all’aumento del capitale sociale attraverso l’emissione di quote in favore di terzi (con esclusione dell’ipotesi in cui l’aumento derivi dalla necessità di ricostituzione del capitale sociale che è sceso oltre un terzo al di sotto del limite legale). Nel caso di “esclusione” del socio dalla possibilità di procedere alla sottoscrizione di nuove quote, viene concesso allo stesso la possibilità di recedere ex articolo 2473 c.c., a condizione che gli stessi non abbiano precedentemente acconsentito in sede assembleare alla decisione stessa. L’articolo 34 del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ha introdotto la possibilità di procedere all’inclusione all’interno degli atti costitutivi di una clausola compromissoria con la quale si affida ad arbitri la risoluzione di future controversie che dovessero insorgere. La clausola se inserita vincola sia la società, sia tutti i soci che ne fanno parte e deve essere approvata da almeno i 2/3 dei soci. Il legislatore, al comma 6 dell’articolo richiamato ha previsto che “… i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso”. 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl L’articolo 2497-quater prevede alcune cause di recesso da parte del socio di una società che risulta soggetta ad un’attività di controllo e di coordinamento: - la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che determina il mutamento del suo scopo sociale - la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento ha deliberato una modifica dell’oggetto sociale che altera le condizioni economiche e patrimoniali della società. - a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento Cause di recesso contenute nell’atto costitutivo 1 società contratta a tempo indeterminato 2 intrasferibilità delle partecipazioni sociali 3 trasferimento delle quote sociali vincolato a clausole di mero gradimento 4 trasferimento delle quote a causa di morte a condizioni o limiti che di fatto ne impediscono il trasferimento Le prime due casistiche sono rispettivamente previste dal codice civile agli articoli 2473 comma 2 e 2469 comma 2. Comitato Notarile del Triveneto “Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi” 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl Metodologie di contrasto al diritto di recesso esercitato dal socio nelle Srl Articolo 2473 codice civile 5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Determinazione del valore di rimborso 3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349. Il “suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso” va riferito al patrimonio della società nel suo complesso, dal quale poi risalire al valore della singola partecipazione e non al valore di mercato della partecipazione. 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl La derogabilità al criterio legale di valutazione È ammissibile, in sede di valutazione, derogare a quanto previsto dal codice civile ? La legittimità della clausola è da escludere se riferita alle ipotesi di recesso inderogabile. Per le ipotesi di recesso statutariamente previste si ritiene infatti che l’autonomia statutaria possa far riferimento a criteri di valutazione che prescindano del tutto dal valore di mercato. Le modalità di liquidazione Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Le modalità possibili, in successione, sono le seguenti: a) acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni; b) acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; c) qualora non si verifichi nessuna delle ipotesi precedenti, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’art. 2482 (in tema di riduzione del capitale sociale). 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Caso pratico di valutazione della quota sociale La società Alfa si occupa di produzione su commessa di macchinari per l’industria alimentare, ed è stata costituita da cinque soci, che hanno stabilito, nell’atto costitutivo, le seguenti quote di partecipazione al capitale Il socio Neri comunica, tramite lettera raccomandata, come previsto dall’atto costitutivo, la sua intenzione di recedere dalla società, in seguito alla decisione degli altri soci di introdurre, tramite modifica dell’atto costitutivo, la subordinazione del trasferimento della quota di partecipazione al gradimento dei soci amministratori. Soci Quota Socio Verdi 23% Socio Neri 21% Socio Bianchi 20% Socio Rossi 19% Socio Gialli 17% 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Per valutare le rimanenze Le rimanenze finali di materie prime sono rilevate ai fini contabili per rispettare il principio di prudenza in base al criterio del costo medio ponderato continuo. Data la necessità di determinare il valore economico dell’azienda è opportuno esprimerle a valori correnti. È possibile individuare per le diverse categorie di materie prime il prezzo più recentemente pagato, che verrà utilizzato per la valutazione in oggetto.   Esercizio X Esercizio X+1 Esercizio X+2 Valore contabile Rimanenze Iniziali 456.984 488.182 512.550 Valore corrente Rimanenze Iniziali 546.890 600.408 681.209 Diff. valore corrente – valore contabile Rim. Iniz. 89.906 112.226 168.659 Valore contabile Rimanenze finali 540.390 Valore corrente Rimanenze finali 754.658 Diff. valore corrente – valore contabile Rim. finali 214.268 Diff. corrente – contabile variazione giacenze 22.320 56.433 45.609 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Le rimanenze relative alle commesse pluriennali sono valutate in base al criterio del cost to cost, che misura l’avanzamento economico della commessa, considerando i costi sostenuti rispetto a quelli totali da sostenere per completare il lavoro. La valutazione è comunque attuata al costo, mentre per esprimere il valore economico aziendale si deve applicare il metodo della percentuale di completamento considerando il prezzo complessivo pattuito contrattualmente ed imputando il ricavo in proporzione alla percentuale di lavoro completato in ciascun esercizio, tenendo conto dei corrispettivi già percepiti in corso d’opera. Esercizio X Valore contrattuale % completamento sal Totale Importi fatturati Valore normalizzato 1 216.354,00 45,00 97.359,30 56.400,00 40.959,30 2 69.214,00 26,00 17.995,64 - 3 39.256,00 47,00 18.450,32 12.000,00 6.450,32 4 126.352,00 15,00 18.952,80 5 109.872,00 75,00 82.404,00 45.000,00 37.404,00 6 238.246,00 100,00 112.000,00 126.246,00 7 42.653,00 90,00 38.387,70 23.000,00 15.387,70 8 26.854,00 25,00 6.713,50 9 159.265,00 37,00 58.928,05 25.000,00 33.928,05 10 96.245,00 63,00 60.634,35 36.000,00 24.634,35 328.671,66 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Esercizio X + 1 Valore contrattuale % completamento sal Totale Importi fatturati Valore normalizzato 1 216.354,00 82,00 177.410,28 78.000,00 99.410,28 2 69.214,00 54,00 37.375,56 19.000,00 18.375,56 3 39.256,00 73,00 28.656,88 21.000,00 7.656,88 4 126.352,00 40,00 50.540,80 25.000,00 25.540,80 5 109.872,00 100,00 86.000,00 23.872,00 7 42.653,00 34.000,00 8.653,00 8 26.854,00 52,00 13.964,08 7.000,00 6.964,08 9 159.265,00 65,00 103.522,25 53.000,00 50.522,25 10 96.245,00 90,00 86.620,50 60.000,00 26.620,50 11 326.425,00 15,00 48.963,75 - 12 189.256,00 25,00 47.314,00 8.000,00 39.314,00 13 89.265,00 20,00 17.853,00 14 57.980,00 36,00 20.872,80 15 162.598,00 10,00 16.259,80 16 96.254,00 18,00 17.325,72 428.204,42 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Esercizio X + 2 Valore contrattuale % completamento sal Totale Importi fatturati Valore normalizzato 1 216.354,00 100,00 156.200,00 60.154,00 2 69.214,00 78,00 53.986,92 25.600,00 28.386,92 3 39.256,00 28.000,00 11.256,00 4 126.352,00 65,00 82.128,80 37.000,00 45.128,80 8 26.854,00 84,00 22.557,36 15.400,00 7.157,36 9 159.265,00 82,00 130.597,30 65.300,00 65.297,30 10 96.245,00 72.000,00 24.245,00 11 326.425,00 42,00 137.098,50 26.800,00 110.298,50 12 189.256,00 54,00 102.198,24 19.600,00 82.598,24 13 89.265,00 36,00 32.135,40 - 14 57.980,00 69,00 40.006,20 16.500,00 23.506,20 15 162.598,00 47,00 76.421,06 29.400,00 47.021,06 16 96.254,00 34.651,44 12.900,00 21.751,44 17 398.256,00 25,00 99.564,00 15.000,00 84.564,00 18 198.765,00 16,00 31.802,40 19 35.569,00 10,00 3.556,90 20 205.698,00 22,00 45.253,56 18.500,00 26.753,56 705.613,08 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Confrontando i valori correnti così ricalcolati con le rimanenze iniziali e finali a valori contabili si individuano le rettifiche da attuare al reddito per ciascun esercizio.   Esercizio X Esercizio X+1 Esercizio X+2 Rim. iniziali val. corrente 242.960,44 328.671,66 428.208,42 Rim. finali val. corrente 705.613,08 Diff. a valori correnti 85.711,22 99.536,76 277.404,66 Diff. a valori contabili 39.123,66 45.271,50 137.245,42 Diff. variazione già norm. 46.587,56 54.265,26 140.159,24 Diff. variazione materie prime 22.320,00 56.433,00 45.609,00 68.907,56 110.698,26 185.768,24 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Interessi attivi La società ha attuato investimenti in titoli di stato di eccedenze liquide. In quanto si tratta di investimenti accessori all’attività principale dell’impresa si ritiene necessario non considerare gli interessi attivi maturati. Esercizio X X+1 X+2 Interessi attivi su titoli 6.258,00 5.287,00 7.496,00 Componenti straordinari Sono presenti componenti straordinarie che devono essere eliminate al fine di pervenire alla determinazione di un reddito normalizzato in quanto elementi eccezionali che non si ripeteranno in futuro. Esercizio X X+1 X+2 Proventi e oneri straordinari 0,00 5.287,00 2.546,00 Costi di pubblicità Sono stati sostenuti costi di pubblicità straordinari per estendere la conoscenza della ditta che devono essere portati in aumento del reddito. Esercizio X X+1 X+2 Spese di pubblicità straordinaria 6.258,00 0,00 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Canoni di leasing È stato stipulato nell’esercizio x-2 un contratto di leasing con durata pari a 5 anni alle seguenti condizioni: − Macchinario del valore di 40.000 − Prezzo pattuito per il leasing 49.200. Ogni anno è imputato a conto economico l’importo dei canoni versati, che risulta pari a 9840. Nella normalizzazione del reddito si deve adottare il metodo di valutazione finanziario che comporta la considerazione del bene in leasing come di proprietà della società utilizzatrice per cui, nel conto economico, si dovrà stornare il valore dei canoni corrisposti annualmente pari a 9840 e procedere all’imputazione delle relative quote di ammortamento e dell’onere finanziario rappresentato dalla quota di interessi che è ricompresa nei canoni periodici. Il macchinario, se considerato come di proprietà dell’azienda, si potrebbe ipotizzare avente una vita utile pari a 10 anni e, accettando come valore di riferimento il suo costo, pari a 40.000, si può determinare la quota periodica di ammortamento (40.000/10)= 4000. La quota di oneri finanziari ricompresi annualmente nelle rate per ciascuno degli esercizi in oggetto risulta pari a: Esercizio X X+1 X+2 Oneri finanziari 1.957,00 1.237,00 452,00 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Gli ammortamenti Gli ammortamenti delle altre immobilizzazioni sono determinati in parte sulla base delle aliquote previste fiscalmente, determinando un ammortamento per alcuni beni troppo rapido rispetto alla stimata vita utile ed incompatibili con l’obiettivo della determinazione di un reddito normalizzato. Per una più corretta determinazione del reddito normalizzato la procedura richiede il riferimento a valori correnti che si considerano invariati nel corso dei tre esercizi   Costo storico Amm.to imputato % Vita utile Valore corrente Amm.to congruo Macchinari specifici 412.000,00 41.200,00 10,00 690000 69.000,00 Automezzi 210.000,00 42.000,00 20,00 5,00 158000 31.600,00 Attrezzature 180.000,00 27.000,00 15,00 6,00 142000 12,50 8,00 17.750,00 Mobili per ufficio 35.000,00 4.200,00 12,00 20000 2.000,00 Macchinari elettronici 135.000,00 135000 Impianti generici 118.000,00 17.700,00 7,00 369200 36.920,00 Impianti specifici 287.560,00 34.507,00 656289 65.629,00 Costi di impianto 16.820,00 3.364,00 16820 Totali 196.971,00 253.263,00 Valore di rettifica 56.292,00 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Costi non inerenti La società ha dato in dotazione agli amministratori e ad alcuni dipendenti dei cellulari, consentendone un uso promiscuo, quindi non esclusivamente per scopi aziendali. È evidente che, sebbene iscritti totalmente, i relativi costi sostenuti dall’azienda in bilancio per una quota pari al 20% sono da considerarsi come non inerenti all’attività aziendale. Esercizio X+2 Costi per cellulari Amm. Bianchi Amm. Rossi Amm. Verdi Dip. A Dip. B Dip. C Riparazioni - 75,00 Spese telefoniche 1.789,00 1.567,00 1.862,00 1.358,00 1.132,00 1.057,00 Totale 1.642,00 Quota non inerente 20% 357,80 328,40 372,40 271,60 226,40 211,40 Tot Rettifica 1.768,00 Esercizio X+1 65,00 1.654,00 1.587,00 1.675,00 1.159,00 1.124,00 1.054,00 1.740,00 330,80 317,40 348,00 231,80 224,80 210,80 1.663,80 Esercizio X 58,00 1.769,00 1.489,00 1.752,00 1.156,00 1.325,00 1.142,00 1.383,00 353,80 297,80 350,40 231,20 276,60 228,40 1.738,20 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Reddito normalizzato lordo Dai bilanci dei rispettivi esercizi risultano i seguenti redditi contabili ante imposte Esercizio X X+1 X+2 Reddito ante imposte 206.987,00 235.873,00 286.148,00 Apportando a tali importi le rettifiche prima individuate si perviene alla determinazione del reddito normalizzato lordo Esercizio X X+1 X+2 Reddito ante imposte 206.987,00 235.873,00 286.148,00 Interessi attivi gestione accessoria - 6.258,00 - 5.287,00 - 7.496,00 Proventi straordinari - - 4.265,00 - 2.546,00 Oneri straordinari 43.148,00 Canoni di leasing 9.840,00 Amm. bene in leasing - 4.000,00 - 4.000,00 - 4.000,00 Interessi passivi op di leasing - 1.957,00 - 1.237,00 - 452,00 Ammortamenti normalizzati - 56.292,00 - 56.292,00 Rettifiche valore normalizzato giacenze 68.907,56 110.698,26 185.768,24 Rettifiche costi non inerenti 1.738,20 1.663,80 1.768,00 Reddito normalizzato 262.113,56 286.994,06 412.738,24 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Si passa a definire il reddito normalizzato medio, quale media aritmetica semplice dei redditi normalizzati valutati per i rispettivi esercizi Reddito normalizzato medio = (262.113,56 + 286.994,06 + 412.738,24)/3 = 320.615,29 Occorre procedere poi alla determinazione del reddito normalizzato medio al netto della tassazione. L’aliquota finora applicata ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone giuridiche, è pari al 36%, a partire dal 2008 l’aliquota relativa risulta abbassata al 27,50%. Occorre tenere conto anche del prelievo Irap, imposizione che viene per il momento mantenuta anche se destinata ad essere soppressa: Reddito normalizzato medio 320.615,29 Oneri finanziari medi 56.216,00 Costo del personale medio 445.755,50 Deduzioni - 26.435,00 Base Imponibile IRAP 796.151,79 Irap 3,90% 31.049,92 Il reddito normalizzato medio netto è così determinato: Reddito normalizzato medio 320.615,29 Ires 27,50% 88.169,20 Irap 3,90% 31.049,92 Reddito normalizzato netto 201.396,17 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Il valore economico dell’azienda Si considera un riferimento temporale pari a 7 anni, mentre il tasso di attualizzazione prende a riferimento: - il tasso di rendimento netto dei BTP a 7 anni, quale riferimento per il fattore di remunerazione di base free risk che si quantifica pari al 4%; - lo spread che deve essere aggiunto al tasso free risk per valutare il rischio specifico del settore di attività. Tale tasso si valuta nella misura del 4%; - lo spread per il rischio determinato dall’investimento nella specifica azienda che, dato che si può valutare come in linea con quello di settore, non si ritiene necessario considerare. Il tasso di attualizzazione è fissato nella misura dell’8%. Il valore economico dell’azienda si ottiene come valore attuale di una rendita limitata al tasso dell’8% Ve = 201.396,17 * a 7 0.08 = 1.048.528,88 Valore di rimborso della partecipazione al socio receduto Il socio Neri è titolare di una partecipazione al capitale pari al 21% come risultante dall’atto costitutivo. Il valore da rimborsare è determinato proporzionalmente alla sua quota di partecipazione, tenendo presente il valore economico della società Valore di rimborso = (1.048.528,88* 21%) = 220.191,06 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Abbiamo visto come le modalità di liquidazione delle partecipazioni sociali del socio recedente siano diverse e più precisamente: a) acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni; b) acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; c) qualora non si verifichi nessuna delle ipotesi precedenti, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale. Nei primi due casi, non è necessaria alcuna scrittura contabile in capo alla società, in quanto lo scambio delle quote avviene direttamente tra il socio recedente ed i soci o i terzi che gli subentrano. Nel caso c), invece, la società deve procedere alla contabilizzazione della liquidazione della quota. Si possono verificare 3 casi :   Caso 1 Caso 2 Caso 3 Valore di mercato della quota da liquidare 220.191,06 Riserve 240.000,00 200.000,00 20.000,00 Capitale sociale 100.000,00 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl – Caso pratico Nel caso sub 1), la scrittura contabile è la seguente:   RISERVE DEBITO VERSO SOCIO 220.191,06 Nel caso sub 2), la scrittura contabile è la seguente:   RISERVE CAPITALE SOCIALE DEBITO VERSO SOCIO 200.000,00 20.191,06 220.191,06 Nel caso sub 3), invece, la società deve provvedere all’aumento del capitale sociale o delle riserve per poter rispettare le disposizioni di legge. Esempio: versamento in conto capitale per 220.000,00 La scrittura contabile è la seguente:   CASSA RISERVA VERSAMENTI IN C/CAPITALE 220.000,00 La soluzione adottata risolve sia dal punto di vista patrimoniale (incremento di Patrimonio Netto sufficiente a fronteggiare la necessità di contabilizzazione del rimborso della quota al socio) sia dal punto di vista finanziario (disponibilità della somma necessaria alla liquidazione della quota del socio recedente). 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali Il recesso nelle Srl Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali Il socio persona fisica non imprenditore Il comma 7 dell’art. 47 del Tuir stabilisce che ”le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso (...) delle società ed enti, costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate". Il dettato normativo che prevede semplicemente ”il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate" è senz’altro carente poiché più correttamente occorre tenere conto del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, dunque, considerare anche di tutti quei versamenti in denaro o in natura effettuati dal socio che hanno contribuito a creare riserve di capitale o a coprire perdite di bilancio, al netto delle eventuali restituzioni. L’eventuale guadagno costituito dal maggior valore ricevuto (criterio di cassa) rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è tassato in capo al socio persona fisica come utile, ossia come dividendo. Conseguentemente, come stabilito dall’art. 67 del Tuir occorre verificare se la partecipazione è qualificata o meno. Nel primo caso la tassazione avviene tramite imposta sostitutiva del 12,5%; nel secondo caso l’utile concorre a formare il reddito del socio in misura pari al 49,72% del suo ammontare. 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali Il recesso nelle Srl Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali Il socio persona fisica non imprenditore (segue) L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 26 giugno 2004, n. 26/E, ha chiarito che tale criterio di tassazione si ha solo nell’ipotesi di recesso propriamente detto, ossia quando al socio receduto (persona fisica non imprenditore) sono attribuite somme o beni attingendo al patrimonio della società per la parte di propria competenza così come risulta dalla valorizzazione della sua partecipazione. Diversamente, nell’ipotesi in cui il recesso avvenga mediante acquisto delle azioni da parte della società, degli altri soci ovvero di terzi, la tassazione è quella da capital gain (articoli 67 e 68 del Tuir), rispettivamente nell’ipotesi di partecipazione qualificata ovvero non qualificata. Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (art. 67 c. 1 lett. c) TUIR). Qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 % ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 %, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Tassazione in capo al socio per il 49,72%. Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 67 c. 1 lett. c bis ) TUIR). Soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 % (art. 5 c. 2 D.Lgs n. 461/1997. 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali Il recesso nelle Srl Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali Il socio imprenditore Restano fermi i criteri (plusvalenza/minusvalenza, ma da reddito d’impresa) nell’ipotesi di cessione della partecipazione alla società (acquisto azioni proprie), agli altri soci ovvero ai terzi. Nell’ipotesi in cui il recesso avvenga, invece, mediante attribuzione di quote del patrimonio della società (recesso propriamente detto), occorre distinguere tra attribuzione di riserve di capitale e attribuzione di riserve di utile. Caso attribuzione di riserve di capitale, il comma 5-bis dell’art. 86 del Tuir nell’ipotesi in cui il socio (soggetto IRES) di una società di capitali ottenga la restituzione di riserve di capitali si riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, in ipotesi di cd. "sottozero", questo è tassato come plusvalenza (e non come dividendo), diversamente da quanto previsto per i soci persone fisiche non imprenditori in cui il "sottozero", come prima detto, costituisce sempre utile (reddito di capitale). Al riguardo, va sottolineato che la plusvalenza concorre alla formazione del reddito in modo parziale se la partecipazione ha i requisiti pex. Art. 87 - Plusvalenze esenti 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 % le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell‘art.86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell‘articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell‘articolo 73 comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali Il recesso nelle Srl Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali Il socio imprenditore (segue) a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale …..; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale..... Art. 86 - Plusvalenze patrimoniali 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’art. 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa [4]. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali Il recesso nelle Srl Aspetti fiscali del recesso del socio dalle società di capitali l socio imprenditore (segue) La quota imponibile della plusvalenza (per i soci soggetti Ires) è nella misura del 5% del suo ammontare. La plusvalenza nelle operazioni di recesso concluse entro il 31 dicembre 2007 è, invece, pari al 16%. Per quanto riguarda la plusvalenza realizzata da soci imprenditori soggetti IRPEF (imprenditore individuale e società di persone) attualmente l’imponibilità della plusvalenza (sempre che abbia i requisiti pex) è pari al 49,72% del suo ammontare (cfr. art. 58, comma 2, del Tuir). Diversamente, nell’ipotesi in cui il socio soggetto Ires ottenga a seguito del recesso riserve di utili, queste concorreranno a formare il reddito (per cassa) con le regole dei dividendi (art. 90 del Tuir) e, conseguentemente sconteranno imposizione sul 5% del loro ammontare. Se a seguito del recesso dovessero pervenire al socio sia riserve di utili, sia riserve di capitali, occorrerà procedere secondo quanto chiarito dalla C.M. 4 agosto 2004, n. 36. ESEMPIO Prezzo pagato per la partecipazione (valore fiscalmente riconosciuto) 3.000,00 Somma complessivamente ricevuta per effetto del recesso 4.500,00 Di cui: Somma ricevuta quale ripartizione capitale o riserve di capitale 4.000,00 Plusvalenza (parzialmente) esente (se presenti requisiti pex) (differenza tra somma ricevuta a titolo di capitale e/o riserve di capitale (€ 4.000) e valore fiscalmente riconosciuto (€ 3.000) 1.000,00 Utile da partecipazione (ex art. 89 del Tuir) Tale importo si determina quale differenza tra la somma complessivamente ricevuta (€ 4.500,00) e la somma ricevuta quale ripartizione di riserve di capitale (€ 4.000,00) € 500,00 Imponibile nella misura del 5% (o 49,72%) 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti

Il recesso nelle Srl La deducibilità da parte della società delle somme attribuite al socio receduto Ancora nessuna certezza sulla possibilità da parte della società che liquida le somme al socio receduto di poter dedurre la parte di importo che eccede la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo. Come noto, in assenza di qualunque indicazione ufficiale sull’argomento, le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate hanno fornito contrastanti risposte alle istanze di interpello prodotte dai contribuenti. In definitiva, le due posizioni sono le seguenti: - l’importo attribuito al socio che eccede la quota di patrimonio netto contabile di sua pertinenza non è deducibile per la società, poiché il recesso è una vicenda che attiene alla sistemazione dei rapporti patrimoniali dei soci in cui la società è estranea; - l’importo attribuito al socio che eccede la quota di patrimonio netto contabile di sua pertinenza è deducibile per la società nell’esercizio in cui avviene il recesso. Risposta ad un interpello resa dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna. Con tale risposta, la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna ha negato la deducibilità dell’eccedenza tra quanto liquidato al socio di società di capitali e la quota parte del patrimonio netto proporzionalmente a lui spettante. DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DELL’EMILIA ROMAGNA PROT. 11489 DEL 6 MARZO 2007 ’Amministrazione finanziaria considera il recesso da una società di capitali come un’operazione che produce i suoi effetti direttamente, ed esclusivamente, nella sfera patrimoniale della società e nei rapporti fra i soci. Considerando che l’attribuzione al socio escluso di una somma attiene all’anticipata liquidazione del valore della sua quota patrimoniale, viene affermato che la somma pagata non può rilevare ai fini della determinazione del reddito della società. Tale tesi trova fondamento nel disposto dell’art. 2473 del codice civile per il quale la società deve attingere alle riserve disponibili, o al capitale sociale o, al limite, ricorrere alla propria liquidazione. Ne consegue che il recesso di un socio attiene alla sfera patrimoniale della società e ai rapporti fra i soci. Posto che, tuttavia, manca una pronuncia da parte della direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate è da ritenersi che la soluzione della vicenda non possa che essere demandata ad un urgente intervento del legislatore. 11.05.2010 Dott. Andrea Nataletti