La responsabilità del farmacista e la deontologia dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA In relazione alla specifica attività professionale esercitata dal farmacista e alla funzione assolta nell’ambito dell’amministrazione della Salute pubblica esistono due sistemi normativi, collegati tra loro, che fissano le responsabilità: Sistema Legale Sistema Etico dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA Sistema Legale individua le responsabilità giuridico-professionali (penale, amministrativa, civile) Sistema Etico individua le responsabilità etico-professionali (deontologiche) dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA giuridico-professionale È disciplinata da: Principio di legalità sostanziale Principio di legalità processuale Principio di imputabilità dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA giuridico-professionale A ciascuno, che sia capace di intendere e di volere, può essere ascritto un illecito e comminata una sanzione solo se il fatto, addebitabile ad una sua azione od omissione, cosciente e volontaria, sia previsto come illecito dalla Legge. Il procedimento dovrà tener conto del diritto alla difesa. dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA giuridico-professionale L’illecito può essere : Penale Amministrativo a seconda delle specifiche previsioni del dettame normativo. dott. Ferdinando Maria de Francesco
Da un fatto illecito (Penale o Amministrativo) La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA giuridico-professionale Da un fatto illecito (Penale o Amministrativo) possono nascere anche conseguenze: CIVILI Risarcimento del danno provocato dal fatto illecito DEONTOLOGICHE Sanzioni disciplinari dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA etico-professionale Può essere: Dipendente dall’accertamento di un illecito Penale amministrativo Indipendente dall’accertamento di un illecito Ma ancorato a valutazioni di tipo etico (deontologia) dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco il reato dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA il reato È l’illecito penale In esso si possono sempre individuare, in rapporto tra loro, un fatto materiale ed un atteggiamento della volontà di chi lo ha commesso. dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA il reato Elemento oggettivo del reato È costituito Da un comportamento (azione od omissione) posto in essere contravvenendo ad un ordine sancito dalla Legge Da un effetto causato da tale comportamento Elemento soggettivo del reato Coscienza dell’azione o omissione Volontarietà dell’azione o omissione dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA il reato Preterintenzionale Sussiste solo il nesso di causalità tra comportamento ed effetto di danno o pericolo prodotto (presenza del solo elemento oggettivo) Colposo Sussiste anche la coscienza che l’evento di danno o pericolo prodotto era prevedibile (presenza anche dell’elemento soggettivo 1: coscienza) Doloso Sussiste anche la volontà di causare quell’evento di danno o pericolo (presenza anche dell’elemento soggettivo 2: volontatietà) dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA il reato Esclusioni di reato (esimenti) Mancanza di nesso specifico (coscienza e volontà dell’azione o omissione) Forza maggiore Costringimento fisico Elementi accessori Attenuanti o aggravanti che comportano una diminuzione o un aumento della pena Circostanze reali e circostanze personali che pure possono determinare una variazione della pena dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA il reato Generalmente la maggior parte dei reati che il farmacista può commettere nell’esercizio della professione sono di natura colposa Tuttavia il reato commesso si configura in modo diverso a seconda della prestazione svolta e del ruolo occupato dal professionista. Nell’ordinamento penale si distinguono per l’esercizio della professione di farmacista tre possibilità: Esercizio di una pubblica funzione Esercizio di un pubblico servizio Esercizio di un servizio di pubblica utilità dott. Ferdinando Maria de Francesco
Esercizio di una pubblica funzione Sono incaricati di una pubblica funzione (qualificati Pubblici Ufficiali) quei farmacisti pubblici e privati che svolgono una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e svolgono la propria attività per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. Possono anche svolgere (se nominati dal Prefetto) le funzioni di polizia giudiziaria, o di Ausiliari della polizia giudiziaria (su richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria). dott. Ferdinando Maria de Francesco
Esercizio di una pubblica funzione Ambito pubblico Dipendenti della P.A. che svolgono la loro attività presso il Ministero della Salute, le Regioni, i Comuni, le Aziende Sanitarie Locali e il Direttore dell’Azienda farmaceutica municipalizzata Ambito privato I componenti di organi amministrativi istituiti per Legge come i membri della Commissione per la Farmacopea, del Consiglio Superiore di Sanità, delle commissioni ispettive di vigilanza dott. Ferdinando Maria de Francesco
Esercizio di un pubblico servizio Sono incaricati di un pubblico servizio i farmacisti dipendenti pubblici e quelli privati che prestano una attività nelle stesse forme previste dalla pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dell’esercizio dei poteri autoritativi. Ambito pubblico Direttore e collaboratori di farmacia ospedaliera, direttore e collaboratori di farmacia comunale. Ambito privato Titolare, gestore provvisorio e direttore di farmacia privata dott. Ferdinando Maria de Francesco
Esercizio di un servizio di pubblica utilità Sono tutti quei farmacisti che esercitano la loro attività a seguito del conseguimento della specifica abilitazione di Stato ma non svolgono una funzione pubblica. Collaboratori di farmacia privata dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA il reato La responsabilità penale è sempre personale e riguarda chi materialmente ha commesso l’azione o l’omissione. È possibile individuare il concorso in reato quando più persone in compartecipazione tra loro prendono parte ad un medesimo disegno criminoso dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA il reato cause di estinzione del reato e della pena Morte del reo (prima o dopo la sentenza di condanna) Amnistia cioè il provvedimento generale di clemenza concesso dal Presidente della Repubblica su delega del Parlamento in relazione a determinati reati cause di estinzione della pena e non del reato Indulto e Grazia cioè provvedimenti concessi dal Presidente della Repubblica (art 87 Cost.) cause di estinzione del reato Il decorso del tempo in assenza della condanna entro limiti fissati caso per caso in base al periodo di reclusione massimo prevedibile per quel reato, e fatti salvi gli atti e i provvedimenti che comportano l’ interruzione dei termini dott. Ferdinando Maria de Francesco
illecito amministrativo dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA illecito amministrativo Fatto antigiuridico e colpevole o condotta antidoverosa rispetto a un obbligo giuridico imposto dall’ordinamento e che la legge punisce con una sanzione amministrativa dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA illecito amministrativo legge 24 novembre 1981, n 689 art. 32 violazioni non punibili a querela di parte e non escluse specificamente, punite con la sola pena pecuniaria della multa o dell’ammenda che nell’ipotesi aggravata, non siano punibili con la pena detentiva , anche se alternativa dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA illecito amministrativo Anche nell’illecito amministrativo si possono individuare un fatto materiale ed un comportamento che gli ha dato origine distinguendo un elemento oggettivo e un elemento soggettivo dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA illecito amministrativo Elemento oggettivo Da un comportamento (azione od omissione) posto in essere contravvenendo ad un ordine sancito dalla Legge Elemento soggettivo Volontarietà dell’azione o omissione Coscienza dell’azione o omissione dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA illecito amministrativo La responsabilità è sempre personale (come per il reato) Può essere anche solidale per fatto commesso da altri, nell’ipotesi prevista a carico dell’imprenditore e del proprietario che rispondono per l’omessa vigilanza sul dipendente e sul bene usato per la violazione. dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA illecito amministrativo Per l’imputazione di illecito amministrativo è sufficiente la colpa (non è necessario il dolo) . La colpa va sempre accertata e non può essere presunta tranne nel caso della responsabilità solidale dell’imprenditore per il fatto commesso dal dipendente dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA illecito amministrativo Sono considerate cause di esclusione dell’illecito amministrativo: Il caso fortuito La causa di forza maggiore Il costringimento fisico L’incolpevole errore sul fatto dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA illecito amministrativo cause di estinzione Condono con specifico provvedimento legislativo Il decorso del tempo: la prescrizione è quinquennale e decorre dal momento della consumazione dell’illecito, fatti salvi gli atti posti in essere dalla P.A. che interrompono la prescrizione dell’illecito Conciliazione e pagamento della sanzione pecuniaria dott. Ferdinando Maria de Francesco
responsabilità civile dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA responsabilità civile È di tipo esclusivamente patrimoniale è si estrinseca nel risarcimento del torto civile, ossia del danno da questo causato a terzi nell’espletamento della professione. Si può classificare in: Contrattuale, extracontrattuale e per fatto altrui dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA responsabilità civile Contrattuale per effetto del “contratto” che stringe con il paziente che a lui si rivolge in quanto esercente una determinata attività professionale, in relazione alle obbligazioni che da tale contratto discendono Extracontrattuale per fatti dipendenti dal comportamento seguito nell’esercizio dell’attività professionale e che hanno causato danni a terzi (o avrebbero potuto causarli) Per fatto altrui in relazione all’operato di propri collaboratori (per ciascuno dei quali esiste, comunque, una responsabilità contrattuale ed extra contrattuale) dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA responsabilità deontologiche AUTOCRINIA L’iscrizione all’Albo comporta che ciascun farmacista sia assoggettato anche alla giurisdizione domestica dell’Ordine di appartenenza per gli aspetti disciplinari relativi alle responsabilità etiche e deontologiche dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA ETICA PROFESSIONALE La rilevanza giuridica dei criteri di etica professionale è fondata sui seguenti canoni: CORRETTEZZA RISERVATEZZA DISINTERESSE INFORMATIVA dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA ETICA PROFESSIONALE da essi traggono fondamento i principi ispiratori del “codice deontologico” dott. Ferdinando Maria de Francesco
Garanzia di qualità per Efficacia e Sicurezza degli interventi La tutela della salute Garanzia di qualità per Efficacia e Sicurezza degli interventi dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute L’esercizio delle professioni sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.1265 Art. 99 “E’ soggetto a vigilanza l’esercizio della Medicina e Chirurgia, della Veterinaria, della Farmacia e delle professioni sanitarie (ausiliarie)…” dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute L’esercizio delle professioni sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.1265 Art. 100 “ Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice,…etc.., se non sia maggiore di età e abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale…” dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute L’esercizio delle professioni sanitarie Cod. Civ. art. 2229 – Titolo III “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o elenchi… dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco … l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli Albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto il controllo dello Stato…” dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute L’esercizio delle professioni sanitarie D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.233 Art. 8 “… per l’esercizio delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo… dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute obbligo d’iscrizione all’Albo Farmacista iscritto nel ruolo del personale sanitario delle Unità Sanitaria Locali Farmacista direttore e farmacista collaboratore di farmacia ospedaliera Farmacista direttore dell’azienda farmaceutica municipalizzata Farmacista direttore e farmacista collaboratore di farmacia comunale Farmacista titolare, farmacista direttore e farmacista collaboratore di farmacia privata dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute obbligo d’iscrizione all’Albo Farmacista gestore provvisorio o sostituto del titolare nominato in sua vece per impedimento Farmacista direttore di farmacia succursale Farmacista direttore e farmacista collaboratore di istituzioni pubbliche Farmacista direttore di farmacie delle cooperative Farmacista nei negozi di vicinato e in Corner farmaceutico Farmacista direttore responsabile di officina farmaceutica per la produzione di medicinali (specialità o galenici) dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute obbligo d’iscrizione all’Albo Farmacista direttore responsabile di deposito o di magazzino per il commercio all’ingrosso di prodotti chimici usati in medicina, di prodotti galenici e di specialità medicinali Farmacista direttore responsabile di stabilimento di produzione dei fitofarmaci e dei presidi sanitari Farmacista direttore responsabile di stabilimenti di produzione e di depositi di integratori, mangimi medicati integrati, semplici e composti Farmacista direttore tecnico di officina per la produzione dei cosmetici dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco …Per quanto riguarda l’attività professionale dei farmacisti e la tenuta del rispettivo Albo professionale, sono stati istituiti gli Ordini provinciali (o interprovinciali) dei farmacisti e la rispettiva Federazione nazionale (FOFI)” dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute L’Ordine Professionale Ø Ente pubblico non economico, in quanto così istituito da legge dello Stato (DLCPS 233/46) Ø Autonomo, in quanto dotato di autonomia organizzativa e di regolamentazione Ø Su base associativa, in quanto composto da tutti gli iscritti all’Albo dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco Ø Elettivo, in quanto l’organo dirigenziale (Consiglio) è rinnovato attraverso apposita consultazione elettorale aperta a tutti gli iscritti Ø Professionale, in quanto ha per oggetto gli appartenenti ad una unica categoria di esercenti attività professionale dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute L’Ordine Professionale Le funzioni Ø Tutelare l’interesse pubblico consistente nel garantire il possesso dei prescritti requisiti da parte del soggetto che svolge una determinata opera intellettuale. Ø Vincolare l’iscritto al rispetto di un codice di comportamento professionale, anche non scritto, riconducibile alla cosiddetta deontologia professionale a garanzia del cliente e degli altri colleghi. Ø Rappresentare gli interessi collettivi della relativa categoria. dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute L’Ordine Professionale Gli Organi Assemblea degli iscritti Consiglio direttivo Presidente Vicepresidente Tesoriere Segretario Collegio dei revisori dei conti dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute L’Ordine Professionale Le attribuzioni D.L.C.P.S. 233/46 art. 3 Ø Compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e pubblicarlo a principio di ogni anno. Ø Vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell’Ordine. Ø Designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, Enti ed organizzazioni di carattere provinciale e comunale. dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco Ø Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti. Ø Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine. Ø Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all’Albo. dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco Ø Interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria attività professionale, per ragioni di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute L’Ordine Professionale D.L.C.P.S. 233/46 È l’organismo di autogoverno della categoria tramite: attività di iscrizione e cancellazione dall’Albo esercizio del potere disciplinare dott. Ferdinando Maria de Francesco
F O F I Ente pubblico non economico La tutela della salute La Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani D.L.C.P.S. 233/46 F O F I Ente pubblico non economico chiamato a coordinare l’attività degli Ordini provinciali e a rappresentare a livello nazionale la professione dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La FOFI Le funzioni D.L.C.P.S. 233/46 È il più elevato momento di autogoverno della categoria in funzione pubblicistica: A tutela dell’interesse della collettività deve garantire la professionalità del farmacista nel rapporto con l’utente A rappresentanza della categoria deve tutelare funzioni e prerogative del farmacista e far valere nelle sedi competenti le esigenze e le aspettative della categoria. dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La FOFI Le funzioni D.L.C.P.S. 233/46 Ha potestà disciplinare nei confronti dei membri dei Consigli degli Ordini provinciali dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La FOFI Gli Organi D.L.C.P.S. 233/46 Consiglio Nazionale Comitato Centrale Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere Collegio dei Revisori dei conti dott. Ferdinando Maria de Francesco
È un organo di natura giurisdizionale Composto da: La tutela della salute La Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie D.L.C.P.S. 233/46 C C E P S È un organo di natura giurisdizionale Composto da: Un Consigliere di Stato Un membro del Consiglio Superiore di Sanità Un funzionario del Ministero della Salute Otto farmacisti (cinque effettivi e tre supplenti) dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute La C C E P S Le competenze D.L.C.P.S. 233/46 Ricorsi avverso le decisioni dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali in materia di iscrizione e cancellazione dall’Albo Ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari promossi dagli Ordini provinciali Ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari promossi dal Comitato centrale della FOFI dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco Ricorsi avverso le operazioni elettorali degli Ordini provinciali Ricorsi avverso le operazioni elettorali del Comitato Centrale della FOFI Ha potestà disciplinare nei confronti dei membri del Comitato Centrale della FOFI e dei componenti farmacisti della CCEPS stessa dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute POTERE DISCIPLINARE DPR 221/50, art.38 L’intervento disciplinare è dovuto nei casi in cui il sanitario si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della professione, o comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute POTERE DISCIPLINARE CCEPS, dec. n.29/1967 e n.20/1969 In materia disciplinare non è necessario l’accertamento del dolo, in quanto è sufficiente che il fatto possa essere addebitato anche solo a titolo di colpa; Il comportamento sanzionabile deve essere volontario ma non necessariamente doloso dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute POTERE DISCIPLINARE DLCPS 233/1946, art. 15 Il potere disciplinare sui componenti il Consiglio dell’Ordine viene esercitato dal Comitato Centrale della FOFI. Il potere disciplinare sui componenti il Comitato Centrale della FOFI viene esercitato dalla CCEPS. Il potere disciplinare sui componenti sanitari della CCEPS viene esercitato dalla stessa CCEPS dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute POTERE DISCIPLINARE DPR 221/1950, art 40 Le sanzioni disciplinari sono: Avvertimento, che consiste nel diffidare per iscritto il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; Censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; Sospensione dall’esercizio professionale per la durata da uno a sei mesi; Radiazione dall’Albo, che è pronunciata contro l’iscritto che abbia gravemente compromesso la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria . dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute POTERE DISCIPLINARE DPR 221/1950, art 42 e seg. Sospensione di diritto (Radiazione di diritto) dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute POTERE DISCIPLINARE DPR 233/46 e DPR 221/50 Limiti del potere disciplinare Tutela di interessi sindacali Esercizio dell’attività professionale nell’ ambito dei poteri delegati alla Pubblica Amministrazione dott. Ferdinando Maria de Francesco
La tutela della salute POTERE DISCIPLINARE DPR 221/1950 Le fasi Istruttoria preliminare Audizione del sanitario Deliberazione del Consiglio (apertura o archiviazione) Celebrazione del giudizio disciplinare Eventuali ricorsi sono possibili in sede di CCPS Ultimo grado di giudizio Corte di Cassazione dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco Il codice deontologico dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA responsabilità deontologiche AUTOCRINIA L’iscrizione all’Albo comporta che ciascun farmacista sia assoggettato anche alla giurisdizione domestica dell’Ordine di appartenenza per gli aspetti disciplinari relativi alle responsabilità etiche e deontologiche dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA ETICA PROFESSIONALE La rilevanza giuridica dei criteri di etica professionale è fondata sui seguenti canoni: CORRETTEZZA RISERVATEZZA DISINTERESSE INFORMATIVA dott. Ferdinando Maria de Francesco
dott. Ferdinando Maria de Francesco La tutela della salute La responsabilità del FARMACISTA ETICA PROFESSIONALE da essi traggono fondamento i principi ispiratori del “codice deontologico” dott. Ferdinando Maria de Francesco