La documentazione dell’attività medica Prof. Pierluca Zangani

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Transcript della presentazione:

La documentazione dell’attività medica Prof. Pierluca Zangani FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Corso Integrato di Medicina Legale V Anno – I Semestre A.A. 2006/2007 La documentazione dell’attività medica Prof. Pierluca Zangani

IL CERTIFICATO MEDICO Il certificato è l’atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica, di cui il certificato è destinato a provare l’esistenza. Essendo un atto pubblico deve essere veritiero e redatto chiaramente.

Il certificato medico Il certificato è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può condurre all’affermazione di diritti soggettivi previsti dalla norma, ovvero determinare conseguenze a carico dell’individuo e della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Il certificato medico Atto scritto e firmato per mezzo del quale una persona investita di determinate attribuzioni e in tale qualità, attesta l’esistenza o meno di determinati fatti o condizioni o qualità. Attestazione di un fatto di natura tecnica destinato a provare la verità.

La certificazione è sottoposta ai vincoli delle seguenti norme: Art. 480 c.p. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative); Art. 481 c.p. (falso ideologico in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità; Art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata)

Art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa … Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

La falsità ideologica concerne il contenuto concettuale, vale a dire la attestazione che costituisce il nucleo del certificato. Consiste nel presentare come reali ed autentici fatti che non lo sono. L’autore della falsità ha la consapevolezza di dare una rappresentazione alterata della realtà, per cui la falsità ideologica presuppone il dolo. Il falso materiale consiste nella creazione ex novo in tutto od in parte, nella alterazione o contraffazione di un certificato mediante cancellature o aggiunte.

Codice di Deontologia Medica Art. 24 (certificazione): “Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. Art. 25 (documentazione clinica): “Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica a disposizione dello stesso e dei suoi legali rappresentanti o di medici o istituzioni da essa indicate per iscritto”.

REQUISITI DEL CERTIFICATO VERIDICITA’ (dati oggettivi, precisare i dati riferiti, precisare se trattasi di ipotesi diagnostiche e/o prognostiche); CHIAREZZA (grafia leggibile, comprensibile anche a chi non ha specifica competenza tecnica; evitare le abbreviazioni e gli acronimi; indicare chiaramente nome e cognome ed eventuali qualifiche del certificante; nome e cognome del paziente; data di rilascio; non dimenticare la firma, ed eventualmente il timbro, di chi lo ha redatto.

Nell’ambito dell’attività certificativa si distinguono certificati obbligatori e facoltativi. I certificati obbligatori sono quelli la cui esibizione consente l’esercizio di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo e sono previsti da specifiche normative. I certificati facoltativi hanno in genere la finalità di attestare, nei confronti di Enti pubblici o privati, lo stato di salute del richiedente che spontaneamente li esibisce al di fuori di ogni previsione di legge.

La Ricetta Il nuovo ricettario del SSN è in vigore dal 1° gennaio 2005. ed è stato definito in funzione per unificare i vari modelli di ricetta in uso, ma anche per predisporre la ricetta in conformità di quanto previsto dall’art. 50 del DL 30-9-2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla L. 24-11-2003, n. 326. La compilazione del nuovo ricettario inserisce il medico di medicina generale in un sistema che sempre più, attraverso il canale informatico, tende a mettere in rete e a rendere disponibili al SSN, nei suoi diversi livelli di responsabilità, informazioni sensibili tra le quali i comportamenti prescrittivi del medico ma anche i consumi sanitari di ciascun cittadino.

Il nuovo ricettario è utilizzato per le seguenti prescrizioni di prestazioni sanitarie: Prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN presso strutture a gestione diretta od accreditate; Prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale; Prescrizione delle prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della Salute, al personale navigante, marittimo, e dell’aviazione civile.

RICETTA MEDICA Il ricettario viene consegnato a tutti i medici prescrittori, identificati anche tramite codice fiscale, che assumono in prima persona la responsabilità di prescrivere prestazioni e farmaci; La ricetta è concepita per consentirne una congruente lettura informatizzata. La ricetta è altresì concepita per essere stampata preferibilmente con mezzi informatici. I campi obbligatori vanno compilati, per evitare successive aggiunte è richiesta la massima chiarezza e vanno evitate cancellature o correzioni. Nel caso di compilazione manuale, devono essere usate esclusivamente penne stilografiche o a sfera, con inchiostro nero. Per i timbri devono essere usati inchiostri neri, non oleosi.