Lezione del 14 gennaio 2009 Avv. Paolo Goretti LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA - Costituzione - Conferimenti - Finanziamenti dei soci - Diritti particolari dei soci Lezione del 14 gennaio 2009 Avv. Paolo Goretti
La disciplina delle S.r.l. La riforma del diritto societario (D.lgs. 6/2003) ha profondamente innovato la disciplina della società a responsabilità limitata L’introduzione di una specifica normativa e la grande autonomia lasciata ai soci nella redazione dell’atto costitutivo fanno si che la S.r.l. cessi di essere una sorta di sorella minore della S.p.a. La grande rilevanza conferita alla persona del socio e l’abbandono del metodo collegiale nell’amministrazione e nelle decisioni dei soci pongono la S.r.l. a metà strada fra il modello organizzativo della S.p.a. e quello delle società di persone
La disciplina delle S.r.l. La riforma ha introdotto numerose novità nella disciplina delle S.r.l.: In tema di costituzione In tema di diritti dei soci In tema di amministrazione della società In tema di decisioni dei soci In tema di controllo dei soci e di responsabilità degli amministratori In tema di emissione di titoli di debito In tema di recesso ed esclusione del socio dalla società In tema di durata della società
La disciplina delle S.r.l. Costituzione della S.r.l. E’ una fattispecie a formazione progressiva, composta di due fasi: Stipula dell’atto costitutivo Iscrizione della società nel registro imprese
La disciplina delle S.r.l. Atto costitutivo Può avere natura contrattuale o unilaterale Va sempre redatto nella forma dell’atto pubblico, a pena di nullità
La disciplina delle S.r.l. Elementi essenziali dell’atto costitutivo di S.r.l. sono (art. 2463 c.c.): il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l'attività che costituisce l'oggetto sociale; l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza; le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
La disciplina delle S.r.l. il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio Vanno sempre individuati i soggetti che partecipano alla costituzione della società Lo stesso vale nel caso in cui alla società partecipino altri enti (società di capitali, di persone, o anche associazioni)
La disciplina delle S.r.l. la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie La scelta della denominazione sociale è libera E’ però obbligatorio inserire nella denominazione sociale l’indicazione del tipo di società, in ossequio al principio della verità, già sancito anche per la ditta dell’imprenditore individuale Per la sede è sufficiente indicare il comune, e lo stesso avviene per le sedi secondarie
La disciplina delle S.r.l. l'attività che costituisce l'oggetto sociale; L’oggetto, come in ogni altro contratto, deve essere anche determinato o determinabile Per questo è previsto l’obbligo di indicare la specifica attività economica che costituisce l’oggetto sociale Tale indicazione è particolarmente importante per i terzi, poiché consente loro di verificare i limiti dei poteri di gestione degli amministratori
La disciplina delle S.r.l. l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato Il capitale minimo nelle S.r.l. è oggi di 10.000 Euro All’atto della costituzione della società il capitale deve essere integralmente sottoscritto Mentre è sufficiente il versamento del 25% dei conferimenti in denaro
La disciplina delle S.r.l. i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura Nell’atto costitutivo vanno indicati i conferimenti di ciascun socio Nel caso di conferimenti in natura e di crediti va indicato anche il valore loro attribuito, con allegata la relazione giurata dell’esperto contabile
La disciplina delle S.r.l. la quota di partecipazione di ciascun socio Si tiene distinta l’indicazione del valore dei conferimenti da quella della quota attribuita a ciascun socio, che non può mai essere rappresentata da azioni La regola generale è sempre la proporzionalità della quota al conferimento E’ possibile però derogare a tale regola Ed è altresì possibile attribuire ai soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la partecipazione agli utili
La disciplina delle S.r.l. le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza Per le decisioni dei soci la delibera assembleare non è più l’unico strumento possibile L’amministrazione della società può anche essere affidata ai soci, in maniera disgiunta o congiunta In mancanza di alcuna presa di posizione nell’atto costitutivo, assemblea ed organo amministrativo dovranno adottare il metodo collegiale Se non è necessaria la nomina del collegio sindacale, si può anche affidare il controllo contabile della società ad un revisore iscritto all’albo
La disciplina delle S.r.l. le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile; I nomi degli amministratori e degli incaricati del controllo contabile vanno iscritti nell’atto costitutivo E’ però possibile che l’atto costitutivo rinvii alla prima assemblea utile la nomina degli amministratori, come anche la scelta del loro numero (fra un minimo ed un massimo) o del sistema di amministrazione
La disciplina delle S.r.l. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società Questa disposizione era presente anche prima della riforma del diritto societario
La disciplina delle S.r.l. Deposito dell’atto costitutivo al registro delle imprese E’ effettuato dal notaio rogante, entro 20 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo In mancanza di adempimento da parte del notaio o degli amministratori, ciascun socio può provvedervi, a spese della società
La disciplina delle S.r.l. Condizioni per ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese: che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; che siano rispettate le previsioni di legge relative al versamento dei conferimenti; che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. Sono le stesse condizioni previste per le S.p.a. Con riguardo ai conferimenti, però, la disciplina necessita di adeguamenti a quanto ora previsto in tema di S.r.l.
La disciplina delle S.r.l. Controlli da parte del notaio Non è più previsto il procedimento di omologazione da parte del Tribunale I controlli sulla regolarità della costituzione sono svolti solo dal notaio rogante Si tratta di un controllo di mera legittimità Regolarità del procedimento di costituzione Presenza nell’atto costitutivo delle indicazioni prescritte dalla legge Sussistenza di tutte le condizioni richieste per la costituzione della società Il notaio non può invece sindacare le scelte di merito effettuate dai soci
La disciplina delle S.r.l. Iscrizione nel Registro delle Imprese La domanda è fatta dal notaio, con il deposito dell’atto costitutivo L’ufficio del Registro delle Imprese procede solo ad un controllo di regolarità formale della documentazione presentata
La disciplina delle S.r.l. Con l’iscrizione nel registro delle imprese Nasce la società (pubblicità costitutiva) Alla società è riconosciuta la personalità giuridica, e dunque l’autonomia patrimoniale perfetta Gli amministratori potranno ritirare il 25% dei conferimenti versati dai soci alla stipula dell’atto costitutivo presso l’Istituto di credito prescelto
La disciplina delle S.r.l. Prima dell’iscrizione presso il registro delle imprese la società non ha un’autonomia patrimoniale perfetta Delle obbligazioni contratte per operazioni compiute prima dell’iscrizione risponde chi ha agito per conto della società Sono inoltre responsabili i soci che abbiano deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione Risponde infine anche la società, se ha successivamente approvato l’operazione
La disciplina delle S.r.l. La mancanza delle indicazioni previste dall’art. 2463 c.c. è causa di nullità dell’atto costitutivo: Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese si applica la disciplina generale della nullità dei contratti Dopo l’iscrizione si applica invece la speciale disciplina della nullità della società
La disciplina delle S.r.l. Nullità della società Si ha solo in determinate ipotesi: Mancata stipula dell’atto costitutivo per atto pubblico Illiceità dell’oggetto sociale Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante: La denominazione della società I conferimenti L’ammontare del capitale sociale L’oggetto sociale
La disciplina delle S.r.l. Azione di nullità Può essere promossa da chiunque vi abbia interesse E’ legittimato ad agire anche il P.M. La nullità non può mai essere dichiarata se la società provvede ad eliminare la causa di nullità rinnovando l’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico modificando l’atto costitutivo in modo da eliminare la causa di nullità
La disciplina delle S.r.l. La sentenza che dichiara la nullità della società Deve contenere la nomina dei liquidatori della società Deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori o dei liquidatori Non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti per conto della società prima della dichiarazione di nullità Non libera i soci dall’obbligo di effettuare i conferimenti fino alla soddisfazione di tutti i creditori sociali
La disciplina delle S.r.l. Conferimenti dei soci Il conferimento è l’obbligo assunto dal socio di apportare beni in società Quale corrispettivo del conferimento al socio è riconosciuta la partecipazione alla società, con i diritti che ne derivano
La disciplina delle S.r.l. Conferimenti dei soci Il valore dei beni conferiti non può mai essere inferiore, complessivamente, all’ammontare globale del capitale sociale Ogni elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica può essere oggetto di conferimento
La disciplina delle S.r.l. a. Valore dei conferimenti Si parla di valore complessivo Per il singolo socio, la quota di partecipazione può non essere proporzionale al conferimento effettuato Ciò che rileva è che, nel complesso, il valore reale dei conferimenti non sia inferiore a quello capitalizzato
La disciplina delle S.r.l. b. Beni conferibili Denaro (il conferimento va fatto necessariamente in denaro se l’atto costitutivo non dispone diversamente) Beni in natura o crediti Opere o servizi Ciò che rileva è che, in ogni caso, deve trattarsi di entità cui sia concretamente possibile attribuire un valore monetario in termini obiettivi
La disciplina delle S.r.l. Conferimenti in denaro Alla costituzione va versato presso un istituto di credito il 25% del loro ammontare Il versamento deve essere invece integrale nel caso di S.r.l. unipersonale, pena la perdita del beneficio della responsabilità limitata E’ possibile sostituire il versamento con una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa
La disciplina delle S.r.l. Fideiussione o polizza Vanno prestate in favore della società a prima richiesta Devono essere prestate per un valore pari a quello del conferimento Sono sostituibili in ogni momento con il versamento del relativo importo in denaro Rimangono efficaci anche nel caso di trasferimento delle relative quote La fideiussione o la polizza diventano in pratica il vero oggetto del conferimento
La disciplina delle S.r.l. Conferimenti in natura e di crediti Applicabilità degli artt. 2254 e 2255 c.c. Le relative quote devono essere integralmente liberate al momento della costituzione
La disciplina delle S.r.l. Oggetto dei conferimenti in natura Beni mobili Beni immobili Aziende Altre entità immateriali (Brevetti, marchi, Know-how)
La disciplina delle S.r.l. Know-how Può essere oggetto di conferimento Può essere conferito anche a titolo di licenza Si deve sempre rispettare il principio di integrale liberazione
La disciplina delle S.r.l. Partecipazioni sociali Le relative quote devono essere integralmente liberate (immediata iscrizione della società conferitaria nel libro soci della società terza) Non è possibile il conferimento se lo statuto della società terza vieta il trasferimento delle sue quote Se invece c’è una clausola di gradimento, questo deve essere stato preventivamente concesso Non è possibile il conferimento di quote proprie della stessa società
La disciplina delle S.r.l. Titoli di credito Sono conferibili Cose generiche, cose future, cose altrui, beni o diritti sotto condizione Non sono conferibili (non può essere rispettato il principio di immediata liberazione)
La disciplina delle S.r.l. Crediti Sono conferibili sia crediti in denaro che per prestazioni in natura Sono conferibili anche crediti nei confronti della stessa società Sono conferibili anche crediti contestati Non sono conferibili i crediti futuri, o quelli condizionati
La disciplina delle S.r.l. Conferimento di opere o servizi Confermano il carattere personalista della S.r.l. L’adempimento della prestazione deve essere garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria La polizza o la fideiussione sono sostituibili con il versamento di una corrispondente cauzione in denaro
La disciplina delle S.r.l. Conferimenti di opere o servizi Rappresentano tutte quelle entità Suscettibili di valutazione economica Ma per le quali è impossibile l’integrale immediata liberazione Possono consistere in: Prestazioni oggetto di un contratto d’opera Prestazioni negative (obbligo di non concorrenza) Trasferimento di Know-how (quando questo presuppone anche un’attività collaborativa del conferente)
La disciplina delle S.r.l. Stima dei conferimenti diversi dal denaro E’ prevista espressamente solo per i conferimenti in natura e di crediti, ma si ritiene applicabile anche ai conferimenti di opere o servizi E’ contenuta in una relazione giurata di un esperto revisore contabile o di una società di revisione, da allegarsi all’atto costitutivo L’esperto non deve essere nominato dal Presidente del Tribunale, ma è scelto liberamente dal socio conferente
La disciplina delle S.r.l. La relazione giurata deve contenere Descrizione dei beni, dei crediti e delle prestazioni conferite Indicazione dei criteri di valutazione seguiti Attestazione che il valore dei conferimenti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
La disciplina delle S.r.l. Controllo sulla perizia Non è più previsto un controllo degli amministratori sulla perizia Non è neppure previsto cosa accade in caso di rilevata minusvalenza rispetto al valore attribuito ai conferimenti nella determinazione del capitale sociale Secondo una tesi dottrinale sarebbe applicabile per analogia la disciplina delle S.p.a.
La disciplina delle S.r.l. Acquisti pericolosi Sono acquisti di beni o crediti da parte della società Nei primi due anni dalla costituzione Da soci fondatori, soci o amministratori Per un ammontare pari o superiore a 1/10 del capitale sociale
La disciplina delle S.r.l. Disciplina degli acquisti pericolosi Autorizzazione dell’assemblea dei soci, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente Perizia di stima di un esperto revisore contabile o di una società di revisione, come per i conferimenti diversi da quelli in denaro
La disciplina delle S.r.l. Violazione della disciplina degli acquisti pericolosi Responsabilità solidale degli amministratori e dell’alienante per i danni patrimoniali causati alla società Gli acquisti rimangono comunque validi ed efficaci
La disciplina delle S.r.l. Esclusione dalla disciplina degli acquisti pericolosi Acquisti effettuati a condizioni normali e nell’ambito delle operazioni correnti della società Acquisti in mercati regolamentati Acquisti effettuati sotto il controllo dell’autorità amministrativa o giudiziaria
La disciplina delle S.r.l. Mancata esecuzione dei versamenti Gli amministratori diffidano il socio ad eseguire il conferimento entro 30 giorni Poi possono scegliere se agire contro il socio per l’adempimento del conferimento oppure vendere agli altri soci la partecipazione In ogni caso è preclusa la partecipazione del socio moroso alle decisioni societarie Tale disciplina si applica anche nel caso in cui siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria per i conferimenti di opere e servizi
La disciplina delle S.r.l. Vendita della partecipazione del socio moroso La partecipazione viene prima offerta agli altri soci, in proporzione delle rispettive partecipazioni, al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato Se mancano offerte di acquisto da parte dei soci, si procede a vendita all’incanto della partecipazione In entrambi i casi la vendita è effettuata a rischio e pericolo del socio moroso
La disciplina delle S.r.l. Esclusione del socio Se non è possibile procedere alla vendita della partecipazione gli amministratori escludono il socio moroso Le somme precedentemente pagate dal socio moroso sono trattenute dalla società, salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito, e si procede alla corrispondente riduzione del capitale sociale La decisione di esclusione è comunicata al socio, che può opporsi ricorrendo all’Autorità giudiziaria
La disciplina delle S.r.l. La società reperisce i fondi necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale in due modi: Mediante capitale proprio (conferimenti iniziali e successivi versamenti in conto capitale o a fondo perduto da parte dei soci) Mediante capitale di credito (proveniente da terzi o dagli stessi soci)
La disciplina delle S.r.l. Sottocapitalizzazione della S.r.l. Spesso i soci tendono a sottocapitalizzare la società, fornendole i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento non con conferimenti iniziali o con versamenti in conto capitale, ma attraverso operazioni di prestito, i cd. Finanziamenti soci Solo i Finanziamenti soci danno diritto alla restituzione delle relative somme, mentre per gli apporti di capitale non c’è obbligo di restituzione durante societate
La disciplina delle S.r.l. Non è sempre agevole la qualificazione giuridica degli apporti finanziari dei soci in società Ciò che rileva a tal fine è la volontà dei soci, che può rintracciarsi attraverso: Interpretazione della delibera assembleare Analisi delle modalità di esecuzione dell’operazione Classificazione in bilancio dei versamenti
La disciplina delle S.r.l. Disciplina dei finanziamenti soci nella S.r.l. Con l’art. 2467 c.c. in sede di riforma del diritto societario si è disciplinata tale fattispecie: Dando una definizione dei Finanziamenti soci ai fini dell’applicazione della disposizione in esame Prevedendo (i) la postergazione di tali finanziamenti rispetto agli altri debiti della società, e (ii) l’obbligo di restituzione da parte dei soci dei finanziamenti rimborsati nell’anno anteriore al fallimento della società
La disciplina delle S.r.l. Sono considerati finanziamenti soci ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2467 c.c. I finanziamenti di qualsiasi natura Concessi dai soci in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure concessi in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento
La disciplina delle S.r.l. Postergazione Il credito del socio, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 2467, comma 2, c.c., è postergato rispetto ai crediti vantati dai terzi nei confronti della società Può essere perciò rimborsato dalla società solo dopo la soddisfazione degli altri crediti, anche se sorti successivamente al finanziamento dei soci
La disciplina delle S.r.l. Restituzione delle somme rimborsate ai soci Se il finanziamento è rimborsato al socio nell’anno precedente il fallimento della società, esso deve essere restituito, su iniziativa del curatore E’ una vera e propria revocatoria legale
La disciplina delle S.r.l. Società soggette ad attività di direzione e coordinamento La disciplina di cui all’art. 2467 c.c. è applicabile anche ai finanziamenti concessi alla società da chi esercita attività di direzione e coordinamento, o da altre società soggette a tale attività (art. 2497 quinquies c.c.)
La disciplina delle S.r.l. Diritti dei soci In cambio del conferimento al socio è riconosciuta la partecipazione alla società Con la partecipazione in società al socio sono attribuiti diversi diritti, amministrativi e patrimoniali
La disciplina delle S.r.l. Diritti amministrativi: Diritto di partecipare all’assemblea Diritto di partecipare con il proprio voto alle decisioni dei soci Diritto di impugnare le delibere assembleari Diritto di controllo sui libri sociali e i documenti amministrativi (per i soci che non partecipano all’amministrazione) Diritto di promuovere azione sociale di responsabilità contro gli amministratori Diritti patrimoniali: Diritto agli utili Diritto alla quota di liquidazione (in caso di recesso o esclusione del socio, ovvero di liquidazione della società) Diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale
La disciplina delle S.r.l. La regola è la proporzionalità fra i diritti sociali e la partecipazione, e fra quest’ultima e i conferimenti L’atto costitutivo può però determinare le partecipazioni sociali in maniera non proporzionale ai conferimenti effettuati L’atto costitutivo può altresì attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili
La disciplina delle S.r.l. Particolari diritti dei soci Possono essere attribuiti al singolo socio, e rafforzano il carattere personalistico della nuova S.r.l. Non è prevista invece la creazione di particolari categorie di quote, perché ogni peculiarità della partecipazione deve essere strutturata non astrattamente, ma in considerazione della personalità del socio
La disciplina delle S.r.l. Esempi di particolari diritti dei soci Amministrativi: Nomina e cessazione di un amministratore Diritto di veto per certi atti gestori Distribuzione degli utili: Particolari privilegi Diritto protetto alla distribuzione di una quota degli utili Altri diritti: Diritto di un socio di chiedere che una decisione dei soci sia presa in sede assembleare Nomina o cessazione di un sindaco, se presente
La disciplina delle S.r.l. Modifica dei particolari diritti dei soci E’ richiesta l’unanimità dei soci per modificarli L’atto costitutivo può però consentire modifiche a maggioranza, ma in questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso
La disciplina delle S.r.l. Circolazione della partecipazione: Secondo una tesi i particolari diritti attribuiti al socio non sarebbero trasferibili a terzi, ai quali potrebbe essere trasferita solo la relativa partecipazione sociale, depurata da tali diritti Secondo un’altra tesi (Consiglio notarile di Milano) sarebbe rimessa all’atto costitutivo la scelta in merito al regime di circolazione delle partecipazioni gravate dai particolari diritti, nonché in merito alla sorte di tali diritti in caso di cessione delle partecipazioni medesime