Corso di Diritto dell’Unione

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Transcript della presentazione:

Corso di Diritto dell’Unione 2016-2017 Le competenze dell’Unione europea

I termini del problema Lo sviluppo delle competenze UE attraverso la revisione dei trattati (art. 48 TUE) Il c.d. competence creep e la “compressione” del potere degli Stati membri La centralità del problema: la “incostituzionalità” degli atti ultra vires La dichiarazione di Laaken e i lavori della Convenzione sul futuro dell’Europa

Il problema delle competenze UE nel trattato di Lisbona Art. 5 TUE: i principi generali - attribuzione - sussidiarietà - proporzionalità Art. 2 TFUE: i tipi di competenze - esclusive - concorrenti - di sostegno, coordinamento e completamento - politiche economiche e PESC Artt. 3-6: le materie di competenza Protocollo n. 2 sull’applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità

Articolo 5 TUE (ex articolo 5 del TUE)   1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il principio di attribuzione Art. 5 TUE 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.  

Carattere derivato e “speciale” delle competenze dell’Unione (v Carattere derivato e “speciale” delle competenze dell’Unione (v. anche art. 4.1 TUE e art. 2.2 TFUE – competenze concorrenti) Principio di attribuzione e problema della corretta individuazione della “base giuridica” I “poteri impliciti”: la sentenza AETS e la teoria del parallelismo tra competenze interne e competenze esterne (VI.2.2, p. 400)

La clausola di flessibilità: l’art. 352 TFUE 1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.   3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono.  4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.

I tipi di competenze: art. 2 TFUE 1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.  2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria. 

3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione. 4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.  5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.

Le competenze esclusive Caratteristiche - assenza di poteri degli Stati membri - eccezioni -- se autorizzati dall’Unione --per l’attuazione di atti dell’Unione Art. 3: elenco (poca numerosità)

Le competenze concorrenti Caratteristiche - coesistenza di poteri UE e SM - Progressiva perdita dei poteri SM - la pre-emption - la reversibilità: art. 2.2 Elenco (non tassativo)

Le competenze del terzo tipo Caratterisitche Esercizio parallelo UE e SM No pre-emption Non armonizzazione (art. 2.5) Elenco Competenza in materia di politica economica e occupazionale e sociale (art. 5) e PESC (art. 6)

Il principio di sussidiarietà Art. 5 TUE 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

Significato Richiami (preambolo e art. 12 TUE; artt. 69 e 352 YFUE) Novità introdotte dal Trattato di Lisbona: sussidiarietà verticale e orizzontale Campo d’applicazione: non competenze esclusive Protocollo n. 2 e poteri dei Parlamenti nazionali: cartellino giallo (1/3 voti contrari – riesame) e cartellino arancione (maggioranza semplice – procedura legislativa ordinaria – maggioranza 55% del Consiglio)

Controllo giurisdizionale: vizio autonomo di legittimità Caso BAT VI.3.4 p. 420 (v. p. 412)

Il principio di proporzionalità Art. 5 TUE   4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.