Il «sistema» delle fonti regionali 1948

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Stato federale Enumerazione dei poteri conferiti Stato federale
Advertisements

Il «sistema» delle fonti regionali 1948
La tipologia delle forme organizzative Il governo e l’amministrazione ministeriale Le autonomie locali.
Fonti del diritto amministrativo
IL NOSTRO PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE classi I G e IV B 1-LA COSTITUZIONE Che cos’è e quando è stata promulgata, Di quante parti è composta.
GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
MAGISTRATURA Lezione 11.
MAGISTRATURA ORGANI GIUDIZIARI.
Debito Pubblico Fabrizio Tesseri Dirigente Direzione II – Ufficio IV
La corte costituzionale
Le fonti delle autonomie
FONTI DEL TURISMO.
FONTI DEL TURISMO.
Le Fonti del diritto pubblico italiano
FONTI DEL DIRITTO.
Statuto d’Autonomia, Consiglio e Giunta
IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE
La Riforma Costituzionale: cosa cambia
La riforma del senato e del titolo V della costituzione
CORSO PREPARAZIONE concorso PUBBLICo miNiStero giuStiZia
8) Differenza fra norme di principio e principi generali dell’ordinamento Il principio fondamentale, come del resto si desume dal terzo comma dell'art.
La soggettività giuridica (i soggetti)
Gli atti aventi forza di legge
FONTI DEL DIRITTO.
Le norme costituzionali sulla p.a.
FONTI DEL DIRITTO.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche.
9) Limiti regione Sardegna Statuto.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’adattamento dell’ordinamento italiano
La scuola nella Costituzione
Aggiornato al D. Lgs. n. 185 del 2016
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI comune trieste
Le Fonti del diritto pubblico italiano
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
competenza esclusiva statale competenza residuale regionale
Il turismo nella Costituzione, come valore e
prof.ssa Carli Moretti Donatella
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
REGIONE LOMBARDIA E IL SUO SISTEMA
Testo unico “enti locali”
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
Limiti regione Sardegna 3
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Quante sono le «materie trasversali»?
Tipologie di competenza art. 117 Cost.
Fonti Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza.
Competenza legislativa e limiti Regione Sardegna
Le fonti in Costituzione
Limiti competenza regione Sardegna
Art. 117 Costituzione Oggetto: Competenza legislativa (e regolamentare) di Stato e Regioni Ordinarie e relativi limiti Art 117, comma 1: I limiti Costituzione,
Limiti regione Sardegna 2
Corso di Diritto dell’Unione
Article Vienna Convention
alla ricerca dei fondamenti costituzionali:
La legge cost. 1/1999 Art. 2 - L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità.
Il Governo è l'organo costituzionale formato da:
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».
Le fonti del diritto.
Art. 117 Costituzione Oggetto: Competenza legislativa (e regolamentare) di Stato e Regioni Ordinarie e relativi limiti Art 117, comma 1: I limiti Costituzione,
PROPOSTE DI CAMBIAMENTO
Appunti sulla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale
CONSULTA 5As Nichol, Silvia, Rosa, Coumba.
FONTI DEL DIRITTO.
Potestà esclusiva: «grandi riforme», un test
«Autonomia regionale differenziata»
Limiti regione Sardegna 3
Le fonti delle autonomie
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Transcript della presentazione:

Il «sistema» delle fonti regionali 1948 «speciale» = legge costituzionale Statuto «ordinario» = legge statale ‘rinforzata’ potestà esclusiva (solo RR speciali) Legge regionale potestà concorrente potestà d’attuazione Regolamento regionale Consiglio regionale

STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA (l. cost. 1/1963) Art. 4 In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; ….

STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA (l. cost. 1/1963) Art. 5 Con l’osservanza dei limiti generali indicati nell’articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: [1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;]6 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell’articolo 51; 4) disciplina dei controlli previsti nell’articolo 60; 5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni; 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; …. 10) miniere, cave e torbiere; 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione; 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA (l. cost. 1/1963) Art. 6 La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie: scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica; lavoro, previdenza e assistenza sociale; antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA (l. cost. 1/1963) Art. 7 La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie: scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica; lavoro, previdenza e assistenza sociale; antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA (l. cost. 1/1963) Art. 8 - La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Art. 9 - La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell’istruzione universitaria, nell’ambito della Regione stessa. Art. 10 - Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, l’esercizio di proprie funzioni amministrative. Le Amministrazioni statali centrali, per l’esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione. Nei casi previsti dai precedenti commi, l’onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Competenza esclusiva territorio materia  Statuto speciale legittimità generali dell’ord.giur. principi fondamentali delle grandi riforme Corte cost. obblighi internazionali Leggi statali Limiti della legge regionale Parlamento merito Interesse nazionale

Competenza concorrente territorio materia legittimità Leggi statali principi fondamentali obblighi internazionali Corte cost. Limiti della legge regionale Parlamento merito Interesse nazionale

Competenza “concorrente” Art. 117 Cost. 1948 «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: --- fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.» Competenza “concorrente” Limite di merito

Potestà d’attuazione – Cost. 1948 Art. 117.3 Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Art. 118 Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. Norme di attuazione Principio di «parallelismo» tra le funzioni Delega di funzioni amministrative