I contratti formativi.

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I contratti formativi

La formazione “vecchio stampo” L’apprendistato Disciplina del 1955, modifiche nel 1968, 1987, 1997, 2003, 2008, 2011, 2012, 2015. Durata: da 6 mesi a 4 anni per soggetti tra i 15 ed i 24/26/28 anni Addestramento professionale (dal 1997: formazione esterna; dal 1998 tutor) Il primo e tipico strumento formativo strutturato sul modello medievale della bottega artigiane

Il “nuovo” concetto di interrelazione scuola-lavoro Tirocinio/stage Scuola Lavoro Apprendistato

Il tirocinio Il tirocinio ex l.196/1997 Il praticantato Adolescenti o giovani regolarmente iscritti a un ciclo di studi (universitario o scolastico di ogni ordine e grado) Il tirocinio A fini orientativi e di addestramento pratico Modifiche 2011, 2012: Le competenze regionali

L’apprendistato L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. L’unico contratto di avviamento al lavoro / formativo Minimo 6 mesi (salvo lavori stagionali: CCNL) Le aziende con +50 dipendenti possono effettuare contratti di apprendistato se hanno assunto almeno il 20% degli apprendisti già formati; rapporto apprendisti/dipendenti max 3:2 (per – di 10 dip. 1:1).

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 1 Gli apprendistati contratto di apprendistato professionalizzante 2 contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 3

Un nuovo tipo di apprendistato? L’apprendistato può avvenire anche all’interno di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato Per lavoratori in mobilità, a prescindere dall’età anagrafica per qualificazione o riqualificazione professionale

Da 15 anni a 25 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore Minimo 6 mesi Max 3/4 anni (5 artig.) finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Con decreto del Ministro del lavoro,di concerto con il MIUR e del MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni

Contratto di apprendistato professionalizzante Età: 18-29 Durata: 2 - 6 anni è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni Scopo: conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali

Art. 45 Apprendistato di alta formazione e di ricerca 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 45 Apprendistato di alta formazione e di ricerca 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Contratto di Apprendistato di alta formazione e di ricerca Età: 18-29 Scopo: conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche Gli aspetti formativi sono rimessi alle regioni in accordo con le oo.ss per la ricerca o alta formazione; protocollo con l’istituzione formativa negli altri casi.

Le peculiarità del rapporto di lavoro Formazione esterna o interna alla azienda Registrazione della formazione Presenza di tutore aziendale con formazione e competenze adeguate Contratto scritto, patto di prova e piano formativo individuale (in forma sintetica) Contratto a tempo indeterminato, ma: Divieto di recesso anticipato per le parti senza g.c. o g.m. Recesso ex 2118 al termine della formazione Nell’apprendistato per il raggiungimento di un titolo di studio è giustificato motivo il mancato raggiungimento dell’obiettivo Inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto alla qualifica (o retribuzione inferiore) Tutela previdenziale compresa la NASpI Le peculiarità del rapporto di lavoro

Somministrazione Contratto tra Agenzia di lavoro ed utilizzatore Contratto tra Agenzia di lavoro e lavoratore Rapporto tra lavoratore ed utilizzatore

Il lavoro agile Art.18 - l. 81/2017 modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Peculiarietà Forma scritta. disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali forme di esercizio del potere direttivo strumenti utilizzati dal lavoratore. tempi di riposo misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Peculiarietà 2 Può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato