La CIRCOLARE 18/E del 01/08/18
Art. 148 comma 3 del TUIR L’art. 148 comma 3 del TUIR dispone la decommercializzazione ai fini Ires delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici: «nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»
Verifica dei requisiti statutari ex art. 148, comma 8 del TUIR Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (ex art.3, comma 190, L.662/1996) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 3
Divieto di distribuzione degli utili E’ fatto divieto ad ogni livello dell’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ciò si verifica quando: si corrispondono ai componenti gli organi amministrativi e di controllo indennità di carica annue superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle spa (= circa € 41.316,55); si corrispondono ai lavoratori dipendenti salari/stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Es: istruttore in possesso di diploma o di titolo equipollente conseguito c/o Federazioni/Enti di promozione sociale con approfondita competenza tecnico-professionale e notevole esperienza, che opera in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle discipline sportive di competenza = terzo livello = € 1.379,95 (se superiore a € 1.655,94 = distribuzione indiretta di utili). 4
La democraticità del rapporto associativo La clausola di democraticità si intende violata quando: vi è la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi; vi è la presenza di diverse quote associative alla quali corrisponde una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi; vi è un esercizio limitato del diritto di voto in relazioni alle delibere assembleari
Verifica dei requisiti statutari ex art. 148, ottavo comma, del TUIR obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 6
Requisiti di cui all’art. 90 L. 289/02 Il comma 18 dell’art.90 L. 289/02 dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro si costituiscano con atto scritto nel quale devono essere espressamente previsti: la denominazione; l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione delle attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; l’attribuzione della rappresentanza legale all’associazione; l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche informe indirette; le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le S.S.D. che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del C.C.;
Requisiti di cui all’art.90 L.289/02 l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organismi statutari; le modalità di scioglimento dell’associazione; l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Dall’affiliazione alla piattaforma Coni Il CONI rappresenta l’organismo cui sono affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport su base nazionale, la sua promozione e la sua massima diffusione. Il Registro è lo strumento utilizzato per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” delle associazioni/S.S.D. affiliate alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva. Le associazioni iscritte nel Registro vengono inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, trasmette all’Agenzia delle Entrate. Affiliazione / Iscrizione alla Piattaforma Coni / Stampa Certificato Coni
… infine il modello EAS (art. 30, D. L. 185/2008, convertito dalla L Il modello EAS è un requisito formale introdotto dal Legislatore senza il quale non spetta l’agevolazione fiscale di cui al comma 3, art. 148 TUIR.. Su tale requisito la circolare 18/E 2018 ha avuto modo di pronunciarsi soprattutto in merito agli effetti che produce la mancata o tardiva trasmissione del Modello EAS: «restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione»
Le previsioni della Circolare 18/E Infine per poter godere delle agevolazioni di cui al comma 3, art. 148, TUIR, l’associazione deve ulteriormente verificare:
Attività rivolte agli associati/tesserati Attività di somministrazione di alimenti e bevande resa in locali interni all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, se svolta nei confronti dei propri soci o associati nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica. Trattamento Connessa commerciale
Attività rivolte agli associati/tesserati Prestazioni relative allo svolgimento delle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica (stante previsione contenuta nell’art. 35, comma 5, D.L. 207/2008 convertito in L.14/2009 per cui l’ambito dell’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» è ricompresa «la formazione, didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica»). Trattamento Attività connessa Decommercializzato Art.148, comma 3, TUIR Art. 4, comma 4, D.P.R.633/72
Attività rivolte agli associati/tesserati Prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni di ricovero degli animali (ad esempio i cavalli) quando sono connaturate ed essenziali all’attività principale svolta da tali enti e cioè prestazioni che per contenuto, termini e modalità di effettuazione consentono all’associato/socio o al tesserato l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, attrezzature e beni custoditi, nonché gli animali ricoverati siano identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai parametri definiti dalla Federazione Sportiva Nazionale e dalla Disciplina Sportiva Associata cui l’associazione o società sportiva dilettantistica è associata. Trattamento Attività connessa Decommercializzato Art. 148, comma 3, TUIR Art.4, comma 4, D.P.R.633/72
Attività rivolte agli associati/tesserati Servizi relativi all’utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre struuture/beni dell’associazione o della società sportiva dilettantistica senza fini di lucro se strettamente finalizzati alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell’organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Enti di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata). Trattamento Attività connessa Decommercializzato Art.148, comma 3, TUIR Art. 4, comma 4, D.P.R.633/72
Attività rivolte agli associati/tesserati Prestazioni relative al bagno turco e all’idromassaggio (in quanto attività commerciali autonome e distinte da quella istituzionale). Trattamento Non connessa commerciale
Attività rivolte agli associati/tesserati Quando la custodia delle attrezzature e dei beni o il ricovero degli animali presso l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fine di lucro si risolva in un mero espediente per ottenere tali prestazioni a condizioni più vantaggiose in ragione del regime fiscale di favore riservato agli enti di tipo associativo. Trattamento Non connessa commerciale
Attività rivolte agli associati/tesserati Attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuto dall’organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata): è il caso dei corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni. Trattamento Non connessa commerciale
Attività rivolte agli associati/tesserati Attività svolte da ristoranti in quanto estranee rispetto alla connessione con gli scopi istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica senza fine di lucro e atteso che dette attività presuppongono l’adozione di forme organizzative tali da creare una concorrenza con gli altri operatori di mercato. Trattamento Non connessa commerciale
Attività rivolte agli associati/tesserati Attività svolte con l’impiego di strutture e mezzi organizzativi per fini di concorrenzialità sul mercato: è il caso di attività dirette alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi per le quali l’Ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato come, ad esempio, insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito associativo. Trattamento Non connessa commerciale
Le modalità di promozione dell’attività sportiva Le attività volte alla promozione dell’associazione (ad esempio, con la cartellonistica stradale o altre forme di messaggio dirette a promuovere l’attività sportiva), nonché le modalità di pagamento delle quote associative (ad esempio attraverso convenzioni con società di credito al consumo) non rappresentano, di per sé, elementi che, singolarmente considerati, possono considerarsi decisivi e sufficienti per qualificare l’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica quale attività resa con le modalità commerciali proprie degli operatori di mercato. Semmai, sono valutabili solo unitamente ad altre risultanze fattuali possono comportare l’eventuale riqualificazione dell’attività svolta dall’associazione. In sostanza, in assenza di ulteriori rilevanti elementi che, nel loro complesso, dimostrino lo svolgimento di un’attività commerciale con le modalità concorrenziali proprie del mercato, le iniziative di promozione dell’attività sportiva sopra citate possono considerarsi non in contrasto con la fruizione del regime agevolativo riservato alle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art.90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: Abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa; Abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo. Non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell’Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all’organismo medesimo;
Il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche 3) quelle che esercitano attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione; d) A nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell’Ente di Promozione Sportiva CUSI; e) Svolgono comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza; f) Abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr).
Il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche Art. 2 – Definizioni ORGANISMO SPORTIVO: con «organismo sportivo» si indicano le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), cui le Associazioni/Società sono affiliate. ATTIVITA’ SPORTIVA: per «attività sportiva» si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.
Il registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche ATTIVITA’ DIDATTICA: con «attività didattica» si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dall’associazione/società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco. ATTIVITA’ FORMATIVA: con «attività formativa» si indica iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.
Contatti Recapiti: Tel. 041 5947844 Fax 041 5947836 Indirizzo mail: info@kirasrl.it - amministrazione@kirasrl.it Sito Web: www.kirasrl.it