CONFERENZA UNIFICATA 8 MARZO 2018 Accordo, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 98-119 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in materia di carburanti
QUADRO NORMATIVO GENERALE DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016 N. 222 (Madia) DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2016 N. 257 (Dafi) LINEE GUIDA REGIONALI 6 APRILE 2017 RECEPIMENTO ART 18 D.LGS N. 257/2016 LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 D.M. 5 MARZO 2018 (Ostacoli tecnici Oneri eccessivi) ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI-ENTI LOCALI 8 MARZO 2018 DOCUMENTO ANCI SU SISTEMA SANZIONATORIO L. N.124/2017 NOMATIVE REGIONALI DI ADEGUAMENTO (ovvero solo norme NAZIONALI TRA CUI IL d. lgs n.32/1998) PROGRAMMAZIONI REGIONALI DI APPICAZIONE
LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 Legge n. 124 del 4 agosto 2017 in vigore dal 29/08/2017, Articolo 1, commi 98 – 119 FINALITA’ incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti RAZIONALIZZAZIONE ….DAL 1998
NUOVO QUADRO NORMATIVO LE PRINCIPALI NOVITÀ L’ introduzione di un’ANAGRAFE degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale istituita presso il Mise ; L’ OBBLIGO DI ISCRIZIONE da parte di tutti i titolari/concessionari; La definizione delle INCOMPATIBILITÀ ai fini della sicurezza stradale: comma 112 per impianti all’interno dei centri abitati; comma 113 per impianti all’esterno dei centri abitati L’iscrizione all’anagrafe è requisito fondamentale per LA VALIDITÀ DEL TITOLO AUTORIZZATIVO O CONCESSORIO.
NUOVO QUADRO NORMATIVO La Legge 124 supera le precedenti normative regionali , relativamente agli aspetti di INCOMPATIBILITÀ attinenti alla SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE INCOMPATIBILITÀ : negli ultimi anni era stata affidata esclusivamente alle norme regionali. RICORDIAMO IL D.M. «Marzano» anni 2000 rischio di difformità interpretative, soprattutto nella fase transitoria, tra le normative regionali e le DISOSIZIONI della legge 124 sono apparse immediatamente evidenti
ACCORDO IN C.U. ACCORDO tra tutte le Amministrazioni interessate ( Governo, Regioni e Province autonome e gli Enti Locali) al fine ridurre i dubbi interpretativi e gli eventuali contenziosi Mise, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Anci hanno aperto un tavolo permanente per la predisposizione di un ACCORDO con l’obiettivo di CONCORDARE una serie di specificità indicate nella legge n. 124/2017.
ACCORDO IN C.U. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome , LAVORA attraverso GRUPPI INTERREGIONALI RISTRETTI La predisposizione dell’ACCORDO a livello tecnico è stata affidata al GRUPPO RISTRETTO DEL SETTORE CARBURANTI . Nelle varie fasi sono stati COINVOLTI TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI. (Assoc. Categ-Compagnie Petrolifere etc…) Il testo è stato quindi FORTEMENTE CONDIVISO e nel suo testo finale valutato positivamente da tutti i soggetti coinvolti L’8 MARZO 2018 LA CONFERENZA UNIFICATA ha sancito l’ACCORDO tra il Governo, Le Regioni e Province autonome e gli Enti Locali in attuazione dell’articolo 1, commi 98-119 della L. 124/2017.
ACCORDO IN C.U. alcuni contenuti hanno l’obiettivo di DEFINIRE E UNIFORMARE LE PROCEDURE in modo da consentire a tutti i soggetti interessati di adempiere agli obblighi previsti dalla legge MODELLO A di iscrizione corredato dal MODELLO B autocertificazione e relativa SCHEDA O PERIZIA GIURATA. E’ stata la parte più impegnativa del lavoro soprattutto nella predisposizione del modello B di Autocertificazione REGOLMENTATI sia tutti i casi previsti dalla legge 124 che quelli operanti in regime di deroga sulla base della specifica disciplina regionale antecedente al 29 agosto 2017.
ACCORDO IN C.U. l’accordo sul modello ha consentito al Mise di predisporre il portale che viene nello specifico illustrato
ACCORDO IN C.U. DEROGHE alle specifiche incompatibilità di cui ai commi 112 e 113, SI POSSONO RICONDURRE a tre “situazioni” : Dichiarazione di pubblica utilità; Impianto che ricade nelle fattispecie previste dalla normativa regionale efficace alla entrata in vigore della L. 124/2017 e cioè al 29 agosto 2017; Deroga esplicitamente riportata nel titolo autorizzativo o concessorio Nei casi sopra descritti il titolare è tenuto a indicare e ad allegare la pertinente documentazione ai fini dell’accertamento da parte delle autorità competenti. Qualora ricorrano una o più fattispecie sopra descritte la incompatibilità dell’impianto alle previsioni della legge n. 124/2017 è da ritenersi esclusa.
ACCORDO IN C.U. LE INCOMPATIBILITÀ La disciplina della sicurezza della circolazione stradale è di “esclusiva spettanza dello Stato”, (VEDI Corte Costituzionale in materia di impianti incompatibili: Sentenza n. 428 del 29/12/2004 e n. 183 del 12/7/2013). Le disposizioni di cui ai commi 112 e 113 dell’art. 1 della Legge n. 124/2017 superano le NORMATIVE REGIONALI in materia relativamente AI SOLI ASPETTI ATTINENTI ALLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, Resta ferma la facoltà delle Regioni di poter individuare ALTRE FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITÀ, purché non attinenti a materie sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
SANZIONI Sistema sanzionatorio d. lgs n. 257/2016 Posta l’assenza di disposizioni sanzionatorie nel D. Lgs 257/2016, le Regioni, nel rispetto delle proprie competenze, le potranno prevedere nelle norme regionali di recepimento e di attuazione. Vedi LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 6 APRILE 2017
SANZIONI COMUNE L. N. 124/2017 Sistema sanzionatorio Legge n.124/2017- Art. 1 DECADENZA dell’autorizzazione : qualora l’impianto ricada in una fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni al relativo adeguamento (comma 102) SANZIONE PECUNIARIA da €. 5.000 a €.15.000 per ciascun mese di ritardo: qualora l’impianto non abbia provveduto alla cessazione entro il termine fissato (comma 109) SANZIONE PECUNIARIA da €. 2.500 a €. 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l’iscrizione : qualora mancato invio della dichiarazione (comma 105) DECADENZA dell’autorizzazione : qualora non si provvede entro il termine perentorio di 60 giorni (comma 107) Le sanzioni sono di ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE e si aggiungono a quelle stabilite dalle LEGGI REGIONALI.
CONCLUSIONI L’ACCORDO è stata una fase importante che consentirà , entro il 24 agosto 2018, di realizzare il primo «step» previsto dalla norma : L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFICA DI TUTTI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Necessario garantire un accurato MONITORAGGIO delle diverse situazioni che verranno acquisite e una appropriata gestione del dato. La legge 124 assegna dei ruoli agli Enti Locali e marginalmente alle Regioni e Province Autonome Non tutte le aree e le competenze sono pienamente definite per cui è da prevedere L’ATTIVAZIONE DI UN OPPORTUNO TAVOLO TECNICO che consenta la gestione delle situazioni di criticità. ( Verifica incompatibilità, revoche, smantellamento e bonifica)