FORMAZIONE TFS PERSONALE COMPARTO SCUOLA

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FORMAZIONE TFS PERSONALE COMPARTO SCUOLA 21 NOVEMBRE 2018 DIREZIONE GENERALE USR MARCHE – ANCONA

ELEMENTI GENERALI TFS/TFR Il trattamento di fine rapporto - TFR e il trattamento di fine servizio - TFS (detto anche indennità di buonuscita o liquidazione) sono costituiti entrambi da una somma di denaro una tantum che spetta al personale docente e dirigente delle scuole a carattere statale al momento della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (TFR) spetta al personale con incarico a tempo determinato in servizio al 30/05/2000 o assunto successivamente a tale data ed al personale con incarico a tempo indeterminato (di ruolo) dal 01/01/2001. Il trattamento di fine servizio (TFS) spetta al personale assunto con incarico a tempo indeterminato anteriormente al 01/01/2001 ed agli insegnanti di religione che, alla stessa data, erano già titolari di un incarico rinnovato annualmente. Per il personale con diritto al trattamento di fine servizio (TFS), l'eventuale adesione ad un fondo complementare di pensione (es. Espero) comporta l’opzione del passaggio alla disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi del comma 56 dell’articolo 59 della legge 449/1997.

PRESUPPOSTI DI ACCESSO TFR I diritto alla liquidazione del TFR sorge alla risoluzione di un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni consecutivi nello stesso mese. TFS Il diritto alla liquidazione del TFS sorge alla risoluzione di un rapporto di lavoro con almeno un anno di iscrizione al Fondo Opera Previdenza (ex ENPAS).

FINANZIAMENTO DELLA PRESTAZIONE TFS Contribuzione in misura compartecipata tra dipendente e amministrazione la cui misura è pari al 9,60% dell’80% della retribuzione di riferimento (retribuzione contributiva utile) 2,50% a carico del lavoratore 7,10% a carico del datore di lavoro

CALCOLO DELL’INDENNITA’ – TFS (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973) 1/12 dell’80% della retribuzione mensile dell’ultimo giorno di servizio comprensiva di 13° mensilità, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore). Metodo di calcolo ripristinato a decorrere dal 31 ottobre 2012 grazie al dal D.L. 185/2012

FINANZIAMENTO e CALCOLO DELLA PRESTAZIONE TFR Accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l’aggiunta di altre individuate contrattualmente. L’importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,50%. Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve); non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato; non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.). Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato: dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve; decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE Art EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE Art.1 comma 484 Legge 147 del 27 dicembre 2013 Le prestazioni vengono corrisposte d’ufficio come segue: in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente) in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

SERVIZI UTILI AI FINI DEL TFS Servizio di ruolo; Servizio non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo ( artt.1 e 4 legge 1077/1996); Servizi ricongiunti ai sensi della legge 523 del 1954; Servizi con periodi di iscrizione Ipost - ex Enpas; Servizi con periodi di iscrizione Opafs – ex Enpas; Servizi ricongiunti ai sensi dell’art. 28 della legge 23/1986 (pers. docente e non docente delle Università statalizzate) e art.4, comma 4, della legge 243/91 (professori e ricercatori università libere);

SERVIZI UTILI AI FINI DEL TFS Incarico a tempo indeterminato docente nella scuola secondaria dal 68/69 al 77/78; Incarico a tempo indeterminato al personale ATA dal 68/69 al 77/79; Incarico a tempo indeterminato docenti elementare e materna dal 71/72; Incarico a tempo determinato docenti e ATA dal 78/79 al 80/81; Servizio come supplente annuale dal 81/82 in poi con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico;

SERVIZI UTILI AI FINI DEL TFS Servizi resi presso enti disciolti con iscrizione ex Enpas; Servizi resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità; Servizio militare di leva in corso o successivo alla data del 30.1.1987 (data di entrata in vigore della legge n.958/1986) effettuato per il personale assunto in servizio dopo tale data e che cessa dal rapporto di lavoro in posizione di ruolo; Anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative; Servizi e periodi riscattati: si precisa che sono riscattabili tutti i servizi e periodi valutabili ai fini della pensione.

SERVIZI RISCATTABILI A DOMANDA (se sprovvisti di contribuzione per la buonuscita e non hanno dato luogo ad indennità) casi più frequenti Servizio di ruolo con retribuzione ridotta Servizio statale non di ruolo con contributi all'INPS Periodi di ruolo giuridico se coperti da contribuzione per la pensione Servizio con Enti di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dello Stato Doposcuola con i Patronati Scolastici con contributi INPS Servizio negli Educandati dello Stato e nei Convitti Nazionali Doposcuola con le Amministrazioni Comunali se non è stata corrisposta l’indennità di fine rapporto

SERVIZI RISCATTABILI A DOMANDA (se sprovvisti di contribuzione per la buonuscita e non hanno dato luogo ad indennità) casi più frequenti Servizio di assistente straordinario o incaricato nell'Università e nella scuola secondaria Servizio di insegnante nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute Servizio nelle scuole elementari parificate, sussidiate e sussidiarie Servizio presso Enti parastatali Servizio quale insegnante di religione senza titolo e senza contribuzione TFS Periodo di dottorato di ricerca Periodo da borsista, assegnista, contrattista e assistente universitario

SERVIZI RISCATTABILI A DOMANDA (se sprovvisti di contribuzione per la buonuscita e non hanno dato luogo ad indennità) casi più frequenti Periodo legale di studi universitari Periodo legale per il conseguimento del diploma ISEF 102 Periodo legale dei corsi di perfezionamento post- universitari Periodo legale di studi per il conseguimento del diploma di Accademia di Belle Arti Le maggiorazioni di servizio ai fini pensionistici previsti dalla legge Servizio militare prestato prima del 31/1/87, se il congedo è avvenuto prima di tale data.

SERVIZI MILITARE: PRECISAZIONI Il servizio militare è stato frequentemente oggetto di riscatto ai fini del TFS però occorre fare attenzione alle date nel quale è stato prestato. Si può chiedere il riscatto del servizio di leva ai fini del TFS se è stato prestato fino al 31.12.1986, perché dal 1.1.1987 in poi è utile ex se anche ai fini della Buonuscita. La norma generale che disciplina la materia relativa alla prestazione previdenziale è il DPR 29 Dicembre 1973 n. 1032

CONGEDI RETRIBUITI NON UTILI AI FINI TFS/TFR (casi più ricorrenti) Congedo biennale ai sensi dell’art 3, comma 1, della legge 104/1992 Si percepisce un’indennità commisurata all’ultima retribuzione percepita dal beneficiario quando era in servizio, per la quale non sono previsti versamenti previdenziali. Per tali tipologie di congedi retribuiti, totalmente utili ai fine della pensione, NON SONO UTILI ai fini del TFS.

ASSENZE NON UTILI AL 100% (casi più ricorrenti) Periodi di interruzione dal servizio Aspettative non retribuite per motivi di famiglia studio o lavoro; Assenze ingiustificate; Sospensioni disciplinari.

Servizi prestati con retribuzione ridotta (casi ricorrenti) Astensione facoltativa per maternità con retribuzione ridotta; Servizio di ruolo prestato a tempo parziale, esempio: - in caso di part-time l’anzianità viene rapportata all’orario di lavoro settimanale: - dipendente con 4 anni part-time al 50%, il periodo vale 2 anni; - docente elementare con un anno a part-time h14 si applica, come per la pensione, il calcolo: 360:24 = x : 14 n cui x è il numero dei giorni utili e cioè x = 360 x 14 / 24 = 210 (pari a mesi 7)

INFORMAZIONI UTILI Ai fini del TFS è opportuno controllare:   Anzianità di servizio utile : ruolo e pre ruolo utile ex se; Assenze con riduzione o sospensione della retribuzione: Part-time nel corso della carriera; Dichiarazione debitoria relativa a situazioni in corso alla data di cessazione e non ancora concluse; Delibere di riscatto Enpas; Progressioni di Carriera .