IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12. Sergio Mattarella 1.Enrico De Nicola 11.Giorgio Napolitano 2.Luigi Einaudi 10.Carlo Azeglio Ciampi 12. Sergio Mattarella 3.Giovanni Gronchi 9.Oscar Luigi Scalfaro 4.Antonio Segni 5.Giuseppe Saragat 8.Francesco Cossiga 6.Giovanni Leone 7.Sandro Pertini
Il Presidente della Repubblica rappresenta l’Unità d’Italia come stabilisce la Costituzione Italiana entrata in vigore l’1 Gennaio 1948. La residenza ufficiale del Capo dello Stato è il Palazzo del Quirinale.
REQUISITI DI ELEGGIBILITA’: Cittadinanza Italiana. Età superiore a 50 anni. Godere di diritti civili e politici.
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: In relazione alla rappresentanza esterna. In relazione all’esercizio delle funzioni parlamentari. In relazione alla funzione legislativa e normativa.
In relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico. In relazione all’esercizio della giurisdizione. Conferire le onorificenze della Repubblica Italiana tramite Decreto presidenziale.
Articolo 83
COM’E’ ORA: COME SARA’ se viene approvato il referendum: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea (672 voti) . Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (504 voti, ovvero la metà + 1 dei componenti). Identico il primo comma. Abrogato il secondo comma. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea (488 voti). Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell’assemblea (439 voti). Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (quelli presenti al momento del voto).
Articolo 85
COM’E’ ORA: COME SARA’ se viene approvato il referendum: Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Identico. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
RAGIONI DEL SI RAGIONI DEL NO Con il nuovo sistema di maggioranze (abbassate in progressione) le elezioni del P.d.R. risulterà più veloce. Maggior libertà del P.d.R. di rinviare per una volta alle Camere una legge (di conversione di un decreto-legge) quando la ritiene in contrasto con la Costituzione. Si potrà arrivare ad eleggere il P.d.R. con un consenso politico minore, scegliendo una persona più vicina alla maggioranza politica (quindi arbitro potenzialmente meno imparziale). La seconda carica dello Stato diventa il Presidente della Camera dei deputati, dove il partito di Governo ha già la maggioranza assoluta (in base all’Italicum).