LE FONTI INTERNAZIONALI Art. 11 Cost. l’Italia consente, in condizioni di parità con altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni … Art. 35, c.3: la Repubblica promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro Art. 117, c. 1 Cost. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni in rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
PRINCIPI FONDAMENTALI OIL OIL: Libertà di associazione sindacale e riconoscimento dell’autonomia collettiva (conv. n. 98/49) Eliminazione del lavoro forzato, ovvero divieto della riduzione in schiavitù (conv. n. 105/57) Eliminazione del lavoro infantile, ovvero diritto dei bambini alla scuola (conv. n. 182/99) Divieto della discriminazione in materia di accesso al lavoro per ragioni di razza, sesso, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale (conv. n. 111/58)
CONVENZIONI RATIFICATE DALL’ITALIA Orario settimanale massimo (conv. n. 1/19) Tutela della maternità (conv. n. 183/2000) Lavoro notturno di donne e minori (conv. n. 171/90) Riposo settimanale (conv. n. 14/21 e n. 106/57) Criteri per la fissazione del salario minimo (conv. n. 117/62, n. 131/70) Agenzie di collocamento private (conv. n. 181/97) Ferie annuali retribuite (conv. n. 132/70) Tutela del diritto alla retribuzione (conv. n. 95/49 e n. 117/62)
….SEGUE Trattamento dei lavoratori migranti (conv. n. 97/49) Sicurezza e igiene del lavoro (conv. n. 187/2006 e altre precedenti) Protezione dei rappresentanti dei lavoratori in azienda (conv. n. 87/48 e 135/71) Permessi retribuiti a fini di istruzione (conv. n. 149/74) Orientamento e formazione professionale (conv. n. 142/75) Inserimento dei portatori di handicap al lavoro (conv. n. 159/83)
ONU DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO in materia di orario, riposi, assicurazioni essenziali e libertà sindacale Carta delle Nazioni Unite (1945): vincola gli Stati al perseguimento della piena occupazione (art. 55, lett. a)
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DIRITTO PRIMARIO: Trattato sull’Unione Europea, (TUE), Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFEU), la Carta dei diritti SOCIALI fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza che il valore giuridico dei trattati) DIRITTO SECONDARIO, regolamenti, direttive, decisioni, pareri (art. 288 TFUE)
DIRITTO SECONDARIO REGOLAMENTI: hanno portata generale e sono immediatamente esecutivi in ciascuno degli Stati membri DIRETTIVE: vincolano gli Stati membri in relazione al risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in ordine a i mezzi e alle forme per raggiungere quel risultato
Teoria del primato Il diritto dell’Unione europea prevale su quello nazionale I REGOLAMENTI si applicano ex se Le DIRETTIVE devono essere trasposte entro un determinato termine scaduto il quale lo Stato membro è inadempiente Lo Stato non può trarre vantaggio dal suo stesso inadempimento e deve risarcire il cittadino per il suo mancato adempimento agli obblighi nascenti dalla mancata trasposizione delle direttive non immediatamente applicabili.
Efficacia delle direttive non trasposte Efficacia VERTICALE: se una direttiva ha un contenuto DETTAGLIATO cioè prevede degli obblighi chiari, precisi, e incondizionati, il singolo cittadino può far valere i principi contenuti nella direttiva NON TRASPOSTA davanti a un giudice nazionale solo nei rapporti VERTICALI (Stato, p.a.). EFFICACIA ORIZZONTALE: le direttive non hanno efficacia orizzontale, non si applicano ai rapporti tra privati.
Efficacia delle direttive non trasposte Il giudice interno è obbligato alla INTERPRETAZIONE CONFORME del diritto interno al diritto comunitario in tutti i casi in cui venga in rilievo una norma europea non direttamente applicabile. In caso di antinomia il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con gli artt. 11 e 117. Se una norma interna confligge con una direttiva IMMEDIATAMENTE APPLICABILE, il giudice deve DISAPPLICARE LA NORMA INTERNA e applicare la direttiva SELF EXECUTING O IL REGOLAMENTO anche nei rapporti tra privati
RINVIO PREGIUDIZIALE IN CASO DI CONTRASTO interpretativo tra norma interna e norma europea il giudice nazionale può chiedere alla Corte di Giustizia di risolvere il contrasto interpretativo tra la norma interna e la norma comunitaria: il caso ABERCOMBIE In sostanza si tratta di una ulteriore applicazione del principio del primato del diritto comunitario per il quale la giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria