Il Governo è l'organo costituzionale formato da: Organo collegiale del consiglio dei ministri Presidente del Consiglio Ministri che esercita il potere esecutivo e di indirizzo politico
Costituzione vigente (Articolo 94) Il Governo viene nominato, con decreto presidenziale dal Camera dei deputati Senato della Repubblica Presidente della Repubblica Parlamento entro dieci giorni dalla sua formazione è tenuto a presentarsi al per riceverne voto di fiducia
Testo vigente Testo riformato
Riforma costituzionale (Articolo 94) Il Governo viene nominato, con decreto presidenziale dal Camera dei deputati Senato della Repubblica Presidente della Repubblica Parlamento entro dieci giorni dalla sua formazione è tenuto a presentarsi al per riceverne voto di fiducia
INIZIATIVA LEGISLATIVA DI INDIRIZZO POLITICO INIZIATIVA LEGISLATIVA Disegni di legge (Art.72) Funzioni Governo decreti legislativi NORMATIVA decreti-legge ESECUTIVA Pubblica Amministrazione
Il Governo nella riforma costituzionale Ricorrere ai decreti – legge, soltanto osservando una dettagliata regolamentazione costituzionale Art. 77 Cost. chiedere alla Camera dei deputati, salve alcune eccezioni, l’ approvazione di un ddl in tempi brevi (programma di governo) Art. 72 Cost. c.5 Può P u ò GOVERNO P U ò deve chiedere alla Camera dei deputati, nell’interesse dell’unità nazionale di legiferare su materie di competenza regionale (Clausola di supremazia) Art. 117 Cost. c. 4 Avere la fiducia della sola Camera dei Deputati Art. 94 Cost.
Testo vigente Testo riformato
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Confronto Testo vigente Riforma Disegni di legge prima discussi dalla commissione e poi dalla camera Alcuni disegni di legge possono essere discussi dalle sole commissioni Conversione di decreti legge in legge è discussa e approvata con la procedura normale Il Governo può chiedere alla camera dei deputati che un disegno di legge considerato fondamentale per attuare il programma di Governo, sia inserito nell’ordine del giorno della camera entro 5 giorni dalla richiesta, e sottoposto alla pronuncia definitiva entro 70 giorni, con una deroga massima di 15 giorni. Approvazione di ddl a data certa
La delega non può essere generale Testo vigente Il governo può emanare decreti legge e decreti legislativi. La delega non può essere generale infatti deve indicare: L’oggetto ovvero l’argomento Il tempo I principi e i criteri direttivi
Testo vigente Testo riformato
Testo riformato
CONFRONTO Riforma Testo vigente Il Governo non può senza delegazione disposta con legge emanare decreti che abbiano valore di legge P.d.R può richiedere una nuova deliberazione entro 90 giorni dalla pubblicazione Il Governo non può emanare decreti-legge riguardanti alcune materie es. costituzionali, elettorali o ripristinare norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale (limiti alla decretazione d’urgenza) Governo non può senza delegazione delle camere emanare decreti che abbiano valore di legge In casi straordinari il Governo può emanare i decreti d’urgenza Decreti perdono l’efficacia se non vengono convertiti in legge entro 60 giorni dalla nascita
Spiegazione Testo modificato Testo riformato Il comma in esame (il IV) autorizza lo Stato a legiferare in materie di competenza regionale (non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato) quando lo richieda il Governo per la tutela: -dell’unità giuridica della Repubblica -dell’unità economica della Repubblica Ovvero la tutela dell'interesse nazionale Concretamente il governo può esercitare una "clausola di supremazia" verso le Regioni, che gli permette di intervenire anche su materie non di competenza esclusiva, per tutelare l'unità della Repubblica e l'interesse nazionale.
Ragioni del SI Ragioni del NO La fiducia accordata e revocata da uno solo dei rami del Parlamento, la Camera dei deputati, per l’appunto, non comporta una diminuzione del controllo esercitabile sul Governo ma, al contrario, un suo aumento. (Fonte Bastaunsi.it) Maggiore stabilità del Governo che può attuare il suo programma politico Al Governo è sufficiente la fiducia della sola Camera dei Deputati che in alcuni casi non è rappresentativa di una effettiva maggioranza (Italicum) Eccessivo potere del Governo con indebolimento di meccanismi di controllo da parte del Parlamento