La riserva di legge.

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Transcript della presentazione:

La riserva di legge

La “ratio” della riserva di legge PROBLEMA DI FONDO L’imposizione incide sulle libertà individuali (tocca le “tasche”) => esigenza di PARTECIPAZIONE DEL SINGOLO alle scelte in materia fiscale Nello STATO ASSOLUTO quando fu introdotto il principio del CONSENSO all’imposizione fù limitato il potere del sovrano che si estrinsecava in POTERE DI IMPORRE POTERE DI DISPORRE Infatti nello STATUTO ALBERTINO (antecedente storico) “nessun tributo può essere imposto se non è stato consentito dalle camere e sanzionato dal Re” DIVERSA “RATIO” nei moderni SISTEMI PARLAMENTARI => L’esecutivo è già espressione della volontà parlamentare TUTELA DELLE MINORANZE (non rappresentate nell’esecutivo) GARANZIA DI SINDACATO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

La natura della riserva di legge Portata (significato) della locuzione contenuta nell’art. 23 Cost. “IN BASE ALLA LEGGE”=> la legge deve essere la base dell’imposizione => ciò significa che Non possono essere istituiti TRIBUTI INNOMINATI (O ATIPICI) La legge non deve limitarsi Ad enunciare il tributo O a prevederlo in maniera INDETERMINATA La funzione, infatti, come abbiamo visto è stata sempre quella di limitare la DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA La legge non deve contenere l’intera disciplina del tributo ma solo la parte SOSTANZIALE, vale a dire quella attinente agli elementi essenziali del tributo (PRESUPPOSTO, criteri per determinare la BASE IMPINIBILE, SOGGETTI, ALIQUOTA – quest’ultima nella misura massima -) Ciò significa che la disciplina ATTUATIVA (o anche l’aliquota con i limiti visti) può essere demandata a FONTI SECONDARIE ESEMPIO – ici PERPELESSITA’ => ACCERTAMNETI INDUTIVI => crescente propensione del ad introdurre acc.ti presuntivi che lasciano all’A.F. ampi margini di discrezionalità (es. REDDITOMETRO)

Le fonti delle norme tributarie IL DECRETO LEGGE Il problema della violazione dell’art. 23 è ormai superato, in quanto vi è comunque il controllo parlamentare (seppure successivo) PRESUPPOSTI (art. 77 Cost.) Situazioni eccezionali di NECESSITA’ E URGENZA Fenomeno della “delegificazione” (ABUSO DELLA DECRETAZIONE) INTERVENTI DEL LEGISLATORE per arginare il fenomeno ART. 15 della legge 400/1988 Indicazione nel preambolo delle specifiche circostanze straordinarie di necessità e urgenza Impossibilità di rinnovare con decreto norme di un precedente decreto non convertito STATUTO dei diritti del contribuente (art. 4)

I regolamenti Legge 400/1998 REGOLAMENTI ESEUTIVI Esecuzione delle LEGGI e dei DECRETI LEGISLATIVI Piena cittadinanza in ambito tributario (ES. d.m. che approvano i modelli di dichairazione) REGOLAMENTI ATTUATIVI O INTEGRATIVI Attuazione e integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio (sia pure limitatamente alla materie non coperte da riserva assoluta di legge) Piena cittadinanza purchè l’integrazione sia limitata a norme di carattere STRUMENTALE (elementi non essenziali della fattispecie impositiva) Es (regolamenti ICI) REGOLAMENTI AUTONOMI (o INDIPENDENTI) Disciplinano materie non disciplinate da leggi o d.gs. (sempre purchè siamo di fronte a materie non coperte da riserve assolute di legge) Non sono ammessi perché in contrasto con l’ART. 23

Le fonti locali FISCALITA’ ENTI TERRITORIALI NON REGIONALI (Province, Comuni e Città Metropolitane) POTESTA’ REGOLAMENTARE Adeguare alle specificità locali un prelievo stabilito con legge statale Il REGOLAMENTO COMUNALE non potrà mai disciplinare elementi fondamentali del tributo ma solo aspetti di carattere secondario o di adattamento ICI Maggiore livello di autonomia (titolarità del gettito) Il comune può fissare l’aliquota (seppur entro limiti) Il Comune disciplina l’accertamento, la riscossione Quindi l’art. 23 è rispettato e, quindi, non autonomia fiscale piena Sono sempre leggi statali, come l’imposta comunale sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, TIA

Le fonti locali LA FISCALITA’ DELLE REGIONI (alla luce della riforma del titolo V della Cost.: legge Cost. n. 3/2001) Art. 117, comma II, lettera e) Art. 117, comma III Art. 117, comma IV Art. 119 SISTEMA IMPOSITIVO Esistono 2 autonomi sistemi STATALE LOCALE TRIBUTI REGIONALI E LOCALI LEGISLAZIONE CONCORRENTE (POTESTA’ LEGISLATVA DELLA REGIONE) COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO La legge regionale può istituire TRIBUTI PROPRI In ambito locale, gli altri enti possono intervenire sulla disciplina secondaria

Le fonti comunitarie Giustificazione (no contrasto con art. 23 Cost.) Secondo alcuni ART. 11 cost. Tesi prevalente ART. 10 COST. Fonti comunitarie Fonti primarie