Formazione docenti referenti per contrasto al Bullismo cyberbullismo

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Transcript della presentazione:

Formazione docenti referenti per contrasto al Bullismo cyberbullismo MIUR USR Sicilia Snodo formativo: Palermo - Trapani Area Giuridica - Dott.ssa Antonina Moceri

IL PERCORSO FORMATIVO 25 ore di formazione -pari ad 1 CFU 15 ore in presenza di cui: 5 ore area giuridica; 5 ore area psico-pedagogica; 5 ore area psico-pedagogica. 3 ore di formazione on-line 7 ore di studio individuale

Cosa si vuole ottenere… Formare i referenti Costituzione di un gruppo di coordinamento tra i vari referenti delle scuole aderenti, in raccordo con i Dirigenti Scolastici e l’USR Realizzazione del “ Manuale dei Suggerimenti antibullismo e anticyberbullismo”. (strumento pratico, di facile consultazione)

L’AREA GIURIDICA I CONTENUTI Accoglienza Presentazione del corso Definizione degli obiettivi Questionario iniziale Worm-up video “Mai più un posto vuoto” Il quadro normativo di riferimento: L.71/2017 Linee di orientamento guida per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, L’ importanza della figura del referente Importanza dell’ uso consapevole di internet Le principali fattispecie di reato in materia di bullismo e cyberbullismo Le competenze degli Organi Scolastici L’ importanza dell’ alleanza educativa con la famiglia Riflessioni sui documenti da produrre nelle scuole

QUANDO POSSIAMO PARLARE DI BULLISMO? SOGGETTI AZIONI MINORI INTENZIONALITÀ SISTEMATICITÀ ASIMMETRIA DI POTERE

IL BULLISMO E LE SUE FORME Di fatti il bullismo può presentarsi in differenti forme: diretto: comportamento che utilizza la forza fisica (picchiare, spingere, far cadere…); verbale: comportamento che utilizza la parola (offese, minacce, prese in giro insistenti…); indiretto: comportamenti non direttamente rivolti alla vittima, ma che la danneggiano sul piano della relazione con gli altri; sono spesso poco visibili e portano all’esclusione, all’isolamento della vittima, attraverso la diffusione di pettegolezzi e dicerie; cyberbullismo: gli atti di bullismo avvengono prevalentemente nel contesto virtuale di internet (attraverso i social, gli sms, whatsapp, e-mail, chat-line).

LA LEGGE COSA DICE IN PROPOSITO Non c'è una legge specifica per il bullismo in Italia. Esistono, però, norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli.

COSE DA BULLI… Insulti, offese, prese in giro; Voci diffamatorie e false accuse; Violenza privata; Minacce; Piccoli furti; Lesioni personali; Aggressioni e/o giochi violenti; Percosse; Estorsione; Danneggiamento di cose altrui.

REATI I reati penali che si possono configurare sono molti ovvero: Percosse (art. 581 del codice penale, abbreviato c.p.); Lesioni (art. 582 del c.p.); Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.); Ingiuria (art. 594 del c.p.) (oggi depenalizzato) Diffamazione (art. 595 del c.p.); Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.); Minaccia (art. 612 c.p.); Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.);

I DANNI RISARCIBILI Prevedono danni risarcibili Le tipologie di danno risarcibile sono: Danno morale; Danno biologico; Danno esistenziale. Per chiedere il risarcimento del danno bisogna rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al tribunale civile. Il più delle volte il bullismo viola sia la legge penale che quella civile quindi può dar vita a due processi , l’uno penale e l’altro civile.

Il bullo minorenne è imputabile? Bullo minore di 14 anni Bullo di età compresa tra 14 -18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio. Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

Responsabilità affiancate 1 Alla responsabilità diretta del bullo minorenne, si affianca quella dei genitori. Si parla in questo caso di culpa in educando ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2048 del codice civile, il quale stabilisce che "il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Vedi sentenza (1) Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 4 aprile 2018, n. 6919 Responsabilità affiancate 1

Responsabilità affiancate 2 Alla responsabilità diretta del bullo minorenne, si affianca, talvolta, anche quella della scuola.

Colpa in vigilando della scuola l’art. 2048 codice civile, II comma, stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.

Il tempo della responsabilità L’obbligo della sorveglianza si protrae - per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica (C Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074, ) e quindi - dal momento dell’ingresso a quello dell’uscita, compreso anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall’istituto.

Vigilanza ed eta’ degli studenti Il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi dell’art. 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, " dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti , in particolare, all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. «In modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione" degli alunni.

Come superare la presunzione di colpa La scuola dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.” (Cass. civ. Sez. III n. 2657/03).

Prova liberatoria Art. 2048 cod. civ. 3° comma Le persone indicate nei commi precedenti (genitori, tutori, precettori..) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto Occorre dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l’adozione in via preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità dell’azione dannosa.

CULPA IN ORGANIZZANDO Se non si adottano tutte le misure preventive capaci di scongiurare situazioni antigiuridiche la scuola può incorrere nella colpa in organizzando

Le azioni organizzative intraprese Il MIUR / USR formazione del personale scolastico; promozione di un ruolo attivo degli studenti,; previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal MIUR. Gli Uffici Scolastici Regionali promuovono azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e di educazione alla legalità.

Le azioni organizzative intraprese Il Dirigente scolastico Le scuole devono promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet Collaborare con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. Il dirigente scolastico, deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti Il dirigente attiva azioni non di carattere punitivo ma educativo. Le novità introdotte dalla legge e i compiti affidati dalla stessa alle scuole comportano delle modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Educativo Corresponsabilità, di cui al DPR n. 249/1998 (rispettivamente articolo 4 comma 1e articolo 5-bis ).

Le azioni organizzative intraprese Il Docente referente 1 Non si specifica chi deve individuare il referente e come, ma si lascia spazio all’autonomia delle singole scuole “Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia …”.

Compiti essenziali del referente Il referente ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. Il docente referente, considerate le competenze attribuitegli, potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

Il cyberbullismo Elena Ferrara: "Ho visto morire una mia alunna, farò la legge per fermare quei siti"

ammonimento LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 Art. 7 Ammonimento Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

La legge n. 71/2017 L’ammonimento L’ammonimento è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali. L’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultra- quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta  al Questore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Il caso L’ammonimento è stato applicato, per la prima volta, in un istituto superiore di Torino, come riferisce l’Ansa. Il ragazzo ammonito è uno studente di 14 anni, che derideva, minacciava e insultava una compagna di classe sui social (Facebook e Instagram), a causa del suo aspetto fisico. La scuola ha segnalato la situazione, che andava avanti da mesi, alle forze dell’ordine. Lo studente, ascoltato in questura, ha chiesto scusa.

Ulteriori info E’ possibile ricorrere all’ammonimento soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un  altro minorenne. La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. Se l’istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire  oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

I docenti vs bullismo cyberbullismo Antenne in grado di captare segnali anomali

“DIGITO” ERGO SUM “Digito” ergo sum! Nell’era del la scuola deve promuove “connessioni cerebrali”, salvifiche dalle più comuni le trappole della rete.  

Cosa possiamo fare: Le competenze degli Organi Scolastici

Il Dirigente Scolastico individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente; promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

LA/IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO” promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,… per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day” cura la comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con enti esterni, coordinamento delle attività finalizzate a sensibilizzare circa il fenomeno del bullismo e cyberbullismo; cura la comunicazione esterna: costituzione di uno spazio dedicato sul sito; raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche; progetta attività specifiche di formazione-prevenzione quali: a) laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza b) percorsi di educazione alla legalità c) laboratori con esperti esterni d) progetti “coinvolgenti”nei quali le/gli alunne/i siano protagonisti (teatro, sport, video); promuove lo “star bene “ a scuola e valorizzazione di metodologie didattiche innovative; partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR e dall’Intendenza scolastica nell’ambito del bullismo e del cyberbullismo.

IL COLLEGIO DOCENTI: promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE: pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

LA/IL DOCENTE: intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme 11 relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI: partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità; conoscono il codice di comportamento dello studente; conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

LE/GLI ALUNNE/I: sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti; nella scuola secondaria di II grado, i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività); imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.