Potestà esclusiva: «grandi riforme», un test "(I)l limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali si caratterizza sotto un triplice profilo: a) si deve trattare di norme legislative dello Stato che - in corrispondenza del contenuto, della motivazione politico-sociale e degli scopi che si prefiggono - presentino un carattere riformatore, diretto ad incidere significativamente nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o nella vita della nostra comunità giuridica nazionale (...); b) le stesse leggi, tenuto conto della tavola di valori costituzionali, devono avere ad oggetto settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, ...; c) si deve trattare, inoltre, di "norme fondamentali", vale a dire della posizione di norme-principio o della disciplina di istituti giuridici - nonché delle norme legate con queste da un rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazione - che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale (...) e che, in ogni caso, lascino alle regioni, nelle materie di propria competenza, uno spazio normativo sufficiente ad adattare alle proprie peculiarità locali i princìpi e gli istituti introdotti dalle leggi nazionali di riforma": questo è il "test" enunciato dalla sent. 1033/1988.
….e la sua applicazione Sono stati riconosciuti come "grandi riforme": l'espropriazione con indennizzo della proprietà terriera (sent. 49/1961); le regole di formazione e di attuazione del piano generale degli acquedotti (sent. 4/1964); la nazionalizzazione delle imprese energetiche (13/1964) e i relativi atti esecutivi (sent. 79/1966, 118/1966, 91/1967); la riorganizzazione degli enti di riforma fondiaria in Sardegna (sent. 37/1966); il piano quinquennale per l'edilizia scolastica ed universitaria (92/1968); la perequazione di trattamento per l'applicazione della "scala mobile" (sent. 45/1978); le norme sull' espropriazione e sull'utilizzazione dei suoli delle leggi 865/1971 e 10/1977 (sent. 13/1980; v. anche sent. 623/1988); la legge quadro per il pubblico impiego (sent. 219/1984 e 493/1991); la legge "Galasso" (sent. 151/1986 e 437/1991); la riforma sanitaria e il relativo principio del concorso nella spesa sanitaria (sent. 296/1986); l'istituzione (e la composizione) del collegio dei revisori dei conti nelle USL e, più in generale, il regime di controlli a cui esse sono sottoposte dalla legge 181/1982 (sent. 107/1987 e 385/1991); le disposizioni transitorie in attesa della riforma della "riforma sanitaria" (sent. 274/1988 e 1011/1988) e quelle di riforma delle USL (sent. 386/1991); il regime di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (sent. 634/1988); gli interventi per l'innovazione tecnologica (e quelli collegati, qualificati dalla Corte come "normazione generale sulla programmazione economica": sent. 796/1988); i princìpi della vecchia legge quadro sulla caccia (sent. 1002/1988 e 577/1990); il principio del silenzio- assenso in materia urbanistica e le relative eccezioni (sent. 1033/1988); la legge di ratifica del Trattato sulla protezione degli uccelli (sent. 124/1990).