«Ordinamento» e complessità Chi è il «legislatore»? Legislatore statale «storico» Codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Legge urbanistica 1942
«Ordinamento» e complessità Chi è il «legislatore»? Legislatore statale «storico» e attuale b) Legislatore regionale
«Ordinamento» e complessità Chi è il «legislatore»? Legislatore statale «storico» e attuale b) Legislatore regionale c) Legislatore Unione europea
«Ordinamento» e complessità Complessità delle disposizioni Unicità della norma
Calderoli che brucia le leggi
Criterio cronologico e criterio gerarchico Criterio cronologico = tra due norme contrastanti prevale quella più recente (l’altra è abrogata) – effetto del decorrere del tempo – fisiologia del rinnovo “dinamico” dell’ordinamento – agisce sull’efficacia, delimitandola: ossia la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici – l’abrogazione opera ex nunc – principio di irretroattività delle leggi (art. 11 “Preleggi”: la legge “abrogante opera solo per il futuro) Criterio gerarchico = tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato (l’altra è annullata) – effetto della gerarchia delle fonti – patologia nella “statica” dell’ordinamento – agisce sulla validità, ripristinando l’ordine: ossia gli effetti prodotti dalla norma invalida vanno rimossi – l’annullamento opera ex tunc – (artt. 1 e 4 delle “Preleggi”: le fonti sono disposte secondo una scala gerarchica, quelle inferiori non possono contrastare con quelle superiori) PS – Si consiglia di leggere la spiegazione di cosa siano le “Preleggi” nella apposita finestra del Manuale
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo Art. 11 “Preleggi” Art. 11 Efficacia della legge nel tempo La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25.2).
Criterio gerarchico: Preleggi Art. 1 - Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative;] 4) gli usi. (1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 Art. 4 - Limiti della disciplina regolamentare. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.