Requisiti esponenti: artt TUF

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Transcript della presentazione:

Requisiti esponenti: artt. 13-17 TUF 2 aprile – Cap. IV, Annunziata IX ed.

Requisiti: onorabilità, professionalità, indipendenza Verifica requisiti di affidabilità Professionalità Competenza, preparazione, essere in grado “almeno potenzialmente, di assolvere i delicati compiti” Indipendenza (solo esponenti) Ridurre il rischio conflitti interesse Garantire che attività avvenga nell’interesse clienti

Requisiti: chi? Esponenti aziendali Presidente, amministratore delegato, direttore generale Soci Partecipazioni rilevanti

Articolo 13 TUF: idoneità esponenti Art. 13.1: “I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico” Rinvio al MEF D.M. 11.11.1998 n. 468 13.4: il regolamento MEF individua i vari esponenti a cui applicare la normativa

Art. 13.3: LINEE GUIDA REG. MEF Con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, MEF individua: requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità; i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo; i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario; le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

Art. 13.4: controllo e sanzioni Gli organi di amministrazione e controllo delle SIM valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

Esempio: professionalità: art. 1 d.m. 469/1998 I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della SIM, della SGR o della SICAV; attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate L’amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio.

onorabilità: art. 3 d.m. 469/1998 Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c. (condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo Il soggetto condannato è sospeso e quindi revocato.

Art. 14: partecipanti al capitale 1. I titolari delle partecipazioni possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata. Con regolamento adottato sentite BankItalia e Consob, MEF individua i requisiti di onorabilità, i criteri di competenza e di correttezza qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società in caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili, anche da Bankitalia e Consob

Art. 15: Acquisizione e cessione di partecipazioni Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia La Banca d'Italia può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente (art. 14) e l'idoneità (art. 13), da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la capacità dell'intermediario di rispettare le disposizioni sull'attività e l'idoneità della struttura a consentire la vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Art. 16 Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15 sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata in una Sim quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza

Disciplina requisiti e principi vigilanza Art. 6, TUF (poteri regolamentari) valorizzazione dell’autonomia decisionale SIM; proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; Art. 7.2ter (rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim) e art. 16