ART. 28 Qualora il datore ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei 2 giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione, ordina al datore, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il Tribunale in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli A 413 ss. CPC. Il datore che non ottempera al decreto o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’A 650 CP. L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’A 36 CP
APPLICAZIONE GENERALE FUNZIONE CONTROPOTERE SINDACALE APPLICAZIONE GENERALE EFFETTIVITA’ LIBERTA’
OPPOSIZIONE NEL CONFLITTO OPPOSIZIONE AL CONFLITTO NOZIONE NORMA IN BIANCO TELEOLOGIA OPPOSIZIONE NEL CONFLITTO OPPOSIZIONE AL CONFLITTO
Espressa qualificazione TIPIZZAZIONE Espressa qualificazione LEGGE CONTRATTAZIONE
LESIONE INTERESSE SINDACATO INTERESSE LAVORATORE PLURIOFFENSIVITA’ DIVERSITA’ AZIONI
REGOLE PROCESSUALI FASE SOMMARIA FASE ORDINARIA EVENTUALE
APPARATO SANZIONATORIO CONDANNA RIPRISTINO STATUS QUO ANTE COAZIONE SANZIONE PENALE PUBBLICAZIONE
LEGITTIMAZIONE ATTIVA organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse CRITERIO SELETTIVO QUESTIONI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ESCLUSIONE LAVORATORI A 24 ESCLUSIONE SINDACATI NON NAZIONALI A 24 / 39 / 3 NAZIONALE
LEGITTIMAZIONE ATTIVA BIS INTERESSE DEL SINDACATO INTERESSE PROPRIO LEGITTIMAZIONE PASSIVA
COMPORTAMENTO TRATTATIVE CASISTICA SCIOPERO COMPORTAMENTO TRATTATIVE