IN VIGORE E (POSSIBILE) RIFORMA ..ma quanti cambiamenti..

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Di alcuni “svolgimenti” della forma di governo parlamentare in Italia Note su composizione e funzioni del Parlamento.
Advertisements

Università di Pavia NOMINATO DAL CONSIGLIO EUROPEO CON L’ACCORDO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE È PRESIDENTE DELLA FORMAZIONE AFFARI ESTERI DEL CONSIGLIO.
COME CAMBIA LA COSTITUZIONE LE RAGIONI DELLA RIFORMA COME CAMBIA LA COSTITUZIONE: LE RAGIONI DELLA RIFORMA1.
1 Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle.
Argomenti verifica parziale Percorso I: Capitoli: I, II (tranne par. 9 e sottoparagrafi), III (tranne par. 7 e sottoparagrafi), IV Percorso II: Capitolo.
GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI
Il referendum sulla riforma costituzionale
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Composizione e Funzioni del «nuovo» Senato
Iter legis nella legge di revisione costituzionale
Verso il Referendum Un SÌ per cambiare l'Italia
La riforma della Costituzione
LA RIFORMA COSTITUZIONALE: CHE COSA VOTARE?
Novità per la camera dei deputati
IL PARLAMENTO ITALIANO
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI EGAS FVG
Le Fonti del diritto pubblico italiano
FONTI DEL DIRITTO.
CAMERA SENATO NUOVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
La Riforma Costituzionale: cosa cambia
La riforma del senato e del titolo V della costituzione
“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO
IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE
PRINCIPALI ASPETTI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE
Diritto pubblico dell’economia
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
4 A B C D AUMENTO DEI QUORUM PER L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
Il pareggio di bilancio nella Costituzione: opportunità o illusione?
IL PARLAMENTO STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE ARTT. 55 E SS DELLA COSTITUZIONE. maria herta palomba
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
RIFORMA COSTITUZIONALE
LE RIFORME ISTITUZIONALI
CORSO PREPARAZIONE CONCORSI PUBBLICI comune trieste
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Delegazione legislativa
IL PARLAMENTO ITALIANO
Testo unico “enti locali”
LE RIFORME ISTITUZIONALI
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
Delega legislativa: procedimento
Diritto costituzionale
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
Delegazione legislativa
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
REFEReNDUM COSTITUZIONALE 4 Dicembre 2016
LA CORTE COSTITUZIONALE
LE RIFORME ISTITUZIONALI
Le fonti in Costituzione
Diritto costituzionale
alla ricerca dei fondamenti costituzionali:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La riforma costituzionale
La legge cost. 1/1999 Art. 2 - L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità.
Il Governo è l'organo costituzionale formato da:
Le fonti del diritto.
Vanessa Bianolini-Anna Lussignoli-Alessia Ragazzini (Cl: 4^Cs)
CONSULTA 5As Nichol, Silvia, Rosa, Coumba.
Il Presidente della Repubblica
LA DEMOCRAZIA DIRETTA.
FONTI DEL DIRITTO.
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA»
PROGETTO COSTITUZIONE
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Le Fonti del diritto pubblico italiano
La formazione delle leggi
Transcript della presentazione:

IN VIGORE E (POSSIBILE) RIFORMA ..ma quanti cambiamenti.. ARTICOLO 70 IN VIGORE E (POSSIBILE) RIFORMA ..ma quanti cambiamenti..

ARTICOLO 70 NUOVO TESTO: TESTO IN VIGORE: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati» La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

PER MEGLIO FRONTEGGIARE L’ECONOMIA GLOBALIZZATA PERCHÉ VOTARE “SI”: PER MEGLIO FRONTEGGIARE L’ECONOMIA GLOBALIZZATA

PERCHÉ VOTARE “NO”: PERCHÉ RESTANO MOLTEPLICI TIPI DI PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI PERCHÉ L’AUTOREVOLEZZA DI UNA COSTITUZIONE DIPENDE ANCHE DA COME É SCRITTA PERCHÉ SIAMO TRA I MAGGIORI PRODUTTORI DI NORME E QUANDO VOGLIAMO SIAMO GIÁ VELOCI

SUPERA IL BICAMERALISMO? È UNA RIFORMA CHIARA E COMPRENSIBILE? SI: il bicameralismo rimane solo sul 3% circa delle leggi. Le competenze Stato-Regioni sono più chiare rispetto all’attuale Costituzione che ha generato 1500 ricorsi dal 2001 a oggi. NO: crea conflitti di competenza tra Camera e nuovo Senato e non risolve definitivamente quelli tra Stato e regioni. SI: nessun testo di legge è perfetto, ma non è vero che ci sono norme incomprensibili. Basta leggere. NO: è scritta in modo da non essere compresa.

PRODUCE SEMPLIFICAZIONE? SI: i procedimenti sono solo due: quello in cui le camere votano con uguali poteri e quello in cui il Senato esprime proposte non vincolanti che la Camera può accettare o no. Ci sono piccole varianti, ma sono chiarissime e semplici da applicare. NO: moltiplica fino a dieci i procedimenti legislativi e incrementa la confusione.