Corso formatori Forma.Temp Roma, 9 Aprile 2019 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO CCNL Indennità disponibilità - Mancanza di occasioni di lavoro – Monte ore garantito -Diritti sindacali Corso formatori Forma.Temp Roma, 9 Aprile 2019
Tempi indeterminati: indennità di disponibilità/1 art. 32 CCNL somministrazione e accordo rinnovo 21/12/2018 Durante i periodi in cui non svolge la prestazione presso un utilizzatore, il lavoratore resta a disposizione del somministratore ed ha diritto ad una indennità di disponibilità, pari a 800 euro mensili lorde e comprensiva del TFR, pagata dall'Apl: in caso di missione per l'intero mese con retribuzione lorda inferiore all'indennità di disponibilità, l'Apl integra l'importo fino a concorrenza della stessa indennità In caso di lavoro per parte del mese, al lavoratore saranno corrisposti tanti ratei dell'indennità giornaliera quanti sono i giorni di disponibilità residui in caso di lavoro part time l'indennità è riparametrata in base all'orario effettivo; comunque non può essere inferiore a 400 euro; è comunque commisurata alla disponibilità richiesta dall'Apl in sede di stipula contratto o all'effettivo orario svolto mediamente nei 12 mesi precedenti
Tempi indeterminati: indennità di disponibilità/2 art. 32 CCNL somministrazione e accordo rinnovo 21/12/2018 I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, 13a e 14a mensilità Il lavoratore deve reperibile durante il normale orario di lavoro previsto dal contratto ed è tenuto ad iniziare il lavoro trascorse 24 ore successive alla chiamata; deve garantire la propria disponibilità ad eventuali interventi formativi. Durante il periodo di disponibilità e di art. 25 il/la lavoratore/lavoratrice può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 4 mesi con relativa sospensione reciproci obblighi Nel caso il/la lavoratore/lavoratrice attesti un'offerta da altro datore di lavoro, l'apl è tenuta a concedere l'aspettativa nel caso non abbia formulato precedentemente al/alla lavoratore/lavoratrice un'offerta di lavoro L'Inps oggi non riconosce gli assegni al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori in disponibilità. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha però riconosciuto tale diritto
Tempi indeterminati: mancanza occasioni di lavoro/1 art. 25 CCNL somministrazione e Accordo rinnovo 21/12/2018 L'Apl nel caso non possa più mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore per mancanza di occasioni di lavoro può avviare una procedura che punta alla sua ricollocazione Elementi fondamentali: Informazione preventiva al lavoratore; Riqualificazione professionale attraverso attività formative come da accordo; Tentativi di ricollocazione presso imprese utilizzatrici. Durante il periodo è corrisposta un compenso di 1000 € lordo erogato dall'Apl per un periodo di 6 mesi (7 se ultracinquantenne; 8 se ultracinquantcinquenne); Se durante la procedura il lavoratore viene ricollocato con missioni di durata: - fino a 12 mesi, la procedura si sospende e riprende, al termine del contratto, per il periodo residuo; - da 12 a 14 mesi si sospende e riprende, al termine del contratto, per un periodo residuo non inferiore a 3 mesi; - superiore a 24 mesi la procedura si esaurisce e dovrà essere attivata una nuova.
Tempi indeterminati: mancanza occasioni di lavoro/2 art. 25 CCNL somministrazione e Accordo rinnovo 21/12/2018 Le attività formative, di almeno 60 ore, da svolgersi durante questo periodo sono definite da un accordo sindacale in sede di CST fino al 30/06/19 e in sede di accordo tra apl e sindacato territoriale successivamente a quella data Nel caso in cui al termine della procedura permanga l'impossibilità di ricollocare il lavoratore, l'Apl può procedere alla risoluzione del rapporto per Giustificato Motivo Oggettivo secondo quanto previsto dalla legge (conciliazione obbligatoria in Dtl se assunto prima del 7 marzo 2015).
Assunzione a tempo determinato: Monte Ore Garantito (MOG)/1 Art. 51 CCNL somministrazione e Accordo rinnovo 21/12/2018 REGOLE GENERALI Natura sperimentale e di contrasto a forme contrattuali più precarizzanti Retribuzione minima corrisposta anche se non viene effettuata prestazione lavorativa In caso di dimissioni non è prevista alcuna penalità dei lavoratori Prestazione in tre fasce orarie 6-14; 14-22; 22-06 e una alternativa di 6 ore (estendibile a 8) Conguaglio: in caso di orario svolto mediamente nel periodo inferiore a quello minimo settimanale previsto dal CCNL utilizzatore viene riconosciuta al/alla lavoratore/trice la retribuzione a conguaglio minore orario svolto MOG A TRE MESI Settori: turismo, GDO; Logistica, alimentare, agricoltura*, tlc, servizi alla persona (vedi 26 codici Ateco definiti) Contratto di lavoro a termine della durata minima di tre mesi *solo alcuni codici Ateco da definire
Assunzione a tempo determinato: Monte Ore Garantito (MOG)/2 Art. 51 CCNL somministrazione e Accordo rinnovo 21/12/2018 MOG A TRE MESI/segue Retribuzione minima garantita: 25% della retribuzione mensile spettante ai lavoratori a tempo pieno prevista da CCNL utilizzatore Consolidamento: se in 6 mesi con lo stesso utilizzatore si supera il 20% del monte ore si procede ad un incremento fisso del 50% delle ore eccedenti. Preavviso del cambio fascia con consenso lavoratore di almeno 1 settimana; in caso di non rispetto del preavviso maggiorazione del 10% delle ore successivamente lavorate per una settimana Dopo il 4° cambio fascia durante lo stesso contratto trimestrale, anche nel rispetto del preavviso di 1 settimana, la maggiorazione del 10% diviene permanente per tutto il periodo successivo MOG A UN MESE Solo per quattro settori (ristorazione collettiva, agenzie di viaggio, servizi alla persona, alloggio) Retribuzione minima garantita: 30% della retribuzione mensile spettante ai lavoratori a tempo pieno prevista da CCNL utilizzatore Obbligo comunicazione preventiva alle OO.SS. Territoriali e intesa obbligatoria in caso di proroga e/o rinnovo presso stesso utilizzatore
Diritti sindacali art. 36. d.lgs 81/2015 – art. 18 CCNL somministrazione e Accordo rinnovo 21/12/2018 I lavoratori hanno diritto a: esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata del contratto, i diritti di libertà e attività sindacale previsti dallo Statuto dei lavoratori partecipare alle assemblee sindacali ed eleggere propri rappresentanti riunirsi, durante l'orario di lavoro, per trattare problemi di ordine sindacale, presso il proprio luogo di lavoro (solo eccezionalmente fuori) partecipare alle assemblee del personale dell'utilizzatore eleggere propri rappresentanti, in caso siano impiegati più di 15 lavoratori, anche di diverse apl Oltre alle RSA il cui monte ore è aumentato a 11 ore mensili, è stata normata anche l'elezione delle RSU