Il problema della colpa:

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Il problema della colpa: cosa legittima l’attribuzione di responsabilità penale per fatti realizzati involontariamente? (“contro l’intenzione” art. 43 c.p.) Cfr. 589 e 575, ferrajoli.

La struttura della colpa Un requisito negativo: colpa = assenza di (disvalore di) intenzione. Un requisito positivo: colpa = inosservanza di regole cautelari il deficit di legittimazione derivante dall’assenza di disvalore di intenzione deve essere colmato con una surtipizzazone della condotta (disvalore di azione). scende il disv di intenzione e allora deve salire il disv di azione. Quota criminale. accennare

Segue: la tipicità colposa È il contenuto della regola cautelare a dare tipicità al reato colposo (cfr. ad es. il “problema del senno di poi”). Corollario: la colpa è oggettiva e, infatti non è dirimente se il soggetto in cuor suo è stato attentissimo o meno, ma se ha rispettato le regole cautelari (le buone intenzioni non sono una valida difesa e la valutazione di disattenzione di per sé non è risolutiva). Cfr. circolazione stradale e riflessi automatici, responsabilità medica e musica in sala chirurgica. Esempi: se io sto attentissimo nel cambiare le tegole del tetto, ma non lo so fare sono in colpa (violazione diligenza oggettiva); viceversa se un pilota di aereo legge il giornale durante una traversata oceanica inserendo il pilota automatico è disattento, ma non viola alcuna regola La colpa è normativa. Si tratta di valutare la difformità ad un tipo (quello stabilito dalle regole cautelari). Pericolo del senno di poi, pericolo della moltemplicità di schemi.

AAA: il manuale non fa questa distinzione Un punto critico: A seconda che il rischio che ci si è assunti è lecito o illecito le cose stanno in modo (parzialmente) diverso. AAA: il manuale non fa questa distinzione Fare l’esempio di ieri della pubblicità progresso in tema di circolazione stradale e di tutti i rischi intenzionali assunti dall’impresa in contesto colposo

(A) Se l‘attività rischiosa è lecita L’esercizio di questa attività essendo lecito non può essere vietato di per sé. Il comando tipo è “Agisci, ma con cautela”. Occorre infatti bilanciare l’esigenza di poter svolgere una determinata attività (lecita) con l’esigenza di minimizzare i danni: sono reati a forma ipervincolata (ipertipizzazione della condotta). Due criteri essenziali di tipizzazione La c.d. “Misura oggettiva della colpa” (la condotta colposa: contenuto modale e normativo della colpa) La c.d. “Copertura del rischio tipico” (il nesso tra colpa ed evento) Non si può dire “non lo fare” ma “fallo con cautela”. Il rischio è minimizzato nei termini del rischio consentito, NON annullato.

1. La c.d. “Misura oggettiva della colpa” (la condotta colposa) Obiettivo: garantire lo svolgimento di una determinata attività rischiosa, ma utile cercando di prevenire i rischi (pre- bilanciamento). Ergo: regole cautelari e standard dell’agente modello Le regole cautelari: La funzione (preventiva) delle regole cautelari come prima cartina di tornasole: la colpa come prevedibilità ed evitabilità colpa specifica e colpa generica (l’esempio del gesticolatore). regole a contenuto rigido (semaforo rosso) e a contenuto elastico (626/96). Il criterio dell’Affidamento Norme a funzione e contenuto risarcitorio (es: assicurazione). Sub regole cautelari fare riferimento alla colpa specifica e a quella generica, il contenuto modale deve inibire il senno di poi e il bilanciamento ex post. (tipico della colpa generica), funzione preventiva delle regole cautelari.

Segue: la misura della misura oggettiva della colpa: l’agente modello (tra colpa specifica e colpa generica) Chi è l’agente modello e perché? A) L’agente concreto? B) Il buon padre di famiglia? Primo risultato: Pluralità di agenti modelli (è generale, ma specifico per il tipo di attività). Ma come deve essere individuato l’agente modello? C) L’agente medio? Il problema delle prassi D) L’agente ideale? Il problema dell’esigibilità delle abilità X) L’agente modello: Le caratteristiche del “gruppo di riferimento”. Attività specifica ed attività a-specifica È relazione di feed back. Il parametro di costruzione dell’agente modello: le prassi, la migliore conoscenza disponibile o quella economicamente fattibile? Il problema della misura oggettiva della colpa (il medico di campagna, o l’intubatore di bambini, e della misura oggettiva).

(Segue) la “Copertura del rischio tipico” (il nesso tra colpa ed evento) La funzione delle regole cautelari è di prevenire la realizzazione di determinati eventi. La condotta colposa - accertato il nesso di causalità materiale - deve essere rilevante ai fini della produzione dell’evento. Quindi per esserci colposità dell’evento (o CRT o nesso tra colpa ed evento): Esso deve essere la concretizzazione di quel rischio che la regola cautelare intendeva prevenire. 2. Occorre poi chiedersi Se la condotta alternativa lecita sarebbe stata in grado di impedire l’evento. Cfr. Le norme precauzionali Due tipi di norme precauzionali a rischio non descritto (CVM, antenne radio) e a contenuto iperprecauzionale: regole cautelari vs regole cautelative (codice della strada, soglie di emissione di sostanze pericolose) Due tipi di norme precauzionali a rischio non descritto e di contenuto iperprecauzionale (codice della strada)

La copertura del rischio tipico (o nesso tra colpa ed evento) Un primo esempio: Tizio passa con il semaforo rosso e duecento metri dopo l’incrocio investe un ciclista improvvisamente entrato sulla carreggiata da un viottolo laterale.

(Segue) il nesso tra colpa ed evento. Un altro esempio Tizio, amministratore unico e gestore della Società Funivie Monte Bianco Srl, dopo una settimana di forti e continue nevicate, decide di aprire gli impianti sciistici per il fine settimana, nonostante l’acuto di rischio di valanghe per sovraccarico da neve segnalato dai servizi di monitoraggio nivometeorologici. Nella mattinata di domenica, si distacca un ‘seracco’ (una grossa massa di neve e ghiaccio) da un ghiacciaio che si trova proprio a monte degli impianti, che innesca una valanga che si abbatte sulle piste di sci e travolge dodici sciatori causandone la morte. Nel corso degli accertamenti peritali condotti durante il procedimento si accerta che la valanga è stata effettivamente causata dal crollo improvviso di questa seraccata, che il distacco è stato causato da un improvviso e eccezionale aumento della temperatura che si è verificato nella stessa giornata di domenica e che le peculiari condizioni nivometeorologiche del momento non hanno inciso sulla formazione e evoluzione di questa valanga effettivamente verificatasi. Tizio è responsabile di omicidio colposo plurimo, reato previsto e punito dall’art. 589, 4° comma del codice penale?

Un altro caso. Tizio, direttore dello stabilimento Alfa dal 1965 al 1971 non rispettò le regole di sicurezza sul lavoro prescritte al tempo. (uso di mascherine e aerazione dei locali). Vi è la prova al di là di ogni ragionevole dubbio che a causa del lavoro in quello stabilimento 127 lavoratori si sono ammalati, con esito letale, di mesotelioma della pleura per inalazione delle polveri di amianto. Tuttavia gli accertamenti peritali non riescono a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che quel mesotelioma è stato cagionato o aggravato dall’inalazione delle fibre di amianto che avrebbero dovuto essere filtrate dalle mascherine dell’epoca. Si ritiene infatti: 1. Che le fibre più altamente pericolose (o comunque parimenti pericolose) siano le microfibre. 2. che l’inalazione di queste microfibre non sarebbe comunque stata impedita dall’osservanza delle cautele imposte (e disattese) al tempo dei fatti. 3. Che non è possibile escludere BARD che il mesotelioma sia dose-grilletto e che la malattia possa essere insorta anche a causa dell’inalazione di una sola microfibra. Cosa ne sarà di Caio. Direttoree dello stabilimento dal 1971 al 1976 che per ipotesi ha omesso anche lui di adottare le prescritte ( ben più stringenti) cautele?

(B) Se l‘attività rischiosa è illecita L’esercizio di questa attività è vietato. Il comando è “non agire”. Il disvalore di condotta è già soddisfatto dall’assunzione del rischio illecito. Non vi sono opposte esigenze da bilanciare (cioè lo svolgimento di quell’attività pericolosa con la riduzione dei rischi connessi). L’agente modello e la regola cautelare non si possono individuare come si fa in contesto lecito. (esempio spaccio di eroina e vendita in farmacia di oppiacei) Affermare che la tesi della misura oggettiva della colpa pure in contesto illecito in verità non è più garantista, ma più forcaiola: lo spacciatore viola sempre le cautela dell’infermerie o del farmacista, il sabotatore dell’impresa di demolizioni ecc. Ricordare che lo schema della violazione di legge qui dà copertura al versari.

Il territorio della colpa in contesto illecito Le ipotesi previste dal codice come “responsabilità oggettiva” (cfr. art. 42 c.p.) Le altre ipotesi di attribuzione a titolo di colpa di un elemento aggravatore o di una circostanza

responsabilità oggettiva e colpa in contesto illecito Supposte esigenze di prevenzione generale connesse alla logica del “versari in re illecita” Indubbie facilitazioni probatorie Resistenze di ordine culturale Ergo:La responsabilità oggettiva è “dura a morire Quattro fasi: Responsabilità oggettiva “pura e dura” Poi sentenze n. 364 e 1085 del 1988 Tre strategie di “boicottaggio” Responsabilità oggettiva mascherata da colpa specifica per violazione di legge penale Responsabilità per assunzione di rischio illecito Responsabilità oggettiva mascherata da colpa con prevedibilità in astratto

Il punto di svolta: Cassazione penale, Sezioni Unite 22676/2009 Il punto di svolta: Cassazione penale, Sezioni Unite 22676/2009. Colpa come prevedibilità in concreto tre amici Tizio, caio e Sempronio, di Bellegra (Roma), si accordarono per acquistare eroina da consumare insieme. Tizio, raccolto il denaro, si recò nel vicino paese di Cave rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già in precedenza rifornito e che incontrò in un bar. Acquistate due dosi e tornato a Bellegra, i tre amici assunsero l’eroina. Subito dopo Caio accusò un malore, al quale seguì il suo decesso. È responsabile lo spacciatore ex art. 586 c.p. della morte di Caio?

Segue.La colpa in contesto illecito e il giudizio di prevedibilità in concreto L’agente modello: chi è qui? Come si fa a costruirlo? Un altro caso già visto….

Tizio e Caia sono sposati da trentacinque anni Tizio e Caia sono sposati da trentacinque anni. Nel corso del matrimonio Tizio ha sempre costretto Caia a vivere in una condizione di vera e propria segregazione e a subire sopraffazioni e maltrattamenti continui: sradicata dal proprio paese d'origine, costretta a non uscire più di casa, a non avere contatti personali o telefonici con nessuno, Caia viene abitualmente minacciata, umiliata, insultata e malmenata. Per effetto di una denuncia che era stata presentata da Caia, Tizio trascorre un periodo in carcere. Quando Tizio fa ritorno a casa i maltrattamenti e le aggressioni nei confronti della moglie riprendono con sistematicità e con ancora maggiore violenza. Una sera Tizio aggredisce per l'ennesima volta Caia a causa di una non meglio precisata comunicazione che aveva ricevuto dall'autorità giudiziaria: ritenendola responsabile del fatto, Tizio minaccia Caia rivolgendole la frase “se devo tornare in carcere piuttosto ti ammazzo”. Quella stessa sera la donna, prima di andare a letto, ingerisce un'intera confezione di X, un farmaco betabloccante usato dal marito per problemi cardiaci. Nella notte Caia si sente male. Tizio tempestivamente chiama i soccorsi, ma Caia decede poco dopo. Nel corso delle indagini emergono i seguenti elementi: Caia non soffriva di disturbi della personalità né di depressione clinicamente accertata; Caia nutriva una profonda fede religiosa ed era cattolica osservante. Tizio è imputato per l’ipotesi aggravata di maltrattamenti contemplata dal comma 2 dell’art. 572 c.p. Il candidato esprima motivato parere sulla penale responsabilità di Tizio per il delitto di maltrattamenti aggravato dall’evento morte della vittima maltrattata (art. 572, comma 2 c.p.).

Segue La colpa in attività illecita. Cosa cambia e cosa no. Cosa è simile La funzione del giudizio di colpa resta anche qui quella di valutare come imputare gli eventi illeciti non voluti: la colpa si schiaccia sul giudizio di prevedibilità. Mancando regole cautelari codificate a maggior ragione diviene essenziale la costruzione del c.d. agente modello, per valutare su di lui la prevedibilità (non l’evitabilità). Cfr. la colpa (generica) in assunzione in contesto lecito Cosa cambia La colpa in questo settore non svolge una funzione di tipicità (non è modale). Non vi sono regole cautelari codificate. La valutazione di evitabilità è già assorbita dal comando (violato) di non fare. Ergo: non vi è spazio per il secondo nesso tra colpa ed evento (es. di spaccio una dose tagliata male di cocaina ad uno mai visto ‘prima, ma che sarebbe morto anche se la dose fosse stata di per sé “normale”, “normale”. Io penso che rispondi. Esempio: non portare i figli a scuola in bicicletta quando è nevicato.

Il campo di applicazione A- La responsabilità (oggettiva, ma ora per colpa) per l’evento delitti aggravati dall’evento (571, 572, 588, 591 c.p. ecc.) Il delitto preterintenzionale (art. 584 c.p.) L’art. 586 c.p. (un caveat: il manuale lo classifica in modo diverso, ma in punto di disciplina non cambia nulla) Fare riferimento al caso di CSI

(segue) Il campo di applicazione B- la responsabilità (oggettiva, ma ora per colpa) per elementi del fatto diversi dall’evento - es. 609 sexies c.p. C- la responsabilità (oggettiva, ma ora per colpa) per l’intero fatto di reato - es. 116 c.p. Ripasso: una conferma o un’eccezione del principio di colpevolezza? Le condizioni obiettive di punibilità (art. 44 c.p.): Conferma: sono oggettive perché non appartengono al fatto. Corollario: sono condizioni oggettive di punibilità se non appartengono al fatto