Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria

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Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria III FORUM DEGLI ECOMUSEI DELL’UMBRIA Paesaggi culturali e Pianificazione: il contributo degli Ecomusei Perugia-Palazzo Donnini 12 giugno 2019 La tutela del Paesaggio: azioni di salvaguardia e valorizzazione dei territori Marica Mercalli Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria

Patrimonio culturale Art.2 , c.1“ Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici” c.2 “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” Art.3, c.1 La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione

DEFINIZIONI DI PAESAGGIO COSTITUZIONE ITALIANA art.9 la tutela del paesaggio viene riconosciuta come compito dello Stato (nelle sue diverse articolazioni) ed enunciata tra i dodici principi fondamentali della Costituzione italiana all’art.9. E’ sempre da qui che bisogna partire per comprendere l’importanza che al paesaggio viene data nell’ordinamento giuridico del nostro Sato che pone, primo fra tutti gli Stati europei, la sua tutela accanto alla tutela e conservazione del patrimonio storico artistico della Nazione. LEGGE CROCE del 1922: prima legge italiana di tutela del paesaggio, il paesaggio era stato difeso poiché altro non è, come affermava lo stesso Croce nella relazione introduttiva presentata al Senato, “che la rappresentazione materiale e visibile della Patria”, definizione che richiama quella attribuita a John Ruskin “Il Paesaggio è il volto amato della Patria” CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO, (Firenze 2000), che l’Italia ha firmato nel 2000 e ratificato nel 2006, definizione che ancora oggi si pone alla base della attuale tutela paesaggistica: il paesaggio viene per la prima volta legato alla sua ‘percezione sociale’e definito “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni”, fondamentale per una strategia di sviluppo sostenibile. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO lart.131 “c.1 : Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. c.2 Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”

LA CARTA NAZIONALE DEL PAESAGGIO Lo scopo della Carta Nazionale del Paesaggio, redatta sulla base dell’ampio quadro delineato dal Rapporto sullo Stato delle Politiche del Paesaggio (pubblicato nell’ottobre 2017 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e grazie ai contributi emersi dagli Stati Generali del Paesaggio (tenutisi a Roma il 25 e il 26 ottobre 2017), è indicare una strategia che, richiamando i valori espressi nell’art. 9 della Costituzione, possa coniugare la tutela e la valorizzazione del paesaggio in un’unica visione per uno sviluppo più durevole, equo e diffuso nel Paese. In un Paese come l’Italia in cui gli ambiti urbani, naturali e agricoli, nuovi o storici, sono strettamente connessi fra loro, l’azione di tutela paesaggistica si intreccia necessariamente con le diverse politiche pubbliche di settore e di governo del territorio, legate all’ambiente, all’agricoltura, alle infrastrutture, alla pianificazione.

Assicurare la centralità del Piano Paesaggistico come “Costituzione del territorio Attraverso: Estensione a tutte le Regioni dei Piani Paesaggistici quali strumenti fondamentali di pianificazione del territorio anche mediante specifici meccanismi premiali. Sostegno al coinvolgimento delle comunità e dei soggetti di rappresentanza dei cittadini nell’elaborazione e attuazione dei Piani Paesaggistici. Coordinamento fra le legislazioni regionali in materia di governo del territorio e i Piani Paesaggistici. Adeguamento di tutti gli strumenti urbanistici e di gestione del territorio ai Piani Paesaggistici come previsto nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Monitoraggio periodico dell’applicazione dei Piani Paesaggistici mediante la definizione di adeguati indicatori e inserimento, negli uffici MiBAC, di risorse umane formate in materia di pianificazione paesaggistica.

EDUCARE E FORMARE ALLA CULTURA E ALLA CONOSCENZA DEL PAESAGGIO Coinvolgere i cittadini in un’ opera di tutela del patrimonio collettivo, fondamentale per prevenire il degrado dei contesti urbani, rurali e naturali e per la protezione del patrimonio storico e artistico La Convenzione di Faro firmata dall’Italia nel 2013 riconosce nella partecipazione delle comunità la chiave per accrescere in Europa la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo al benessere e alla qualità della vita dei cittadini.

Promuovere la cultura del paesaggio quale bene comune per la creazione di una coscienza civica diffusa. Attraverso: Sostegno a iniziative e programmi promossi da scuole, associazioni ambientaliste, osservatori locali del paesaggio, ecomusei e altri soggetti pubblici o del terzo settore volti alla sensibilizzazione, all’educazione, alla lettura e alla comprensione delle trasformazioni del paesaggio. Rafforzamento del ruolo degli osservatori locali e regionali del paesaggio quali tramiti per la promozione della cultura del territorio ed efficaci strumenti per sostenere la tutela del paesaggio.

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE Lo strumento della pianificazione paesaggistica, previsto dal Codice all’art.135, diviene fondamentale per individuare in primo luogo le diverse tipologie del paesaggio di ogni regione e per modellare su queste tipologie le diverse forme conservative e di tutela. Il piano paesaggistico, superando il concetto puramente ‘conservativo’ di paesaggio in cui era insita ancora una certa visone ‘estetizzante’, quella che era sottesa alla definizione ‘Bellezze naturali’ della legge 1497 del 1939, spinge a pensare la tutela del paesaggio come concreta azione e come processo di sintesi tra passato presente e futuro. Laddove il vincolo è lo strumento che ‘inibisce’ tutte le azioni ritenute dannose per il territorio al quale è stato riconosciuto un importante valore paesaggistico, il piano paesaggistico è lo strumento di programmazione e gestione ‘attiva’ delle parti interessate al governo del territorio. Nel PPR dell’Umbria: definizione di 19 paesaggi regionali raggruppati in tre diverse categorie: paesaggi a dominante fisico-naturalistica; paesaggi a dominante storico-culturale; paesaggi a dominante sociale-simbolica. Per ogni tipologia sono individuati, come indicato dal Codice (art.135 cc.2,3 e 4) specifiche normative d’uso e apposite prescrizioni mirate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela,(…)

IL PAESAGGIO UMBRO Il paesaggio umbro contiene in sè tutte le principali caratteristiche del paesaggio italiano che presenta quasi ovunque una perfetta fusione di storia e natura, di costruito e di non costruito. In Umbria registriamo infatti una forte presenza di quello che si definisce ‘patrimonio culturale’ diffuso, costituto da chiese, palazzi , vie, piazze dei centri storici. I musei infatti non contengono che una piccola parte del più grande patrimonio artistico disseminato in edifici pubblici, privati, di carattere religioso, nelle città e nelle campagne. Il territorio con i suoi diversi ‘paesaggi’ è non solo il grande contenitore di questo patrimonio culturale ma il suo tessuto connettivo e non possiamo più pensare ad una sua tutela se non in maniera ‘integrata’, proteggendo il paesaggio e tutte le testimonianze storiche che lo connotano. Quello umbro è un paesaggio intriso di storia, celebrato dagli scrittori, ammirato dagli stranieri che compivano a partire dal ‘700 il viaggio di istruzione in Italia e che rimane icasticamente definito nel celeberrimo passo del ‘Viaggio in Italia’ di Goethe in cui il poeta dice che le architetture che fanno parte del paesaggio italiano sono “una seconda natura destinata alla pubblica utilità”.

La carta archeologica dell’Umbria, la zona di Amelia La carta archeologica dell’Umbria, la zona di Amelia. Sull’intero territorio umbro sono stati emanati 138 decreti di vincolo Carta Archeologica dell’Umbria, la zona di Amelia

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