Le fonti delle autonomie 1.- Gli statuti regionali
Gli “Statuti speciali” Art.116 della Costituzione Le Regioni ad autonomia speciale e la riserva di legge costituzionale relativa agli Statuti (“forme e condizioni particolari di autonomia”)
Gli Statuti ordinari Il nuovo art.123 della Costituzione - La trasformazione degli Statuti da fonti formalmente statali (deliberate dal Consiglio regionale ma approvate dal Parlamento nazionale) a fonti regionali “rinforzate”
segue Il procedimento di formazione Il modello ispiratore dell’art.138 Cost. La doppia deliberazione del Consiglio regionale (ad intervallo non minore di due mesi) a maggioranza assoluta la pubblicazione notiziale entro trenta giorni può essere impugnata davanti alla Corte costituzionale entro tre mesi 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale può proporre referendum - La promulgazione da parte del Presidente della Regione - La pubblicazione sul B.U.R.
segue I limiti l’armonia con la Costituzione Gli oggetti La forma di governo regionale I principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione L’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali
Le leggi regionali Le leggi regionali come leggi ordinarie della Regione Le leggi regionali come fonti primarie dell’ordinamento giuridico italiano a competenza separata La sottoposizione al controllo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale
segue Il procedimento di formazione: l’iniziativa(Giunta, consiglieri, altri soggetti indicati dallo Statuto) l’approvazione da parte del Consiglio regionale (commissioni referenti) La promulgazione (da parte del Presidente della Regione) La pubblicazione sul B.U.R.
segue Il “nuovo” art. 117 della Costituzione: I limiti “generali”(la Costituzione, gli obblighi internazionali, i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario) Il limite delle materie di competenza statale esclusiva (secondo comma) Il limite del rispetto dei “principi fondamentali” stabiliti dal legislatore statale nelle materie di competenza concorrente
segue La competenza legislativa regionale “residuale” La competenza legislativa regionale “concorrente”
Le Regioni ad autonomia speciale La competenza regionale “primaria” o “piena” nelle materie elencate negli Statuti La competenza regionale “concorrente” nelle materie indicate negli Statuti L’art.10 della legge costituzionale n.3 del 2001 (la cd clausola di favore)
I regolamenti regionali I regolamenti regionali come fonti secondarie a competenza “riservata” L’art.117, sesto comma, Cost. Regolamenti regionali e regolamenti dell’esecutivo statale
Gli “statuti” degli enti locali L’art. 114, comma 2, della Costituzione Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. N. 267 del 2000): art.6 Problema: quale lo spazio degli statuti rispetto alle norme del T.U.? V. anche l’art. 117, comma 2, lett.p), della Costituzione
I regolamenti degli enti locali L’art. 117, comma 6,della Costituzione e la riserva di competenza regolamentare in tema di “organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite”
Statuti e regolamenti degli enti locali Sono fonti secondarie?