Paolo Piccirillo Francesco Tommasone

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Transcript della presentazione:

Paolo Piccirillo Francesco Tommasone Ordinanza sul ricorso n. 2292/2010 Paolo Piccirillo Francesco Tommasone

Parti coinvolte L.C. difeso dall’avvocato Antonuccio Antonio Ordinanza del 26 marzo 2018 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa sul ricorso proposto da L. C. contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Siracusa L.C. difeso dall’avvocato Antonuccio Antonio LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA SEZIONE 5 riunita con l’intervento dei signori: Ciccarello Luciano, Presidente; Boscarino Maria Stella, relatore; Falco Scampitilla Santo, giudice Agenzia delle entrate – ufficio locale di Augusta in provincia di Siracusa

Fattispecie Per l’anno d’ imposta 2004, erano stati accertati al contribuente L.C. ricavi non dichiarati per € 42.887 e a seguito della rettifica del reddito dichiarato, era stato intimato il pagamento della somma di € 52.851 a titolo di maggiore Irpef, addizionale regionale Irpef, contributi previdenziali, Irap ed IVA, oltre sanzioni.

Analisi delle norme in questione Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32, 39 e 42; legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), art. 12, comma 7.

Articoli DPR 600/1973 Articolo 32 Articolo 39 Articolo 42 Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi Articolo 32 Poteri degli uffici Articolo 39 Redditi determinati in base alle scritture contabili Articolo 42 Avviso di accertamento

Articolo 32 DPR 600/73 Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono : Procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33 Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7). Richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

Articolo 39 DPR 600/73 Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.

Articolo 42 DPR 600/73 Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.

Legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 12 comma 7 Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Motivi del ricorso La giuridica inesistenza della notifica dell’atto impugnato. L’ insussistenza dei presupposti per un legittimo accertamento bancario. Ragioni di merito relative alla correttezza dei versamenti bancari recuperati a tassazione non tenute presenti dall’amministrazione in fase istruttoria. Illegittimità delle sanzioni Concludeva chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato.

Risposta della Difesa in merito al ricorso 1. La notifica era stata regolarmente eseguita producendo dell’atto impugnato da considerarsi assistita da efficacia probatoria privilegiata. 2. L’Ufficio premetteva di aver notificato il 22/09/09 l’invito a produrre chiarimenti circa le indagini bancarie in corso. 3. La documentazione prodotta in giudizio risultava tardiva e non poteva assumere valenza probatoria, addebitando al ricorrente la mancata istaurazione di un puntuale contradditorio preprocessuale. 4. L’illegittimità delle sanzioni discendeva dalla presunta illegittimità dell’avviso di accertamento, per cui conseguiva la sua infondatezza dell’ultima censura. Risposta della Difesa in merito al ricorso

Ammissibilità della questione Le questioni di legittimità costituzionale della normativa italiana nella parte in cui non prevede l’istaurazione del contradditorio prima dell’emissione di un avviso di accertamento sono state dichiarate inammissibili con tre ordinanze della Corte Costituzionale per ragioni processuali. Per prevenire eventuali dubbi circa l’ammissibilità delle questione in relazione ai vari motivi di ricorso, è opportuna precisare che nessuna delle censure avanzate da parte ricorrente potrebbe autonomamente condurre all’accoglimento del ricorso. Ammissibilità della questione

Ammissibilità in relazione ai motivi di ricorso In relazione al primo motivo di ricorso, lo stesso appare infondato in punto di fatto dall’esame del deposito effettuato dall’amministrazione resistente del provvedimento impugnato. Il secondo motivo di ricorso è quello relativo alla mancata corretta istaurazione del contradditorio e si afferma la mancanza di presupposti per un legittimo accertamento bancario. Con il terzo viene viene sottoposto al giudice la documentazione che la parte non ha potuto produrre all’amministrazione anteriormente all’emissione dell’accertamento. Per quanto riguarda l’ultimo motivo, segue la sorte dei precedenti motivi di ricorso Ammissibilità in relazione ai motivi di ricorso

Normativa di riferimento Nessuna norma dell’ordinamento tributario impone che, prima di emettere l’avviso di accertamento, il contribuente debba essere informato. Il contribuente può dunque solo presentare ricorso giurisdizionale, fermo restando che l’avviso di accertamento, decorsi 60gg dalla notifica, è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate. L’ avviso di accertamento è stato emesso ai sensi del DPR 600/73 art. 39. L’istruttoria ai sensi dell’art. 32 del medesimo decreto stabilisce che dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento Normativa di riferimento

Valutazione Tesi Una volta che l’amministrazione finanziaria abbia istruito la pratica, valutato i dati e gli elementi raccolti e concluso l’istruttoria, prima dell’atto negativo deve comunicare la propria decisione ed accordare al contribuente un termine per la presentazione di memorie e documenti. L’ obbligo di instaurare il contradditorio con il contribuente prima dell’ emissione dell’atto costitutivo è riconosciuto dall’art 12 dello statuto del contribuente unicamente nell’ipotesi in cui l’attività di verifica sia svolta mediante accessi e verifiche eseguite nei locali del contribuente, ma non nell’ipotesi in cui sia un accertamento sia stato avviato d’ufficio senza accesso a tali luoghi.

Giurisprudenza prevalente La giurisprudenza prevalente è ferma nell’escludere che le garanzie in tema di contradditorio assicurate al contribuente sottoposto a verifiche fiscali presso la propria residenza ovvero nella sede o nei locali dell’impresa debbano essere estese ai casi di attività di controllo presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria. L’operato dell’Ufficio nel presente giudizio risulta quindi conforme alla giurisprudenza formatasi sull’art. 12 dello Statuto contribuente.

Le disposizioni di Diritto Europeo rilevanti L’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali UE garantisce il Diritto ad una buona amministrazione e prevede il ‘’diritto di ogni persona ad essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio’’. L’art. 6 del TFUE inoltre introduce il principio dell’equo processo e stabilisce che ’’ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale nei suoi confronti’’.

Giudizio finale della Commissione Essendo il contrasto tra le norme nazionali e quelle convenzionali insuperabile in sede interpretativa, in ragione sia della lettera delle disposizioni che dell’interpretazione delle Sezioni Unite si evidenzia l’insanabile conflitto delle norme in cui agli artt. 32,39,42 (DPR 600/1973). Statuto del contribuente con l’art 117, primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali quale obbligo assunto con adesione alla convenzione EDU. Di fronte a tale dubbio il giudice è tenuto a risolvere il contrasto sollevando apposita questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge. Dunque è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopracitati per contrasto con gli artt. 3,24,53,111,117 della Costituzione