Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO ALTRE MISURE DEL D.LGS. N. 148/2015
Advertisements

Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XXI – Licenziamenti collettivi Diritto del lavoro.
1 AMMORTIZZATORI SOCIALI 2016 Contratti di Solidarietà A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI
LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 1) L. N. 92/2012 (RIFORMA FORNERO) 2) DLGS 148/2015 (DLGS 183/2014 E DLGS 22/2015)
1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis Il Decreto Legge 185 del 28 novembre 2008.
AMMORTIZZATORI SOCIALI Camera del Lavoro di Alessandria 1 AMMORTIZZATORI SOCIALI Giugno 2016.
AMMORTIZZATORI SOCIALI Camera del Lavoro di Alessandria 1 AMMORTIZZATORI SOCIALI 24 Giugno 2016.
GLI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE Azione di Sistema Welfare to Work per le Politiche di Re-Impiego
Il contratto di lavoro part-time
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Dispensa di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria
Il contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro intermittente
E.C. SCHIAVONE & PARTNERS
LE RAGIONI DELLA RIFORMA
I licenziamenti collettivi
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
aggiornato alla L. n. 49 del 20 aprile 2017
La Somministrazione Cassetto Giuridico aggiornato al 5 ottobre 2016.
Rapporto giuridico contributivo
« IMPARARE LAVORANDO IN ITALIA SI PUO’»
SOMMINISTRAZIONE.
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
AMMORTIZZATORI SOCIALI
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Rapporto giuridico contributivo
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
ammortizzatori sociali
INDENNITÀ PER CONGEDO PARENTALE (EX MATERNITÀ FACOLTATIVA) PER LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI Aggiornato alla Circolare INPS n. 40 del 23 febbraio.
E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Sicurezza Sociale Il principale strumento è rappresentato dalle
AMMORTIZZATORI SOCIALI E LICENZIAMENTO COLLETTIVO
LA DISABILITA’ IN AZIENDA
RAPPORTI TRA CC PLURALITA’: INTEGRAZIONE SUCCESSIONE.
Whistleblowing nel settore privato: evoluzione normativa e temi aperti
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
I nuovi trattamenti di integrazione salariale
LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Collocamento in mobilità dei lavoratori Oneri a carico delle aziende
Rinnovato il CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro
Licenziamenti: sanzioni
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Sono un complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito dei lavoratori che hanno appena perso il posto di lavoro. Strumento.
RAPPORTI TRA CONTRATTI COLLETTIVI
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Corso formatori Forma.Temp Roma, 9 Aprile 2019
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
ammortizzatori sociali
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a
TOTALIZZAZIONE (art. 1, comma 76, legge 247/07)
SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI DI RISULTATO
Transcript della presentazione:

Diritto del lavoro Corso di Laurea in Giurisprudenza a.a. 2018-2019 Prof.ssa Silvia Borelli Lezione XXV – Cassa integrazione guadagni

Origine e funzioni Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per fronteggiare situazioni temporanee di eccedenza del personale Seconda guerra mondiale, per fronteggiare la discontinuità produttiva assicurando la continuità del reddito dei lavoratori Moltiplicazione delle causali: assicurare la continuità del reddito in situazioni di impossibilità sopravvenuta + salvaguardia dei livelli occupazionali durante periodi di crisi o trasformazione dell’impresa; estensione dell’utilizzo durante la crisi Temporaneità dell’evento e positivo superamento del momento di crisi; CIG come surrogato dell’indennità di disoccupazione Settorialità: industria, edilizia, agricoltura

CIG e indennità di disoccupazione ID (Naspi e fino al 2017, indennità di mobilità): sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro CIG: sostegno al reddito in caso di sospensione del rapporto di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro

CAUSALI CIGO: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato (art. 11 d. lgs. 148/2015) CIGS: riorganizzazioni aziendali, crisi aziendali o contratto di solidarietà (art. 21 d. lgs. 148/2015) * impossibilità di chiedere la CIGS se si è richiesta la CIGO (art. 21 co. 6)

Contratti di solidarietà Contratto collettivo aziendale con cui si riduce l’orario di lavoro per evitare il licenziamento (art. 21 co. 5 d. lgs. 148/2015) Riduzione fino al 60% dell’orario giornaliero Durata fino a 36 mesi nell’arco del quinquiennio (art. 22 co. 3 e 5 d. lgs. 148/2015) Contratti di solidarietà espansivi (art. 41 d. lgs. 148/2015): contratti collettivi aziendali con cui si riduce l’orario di lavoro e si assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato. * contributo economico ai datori di lavoro (co. 1) * sgravio contributivo a favore del datore di lavoro (co. 2-3) * lavoratori non computati (co. 8) * prepensionamento (co. 5)

CAMPO DI APPLICAZIONE Lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti (v. art. 2 d. lgs. 148/2015), con un’anzianità di servizio di almeno 90 gg., salvo il caso di CGO per eventi non evitabili (art. 1 d. lgs. 148/2015) * computo dell’anzianità in caso di successione di appalto (art. 1 co. 3) * esclusione di dirigenti e lavoratori a domicilio (art. 1 co. 1) CIGS: imprese di alcuni settori che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta (inclusi apprendisti e dirigenti; art. 20 co. 1 d. lgs. 148/2015); imprese di alcuni settori che abbiano occupato mediamente più di 50 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta (inclusi apprendisti e dirigenti; art. 20 co. 2 d. lgs. 148/2015); altre imprese e partiti politici (art. 20 co. 3). CIGO: art. 10 d. lgs. 148/2015

PROCEDURA CIGO Fase sindacale: l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle RSA/RSU, ove esistenti, nonché alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati; esame congiunto su richiesta delle parti (art. 14 d. lgs. 148/2015). * eventi non oggettivamente evitabili (co. 4) * imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dei lapidei (co. 5) Fase amministrativa: comunicazione telematica all’INPS (art. 15 d. lgs. 148/2015 e decisione della sede INPS territorialmente competente (art. 16 d. lgs. 148/2015). CIGS Fase sindacale: comunicazione dell’imprenditore a RSA/RSU e oo.ss. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; esame congiunto (art. 24 d. lgs. 148/2015). * obbligo di dichiarare la non praticabilità del contratto di solidarietà (co. 4) Fase amministrativa: comunicazione al Ministero del lavoro e alla DTL competente; decreto del Min. lav. (art. 25 d. lgs. 148/2015).

DURATA 24 mesi nell’arco del quinquennio mobile (art. 4 co. 1 d. lgs. 148/2015) * eccezioni (art. 4 co. 2) Contribuzione figurativa (art. 6) CIGO: 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 settimane (art. 12 d. lgs. 148/2015) * eventi oggettivamente non evitabili (co. 4) CIGS: art. 22 d. lgs. 148/2015 * computo per la metà dei trattamenti connessi al contratto di solidarietà (co. 5)

Disciplina FINANZIAMENTO Contributo ordinario (art. 13 d.lgs. 148/2015 per la CIGO e art. 23 per la CIGS) e contributo addizionale (art. 5), salvo per gli eventi oggettivamente non evitabili (art. 13 co. 3 d. lgs. 148/2015). * incremento del contributo addizionale in caso di assenza di rotazione (art. 24 co. 6) TRATTAMENTO 80% retribuzione spettante al lavoratore per le ore non prestate, entro un massimale fissato annualmente (art. 3 d. lgs. 148/2015) modalità di erogazione (art. 7 d. lgs. 148/2015) Decadenza dal trattamento CIG in caso di omessa comunicazione all’INPS dell’attività di lavoro autonomo o subordinato (art. 8 d. lgs. 148/2015).

CRITERI di SCELTA dei LAVORATORI Scelta non discriminatoria dell’imprenditore; eventuale accordo collettivo (in caso di CIGS, i criteri di scelta dei lav. devono essere oggetto della comunicazione preventiva dell’imprenditore e dell’esame congiunto) obbligo di rotazione: se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma CIGS; se l’impresa non adotta la rotazione paga un maggiore contributo addizionale

Disciplina In caso di omessa o ritardata richiesta di CIG, l’imprenditore deve corrispondere ai lavoratori una somma pari all’integrazione salariale non percepita (art. 15 co. 4 e art. 25 co. 4 d. l. 148/2015). Potere unilaterale dell’imprenditore di collocare i lavoratori in CIG che sorge con il provvedimento amministrativo di ammissione alla CIG. Il provvedimento amministrativo è illegittimo in caso di mancato espletamento della fase sindacale. Obbligo per il lavoratore in CIG di stipulare un patto di servizio personalizzato (art. 22 d. lgs. 150/2015).

Fondo di solidarietà bilaterali Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO e della CIGS, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni sulla CIGO e sulla CIGS (art. 26 d. lgs. 148/2015). L'istituzione dei fondi è obbligatoria in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (co. 7). Ulteriori finalità dei fondi (co. 9). Erogazione di un assegno ordinario (art. 30) * fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27) * fondi di solidarietà residuali/fondo di integrazione salariale (artt. 28-29); erogazione di un assegno di solidarietà (art. 31)