Organo di Amministrazione

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Transcript della presentazione:

Organo di Amministrazione

NOMINA DEL CDA NEL SISTEMA TRADIZIONALE ● La società per azioni non quotata può avere sia un amministratore unico che una pluralità di amministratori, che formano in questo caso il consiglio di amministrazione (art. 2380-bis, comma III, c.c.). Nelle società quotate, invece, è obbligatoria l’amministrazione pluripersonale. ● La nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori nominati nell’atto costitutivo, spetta all’assemblea, che delibera a maggioranza assoluta (art. 2383 c.c.). L’amministrazione può essere affidata anche a non soci. ● Il numero di componenti è stabilito dallo statuto. Se lo statuto fissa solamente un numero massimo e un numero minimo, la determinazione spetta all’assemblea (art. 2380-bis c.c.). ● Mediante clausole statutarie ad hoc il sistema di votazione prescelto per la nomina degli amministratori può prevedere il ricorso a liste di candidati tra loro concorrenti, al fine di garantire la presenza di esponenti delle minoranze nel consiglio di amministrazione: c.d. “voto di lista” ● Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, salva diversa disposizione dello statuto (art. 2383 c.c.). ● Non può essere nominato amministratore – se nominato decade dall’ufficio – l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.). ● Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (art. 2387 c.c.).

NOMINA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE NEL SISTEMA DUALISTICO. DIFFERENZE RISPETTO AL SISTEMA TRADIZIONALE ● Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale (art. 2409-undecies c.c.). ● I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo; successivamente la nomina è di competenza del consiglio di sorveglianza (art. 2409-novies c.c.). ● Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti non inferiore a due (art. 2409-novies c.c.). ● I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza (art. 2409-novies c.c.).

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SISTEMA MONISTICO. DIFFERENZE RISPETTO AL SISTEMA TRADIZIONALE ● Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per gli amministratori nel sistema tradizionale (art. 2409-noviesdecies c.c.). ● Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e, se lo statuto lo prevede, di quelli previsti dai codici di comportamento (art. 2409-septiesdecies c.c.). ● Al momento della nomina dei componenti e prima dell’accettazione del’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società (art. 2409-septiesdecies c.c.).

LE MODALITÀ DI NOMINA DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SOCIETÀ QUOTATE ● Le norme di riferimento sono nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF): artt. 147-ter, quater e quinquies Tali norme sono state introdotte prima per le società privatizzate dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (c.d. Legge sulle privatizzazioni) e poi in via generale dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262: “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (“Legge sul Risparmio”). ● Al fine di consentire una rappresentanza anche alle minoranze azionarie, i componenti del consiglio di amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati. ● L’obiettivo può essere conseguito attraverso diversi approcci: (i) metodo proporzionale, per cui la quota di componenti dell’organo di amministrazione è proporzionale ai diritti di voto espressi in assemblea (ad es., metodo dei “quozienti); (ii) metodo della riserva, riservando una percentuale predefinita dei componenti dell’organo di amministrazione alle minoranze; (iii) combinazione del metodo proporzionale e del metodo della riserva (Enel). ● Lo statuto stabilisce la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob (misura che varia dallo 0,5% al 4,5%, a seconda della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate). ● La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l' elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

LE MODALITÀ DI NOMINA DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SOCIETÀ QUOTATE ● Le liste sono depositate presso la società entro il venticinquesimo giorno precedente la data della assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. ● Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate per i candidati alla carica di amministratore: (i) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; (iii) dell’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. ● La titolarità della quota minima di partecipazione prevista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

LE MODALITÀ DI NOMINA DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SOCIETÀ QUOTATE ● Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico dell’avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando: ● a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza; ● b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d’indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ● A seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano il pubblico degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito: ● a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell’organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo Testo unico e dei requisiti d’indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta; ● b) al possesso in capo ai componenti dell’organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d’indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta

CLAUSOLE STATUTARIE VOTO DI LISTA Metodo proporzionale Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l’ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.

CLAUSOLE STATUTARIE VOTO DI LISTA Metodo della riserva Alla elezione degli Amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno; b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nella persona del primo candidato, in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista di cui al punto a). Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al comma secondo del presente articolo pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

SISTEMA TRADIZIONALE (segue) AMMINISTRATORE DI MINORANZA ● Almeno uno degli amministratori è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (art.147-ter, comma III). ● Si ritiene che per stabilire il collegamento si possano utilizzare i criteri individuati dalla Consob per i sindaci, ai sensi dell’art. 148, comma II, come raccomandato dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. A sua volta l’art. 148 Tuf rimanda alla regolamentazione Consob per stabilire quando sussiste il collegamento. ● Ai sensi dell’art. 144-quinquies, comma I, Reg. Emittenti Consob: “1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell’articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi: a) rapporti di parentela; b) appartenenza al medesimo gruppo; c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente; d) rapporti di collegamento ai sensi dell’articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo; e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio; f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell’emittente, di un controllante di quest’ultimo o di una sua controllata. 2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l’elezione del sindaco”. ● Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse (art. 147-ter, comma I). (segue)

SISTEMA TRADIZIONALE (segue) AMMINISTRATORE INDIPENDENTE ● Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione (o due se il consiglio è composto da più di sette amministratori) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ex art. 148, comma III (art. 147-ter, comma IV) e dunque non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. Resta salva la possibilità che lo statuto subordini l’assunzione della carica ad ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria (art. 147-ter, comma IV). ● Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. ● Qualora l’amministratore indipendente, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica (cfr. art. 147-ter, comma quarto, del TUF). ● Il Codice di Autodisciplina delle società quotate prevede che gli amministratori siano indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio. L’indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L’esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato. (segue)

SISTEMA TRADIZIONALE (segue) REQUISITI DI ONORABILITÀ: ● Tutti i componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci (art. 147-quinquies). Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. ● I requisiti di onorabilità sono stati stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai sensi dell’art. 2, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162: “1. La carica di sindaco (…) non può essere ricoperta da coloro che: a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. 2. La carica di sindaco (…) non puo' essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato”. (segue)

SISTEMA TRADIZIONALE REQUISITI DI GENERE ● Lo statuto stabilisce che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi (art. 147-ter, comma 1-ter), disciplinando le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto. ● Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti (art. 147- ter, comma 1-ter). ● Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi (art. 147-ter, comma 1-ter). ● Con Comunicazione DIE n. 0061499 del 18.07.2013 la Consob ha chiarito che per le società quotande tale requisito si applichi a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla quotazione, ferma restando la possibilità di adeguamento volontario anticipato. ● La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

SISTEMA DUALISTICO (segue) AMMINISTRATORE DI MINORANZA ● Non è previsto un amministratore di minoranza nel consiglio di gestione; per il consiglio di sorveglianza trova applicazione la disciplina prevista per l’elezione del collegio sindacale. AMMINISTRATORE INDIPENDENTE ● Almeno un amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci ex art. 148, comma III, se il consiglio di gestione ha più di quattro componenti (art. 147-quater, comma I). ● Resta salva la possibilità che, come nel sistema tradizionale, lo statuto subordini l’assunzione della carica ad ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria (art. 147-quater, comma I). REQUISITI DI ONORABILITÀ ● Stessa disciplina del sistema tradizionale (art. 147-quinquies). REQUISITI DI GENERE ● Qualora il consiglio di gestione sia costituito da almeno tre componenti, lo statuto prevede che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi (art. 147-quater, comma 1-bis). ● Tale criterio di riparto, come nel sistema tradizionale, si applica per tre mandati consecutivi (art. 147-quater, comma 1-bis). (segue)

SISTEMA MONISTICO AMMINISTRATORE DI MINORANZA ● Stessa disciplina del sistema tradizionale (art. 147-ter, comma I). AMMINISTRATORE INDIPENDENTE ● Almeno un terzo degli amministratori deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci (art. 147-ter, comma IV; art. 2409-septiesdecies c.c.). ● Resta salva la possibilità che, come nel sistema tradizionale e in quello dualistico, lo statuto subordini l’assunzione della carica ad ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria (art. 2409- septiesdecies c.c). REQUISITI DI ONORABILITÀ ● Stessa disciplina del sistema tradizionale (art. 147-quinquies). REQUISITI DI GENERE ● Stessa disciplina del sistema tradizionale (art. 147-ter, comma 1-ter).

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI MINORANZA E ‘COLLEGAMENTO’. IL CASO ASSICURAZIONI GENERALI SPA. Fatto: ● Il caso, del 2008, si riferisce alla presentazione della lista di minoranza da parte di Edizione Holding S.p.A. per l’elezione del collegio sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. ● In tale occasione, il socio Fondo Algebris contesta la lista di minoranza presentata da Edizioni Holding S.p.A., considerata collegata a quella presentata dal socio di controllo Mediobanca. ● Il collegamento viene rinvenuto nel patto di sindacato esistente tra Edizioni Holding e Generali avente ad oggetto Mediobanca e nel fatto che i Benetton (cui Edizione Holding fa capo) hanno ulteriori rapporti con Mediobanca, socio di maggioranza relativa di Generali. ● A seguito delle contestazioni del Fondo Algebris e di una comunicazione Consob, dell’11.04.2008, Edizioni Holding prima dichiara che non avrebbe preso parte alla votazione e poi ritira la propria lista.

SPUNTI DI RIFLESSIONE ● Anche gli azionisti di minoranza, e dunque gli amministratori da essi nominati, possono avere obiettivi non coincidenti con l’interesse sociale ed essere portatori di conflitti di interessi, potenzialmente anche in misura più intensa rispetto agli azionisti di controllo, potendo essi avere quote marginali del capitale, ovvero assumere atteggiamenti ostruzionistici con possibili riflessi sull’efficienza dell’operato dell’organo consiliare. ● Scarsa rilevanza all’interno di un consiglio di un unico amministratore, nella migliore ipotesi due, per fronteggiare le scelte in buona sostanza proposte e assunte dagli amministratori esecutivi. ● Possibilità di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione anche da parte del Consiglio uscente (Enel) ● Mancanza di un budget per gli amministratori indipendenti. (Differenza con i board delle società quotate nordamericane: il Sarbanes-Oxley Act e i regolamenti di borsa che ne sono derivati, stabiliscono che gli amministratori indipendenti devono essere la maggioranza ed un budget di base, dandogli così la possibilità di avvalersi anche di consulenti esterni per lo svolgimento dei loro compiti di controllo). ● “l’esperienza applicativa della disciplina ha mostrato che il voto di lista è stato attivato in circa la metà delle società quotate. Infatti, da una recente analisi avente ad oggetto le modalità di attuazione dell’art. 147-ter del TUF da parte delle società quotate italiane alla data al 31 marzo 2011, emerge che fra il 2008 e il 2011 la presentazione di liste di minoranza ha interessato tra il 37 ed il 49% delle società quotate. La presentazione di liste “di minoranza” di amministratori è più frequente nelle società di maggiori dimensioni, mentre non vi sono differenze significative in relazione al settore di appartenenza. La presentazione di più liste di minoranza è molto frequente nelle società a controllo pubblico e meno frequente in quelle a controllo familiare” Alvaro – Mollo - Siciliano, Il voto di lista per la rappresentanza di azionisti di minoranza nell’organo di amministrazione delle società quotate, Quaderni giuridici Consob, novembre 2012.