REGOLAMENTO GESTIONE DONATORI E DEFINIZIONE AMBITO TERRITORIALE

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REGOLAMENTO GESTIONE DONATORI E DEFINIZIONE AMBITO TERRITORIALE

3 luglio 2018 14 luglio 2018 Iter di approvazione Marzo 2018 Predisposizione Bozza di Regolamento per la gestione dei donatori e la definizione dell’ambito territoriale Marzo 2018 13 aprile – Riunione con i Presidenti Provinciali per discutere sulla bozza di Regolamento 16 aprile – invio della bozza di Regolamento per eventuali integrazioni ed osservazioni Aprile 2018 Delibera di Approvazione del Comitato Esecutivo regionale della bozza di Regolamento per la gestione dei donatori e la definizione dell’ambito territoriale, modificato ed integrato in base alle osservazioni ricevute dalle Avis Provinciali 3 luglio 2018 Delibera di Approvazione del Consiglio Direttivo regionale della bozza di Regolamento per la gestione dei donatori e la definizione dell’ambito territoriale 14 luglio 2018 Iter di approvazione

In attuazione della normativa interna di AVIS, allo scopo di garantire il corretto perseguimento dei fini istituzionali e per rispondere in modo adeguato ed organizzato al bisogno di salute dei cittadini, contribuendo, soprattutto tramite la fidelizzazione del donatore, al raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e garantendo i massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili, con il presente regolamento si compendia la disciplina inerente l’attività associativa e di raccolta, nonché la gestione dei donatori (associati e non), tenuto conto della definizione degli ambiti territoriali di competenza delle Avis locali. Premessa

Sintesi degli obiettivi fidelizzazione del donatore raggiungimento e mantenimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati massimi livelli di sicurezza trasfusionale Sintesi degli obiettivi

Art.1 – Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina: Art.1 – Oggetto del Regolamento

Art.1 – Oggetto del Regolamento la gestione del donatore associato e non associato; Art.1 – Oggetto del Regolamento

Art.1 – Oggetto del Regolamento il trasferimento del donatore associato da una sede Avis ad un’altra; Art.1 – Oggetto del Regolamento

Art.1 – Oggetto del Regolamento il trasferimento del donatore associato da una sede Avis ad altra associazione e viceversa; Art.1 – Oggetto del Regolamento

Art.1 – Oggetto del Regolamento l’assegnazione alle Sedi delle unità raccolte dal donatore nelle more del trasferimento; Art.1 – Oggetto del Regolamento

Art.1 – Oggetto del Regolamento la ripartizione delle quote di rimborso relative alle unità raccolte da donatore associato che abbia effettuato la donazione presso un’altra sede Avis. Art.1 – Oggetto del Regolamento

L’Avis Regionale promuove la corretta applicazione delle norme statutarie, regolamentari e del Codice Etico, nel rispetto dei principi di onestà, affidabilità, obiettività, imparzialità, correttezza, trasparenza e riservatezza, in tali documenti espressi, favorendo le iniziative delle Avis territoriali volte ad incrementare la tutela del diritto alla salute ed a promuovere la donazione del sangue. Art. 2 – Finalità

La finalità specifica è quella esplicare gli articoli 1 e 3 dello Statuto Avis Comunale/di Base, disciplinando gli usi ed i comportamenti che derivano dal buon senso e dal perseguimento degli scopi sociali previsti dall’articolo 2 dello Statuto. Art. 2 – Finalità

Dagli art. 1 e 3 Statuto Avis Comunale ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE c.2 L’Avis Comunale di □ - □ ha sede legale in □ - □ ed attualmente corrente in Via □ - □ nr. □ - □ ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di □ - □ … Dagli art. 1 e 3 Statuto Avis Comunale

Dagli art. 1 e 3 Statuto Avis Comunale c.1 bis L’Avis Comunale di □ - □ svolge, in coordinamento con l’Avis Provinciale di □ - □ ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis. Dagli art. 1 e 3 Statuto Avis Comunale

Art. 3 – Gestione associativa del donatore Colui che sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 comma 1 e che abbia formalmente aderito mediante apposita istanza all’Avis Comunale o equiparata/di Base di riferimento, previa delibera di accoglimento del relativo Consiglio Direttivo, deve essere iscritto nel registro dei soci donatori; Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore Il registro dei soci donatori deve essere aggiornato annualmente al 31 dicembre e deliberato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dell’anno successivo; Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore La sede Avis Comunale o equiparata/di Base alla quale il socio aderisce, dovrà detenere, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, la cartella personale del socio donatore dalla quale risulta la sua storia donazionale. Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore Il socio donatore che volesse transitare da un’Avis ad un'altra dovrà presentare istanza di trasferimento all’Avis di destinazione, la quale comunicherà all’Avis di provenienza ed all’Avis Provinciale (o alle Avis Provinciali coinvolte, per il caso di trasferimento da una provincia ad altra provincia) l’avvenuta presentazione dell’istanza e la relativa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione; l’Avis di origine, ricevuta la suddetta documentazione, trasmetterà all’Avis di destinazione la cartella personale (esclusi i dati sanitari) del donatore trasferito. Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore 1. Istanza di trasferimento del socio donatore 2. Avis Comunale di destinazione 3. Trasmissione dell’istanza e della delibera di accettazione del C.D. 4. Avis Comunale di provenienza Art. 3 – Gestione associativa del donatore 5. Trasmissione cartella personale donatore – storia donazionale Avis Provinciale

Art. 3 – Gestione associativa del donatore 5. Qualora il socio iscritto ad una Avis effettuasse una donazione presso un punto prelievo gestito da altra Avis, quest’ultima ne darà comunicazione alla sede di appartenenza del donatore, così da permettere l’aggiornamento della cartella personale del socio e la sua registrazione per l’emissione della nota di debito. Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore Donatore Tizio socio dell’Avis «A» dona presso sede Avis «B» Tizio socio di «A» dona presso sede «B» Sede «B» comunica alla sede «A» l’avvenuta donazione Sede «A» aggiorna cartella donatore Tizio ed emette la nota debito* Vs sede «B» Art. 3 – Gestione associativa del donatore * L’esplicazione della nota debito è rinviata ad una successiva slide

Art. 3 – Gestione associativa del donatore 6. Qualora il donatore regolarmente iscritto ad un’altra Associazione/Federazione donasse in un punto prelievo, fisso o mobile, gestito da un’Avis, quest’ultima, senza procedere all’iscrizione nel proprio registro dei soci donatori, dovrà darne comunicazione alla sede di appartenenza del donatore, così da permettere l’aggiornamento della sua cartella personale. Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore Donatore Tizio socio di altra Associazione «X» dona presso sede Avis «A» Tizio socio di «X» dona presso sede Avis «A» Sede «A» comunica all’Associazione «X» l’avvenuta donazione senza inserirlo nel proprio registro soci Associazione «X» aggiorna cartella socio donatore Tizio Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore 7. Qualora un donatore non iscritto ad alcuna Associazione/Federazione donasse per la prima volta in una UdR o un punto prelievo fisso o mobile gestito da un’Avis, sia essa Comunale o equiparata o di Base o Provinciale, la stessa dovrà darne comunicazione alla sede di riferimento – cioè quella competente per territorio rispetto alla residenza del donatore, ovvero quella diversa specificamente indicata dallo stesso donatore - nonché alla sede provinciale competente per territorio, così da permettere alla struttura associativa la gestione e l’eventuale fidelizzazione del donatore, nonché la sua iscrizione nel registro dei soci donatori. La comunicazione alla sede territoriale di riferimento andrà effettuata anche qualora il donatore manifesti la volontà di non associarsi, ma di continuare a donare. Art. 3 – Gestione associativa del donatore

Art. 3 – Gestione associativa del donatore Prima donazione di Tizio presso UdR o articolazione organizzativa fissa o mobile gestita da sede Avis «A» UdR o articolazione organizzativa fissa o mobile gestita da sede Avis «A» comunica a: Sede Avis competente per territorio o quella indicata dal donatore per gestione, fidelizzazione e iscrizione del donatore nel registro soci Avis Provinciale di riferimento Art. 3 – Gestione associativa del donatore La comunicazione da parte della sede Avis «A» dovrà avvenire anche qualora il donatore manifesti la volontà di non associarsi ma di continuare a donare

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Alle Avis Comunali o equiparate o Di Base, che svolgono attività associativa e/o di raccolta spetta il rimborso di una quota secondo gli accordi relativi ad importo, tempi e modalità, in essere con la sede Avis Provinciale di riferimento e secondo la tabella delle tariffe per come esplicato da nota del Centro Nazionale Sangue. Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Tariffe Accordo Stato-Regioni 14.04.2016

Il CNS con mail del 01/12/2016 ha inviato un documento di chiarimento relativo alle tariffe di rimborso

Chiarimento del CNS relativo alle tariffe di rimborso “ Voci incluse nella definizione dei costi finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue”, che ha costituito la base per la costruzione delle quote riportate nell’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue. Chiarimento del CNS relativo alle tariffe di rimborso

Costi per l’attività di chiamata, con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per la chiamata (telefonate, SMS, cartoline, ecc) Costi per le iniziative di promozione Costi per la formazione del personale dell’Associazione/Federazione Costi per i materiali informativi e per la comunicazione ai donatori Costi di funzionamento dell’Associazione/Federazione, con particolare riferimento ad: - Utenze - Affitto - Quote associative - Assicurazione terzi dei volontari Costi generali dell’Associazione/Federazione, con particolare riferimento a: - Costi della vita associativa (benemerenze escluse) - Dotazioni informatiche - Personale e relativa assicurazione RC Quota associativa

Costi generali, comprensivi dei costi di trasporto ma che escludono i costi del materiale di consumo fornito dal ST di riferimento; Costi per i servizi forniti al donatore, con particolare riferimento ai costi di ristoro dei donatori; Costi per il personale impegnato nella raccolta degli emocomponenti, comprensivi di assicurazione RC; Costi per le attrezzature (bilance, lettini, ecc), con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà) Quota di raccolta

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Nel caso di trasferimento di un socio da una Avis ad un’altra e fino all’approvazione della relativa delibera, alla sede di provenienza spetta la quota di rimborso prevista per la sola attività associativa, nonché l’attribuzione dell’unità di sangue, mentre alla sede di destinazione spetta la quota relativa al ristoro, nella misura definita dalla propria sede Avis Provinciale. La sede Avis che gestisce il punto di prelievo in cui il donatore effettua la propria donazione dovrà comunicare alla sede di provenienza l’avvenuta donazione così da permettere l’aggiornamento della cartella personale del donatore e la predisposizione della nota di debito. Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Trasferimento di Tizio dalla sede Avis «A» alla sede Avis «B» nelle more dell’effettivo passaggio Donazione di Tizio presso UdR gestita da Avis Provinciale Avis «A» Attribuzione quota associativa Attribuzione unità di sangue Avis «B» Attribuzione quota raccolta Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Trasferimento di Tizio dalla sede Avis «A» alla sede Avis «B» nelle more dell’effettivo passaggio Donazione di Tizio presso UdR gestita da Avis Comunale Avis «A» Attribuzione quota associativa Attribuzione unità di sangue Avis «B» Attribuzione quota raccolta (per intero o nella misura concordata con la propria Avis Provinciale) Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Trasferimento di Tizio dalla sede Avis «A» alla sede Avis «B» nelle more dell’effettivo passaggio Donazione di Tizio presso articolazione territoriale fissa o mobile Avis «A» Attribuzione quota associativa Attribuzione unità di sangue Avis «B» Attribuzione quota ristoro nella misura individuata dalla propria Avis Provinciale alla quale viene attribuita la restante quota raccolta Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Trasferimento di Tizio dalla sede Avis «A» alla sede Avis «B» nelle more dell’effettivo passaggio Donazione di Tizio presso articolazione territoriale mobile di un’Avis Comunale Avis «A» Attribuzione quota associativa Attribuzione unità di sangue Avis «B» Attribuzione quota ristoro e quota parte raccolta nella misura individuata e concordata con la propria Avis Provinciale alla quale viene attribuita la restante quota raccolta Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Nell’ipotesi di donazione effettuata presso una sede Avis da un socio iscritto ad altra Avis, alla prima spetta la sola quota di rimborso relativo al ristoro, nella misura definita dalla propria sede Avis Provinciale di riferimento, mentre all’Avis alla quale è iscritto il donatore spetta la quota per l’attività associativa (fidelizzazione e cura del donatore). Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Donazione di Tizio socio della sede Avis «A» presso la sede Avis «B» Donazione di Tizio presso UdR gestita da Avis Provinciale Avis «A» Attribuzione quota associativa (fidelizzazione e cura del donatore) Attribuzione unità di sangue Avis «B» Attribuzione quota raccolta Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Donazione di Tizio socio della sede Avis «A» presso la sede Avis «B» Donazione di Tizio presso UdR gestita da Avis Comunale Avis «A» Attribuzione quota associativa (fidelizzazione e cura del donatore) Attribuzione unità di sangue Avis «B» Attribuzione quota raccolta (per intero o nella misura concordata con la propria Avis Provinciale) Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Donazione di Tizio socio della sede Avis «A» presso la sede Avis «B» Donazione di Tizio presso articolazione territoriale fissa o mobile Avis «A» Attribuzione quota associativa (fidelizzazione e cura del donatore) Attribuzione unità di sangue Avis «B» Attribuzione quota ristoro nella misura individuata dalla propria Avis Provinciale alla quale viene attribuita la restante quota raccolta Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Donazione di Tizio socio della sede Avis «A» presso la sede Avis «B» Donazione di Tizio presso articolazione territoriale mobile di un’Avis Comunale Avis «A» Attribuzione quota associativa (fidelizzazione e cura del donatore) Attribuzione unità di sangue Avis «B» Attribuzione quota ristoro e quota parte raccolta nella misura individuata e concordata con la propria Avis Provinciale alla quale viene attribuita la restante quota raccolta Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Nell’ipotesi di prima donazione effettuata da un donatore non iscritto ad alcuna Associazione/Federazione presso una UdR, un punto prelievo fisso o mobile gestito da un’Avis, sia essa Comunale o equiparata o di Base o Provinciale, il rimborso relativo sia alla quota associativa che alla quota di raccolta spetterà alla sede che gestisce il punto di prelievo presso il quale è avvenuta la donazione. Per le donazioni successive alla prima, l’Avis che gestisce il punto prelievo darà comunicazione alla sede di riferimento del donatore, l’avvenuta donazione, così da permettere l’aggiornamento della cartella personale del donatore (associato o non) e la sua registrazione per l’emissione della nota di debito. Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Donazione di Tizio (donatore non socio) presso UdR gestita da sede Avis «B» - Provinciale Prima donazione di Tizio Attribuzione alla sede Avis «B» della quota associativa e/o di raccolta Donazioni successive alla prima di Tizio Attribuzione alla sede Avis «B» della quota raccolta Attribuzione alla sede Avis di riferimento della quota associativa (fidelizzazione e cura del donatore) Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Donazione di Tizio (donatore non socio) presso UdR gestita da sede Avis «B» - Comunale Prima donazione di Tizio Attribuzione alla sede Avis «B» della quota associativa e/o di raccolta Donazioni successive alla prima di Tizio Attribuzione alla sede Avis «B» della quota raccolta (per intero o nella misura concordata con la propria Avis Provinciale) Attribuzione alla sede Avis di riferimento della quota associativa (fidelizzazione e cura del donatore) Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Donazione di Tizio (donatore non socio) presso articolazione organizzativa fissa o mobile gestita da sede Avis «B» Prima donazione di Tizio Attribuzione alla sede Avis «B» della quota associativa e/o di raccolta Donazioni successive alla prima di Tizio Attribuzione alla sede Avis «B» della quota ristoro nella misura individuata dalla propria Avis Provinciale alla quale viene attribuita la restante quota raccolta Attribuzione alla sede Avis di riferimento della quota associativa (fidelizzazione e cura del donatore) Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 4 – Ripartizione rimborsi Donazione di Tizio (donatore non socio) presso articolazione organizzativa mobile gestita da sede Avis «B» - Comunale Prima donazione di Tizio Attribuzione alla sede Avis «B» della quota associativa e/o di raccolta Donazioni successive alla prima di Tizio Attribuzione alla sede Avis «B» della quota ristoro e quota parte raccolta nella misura individuata e concordata dalla propria Avis Provinciale alla quale viene attribuita la restante quota raccolta Attribuzione alla sede Avis di riferimento della quota associativa (fidelizzazione e cura del donatore) Art. 4 – Ripartizione rimborsi

Art. 5 – Gestione territorio A norma dell’articolo 1 comma 2 dello Statuto, l’Avis Comunale o equiparata esplica la propria attività istituzionale nell’ambito del territorio del Comune in cui ha sede; l’Avis di Base nella porzione di territorio comunale indicato nel proprio Statuto. Art. 5 – Gestione territorio

Art. 5 – Gestione territorio

Art. 5 – Gestione territorio Ciascuna Avis Comunale o equiparata e/o di Base, in coordinamento con l’Avis Provinciale di riferimento ed in attuazione delle direttive della medesima, svolge attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis. Art. 5 – Gestione territorio

Art. 5 – Gestione territorio L’Avis Comunale o equiparata può svolgere attività nell’ambito territoriale di competenza dell’Avis di Base ovvero di altra Avis Comunale o equiparata esclusivamente previo accordo formale con l’Avis territorialmente competente ed autorizzazione dell’Avis Provinciale di riferimento. Art. 5 – Gestione territorio

Art. 5 – Gestione territorio Nelle more della costituzione di un’Avis Comunale o di Base, l’Avis Provinciale può effettuare direttamente attività di raccolta nel relativo territorio, affidando la gestione associativa dei donatori in carico ad una delle Avis limitrofe. Art. 5 – Gestione territorio

Art. 5 – Gestione territorio In caso di inerzia/inattività di una sede Avis Comunale o equiparata/di Base, l’Avis Provinciale, titolare di convenzione, può effettuare direttamente, in via straordinaria, su istanza di gruppi organizzati e non ancora associati, attività di raccolta nel territorio dell’Avis Comunale o equiparata/di Base, con riconoscimento alla stessa della quota associativa prevista e dell’assegnazione dei nuovi soci. Art. 5 – Gestione territorio

Art. 5 – Gestione territorio Per la gestione delle raccolte nell’ambito delle strutture Universitarie della Calabria ovvero di altri Enti a valenza regionale, vale il principio della territorialità. Gli accordi inerenti le attività condivise saranno oggetto di stipula di Accordi Quadro tra Avis Regionale e Università/altro Ente regionale, nell’ambito dei quali ogni struttura Avis Provinciale potrà predisporre delle Convenzioni operative in funzione dell’attività programmata. Spetterà dunque a ciascuna sede provinciale predisporre il programma di azione avvalendosi della collaborazione delle Avis territoriali ad essa afferenti. Art. 5 – Gestione territorio

Art. 5 – Gestione territorio Avis Regionale Convenzioni «Quadro» con Università ed Enti a carattere regionale; Progetti di ricerca e prevenzione su scala regionale Avis Provinciale Convenzioni operative in funzione dell’attività programmata; Progetti di ricerca e prevenzione su scala provinciale; Accordi per l’attuazione dei progetti di ricerca e prevenzione stipulati dalla sovrastruttura Avis Comunale competente per territorio Attuazione delle attività previste nelle Convenzioni operative; Promozione e sensibilizzazione alla donazione del sangue e plasma; Organizzazione ed effettuazione di giornate di raccolta con autoemoteca o presso articolazioni organizzative fisse vicine Art. 5 – Gestione territorio

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di Avis Regionale Calabria. Art. 6 – Entrata in vigore

Grazie per l’attenzione Il Presidente Rocco Chiriano